AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2023.55
Data decisione, Autorità: 12.09.2023, CEF
Titolo: Ricorso contro la notifica di diversi precetti esecutivi
Incarto n. 15.2023.55
Lugano 12 settembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 maggio 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro la notifica dei precetti esecutivi e contro i successivi atti eseguiti nelle 36 esecuzioni in via di realizzazione di pegno immobiliare (ipoteche legali) n. __________, __________ __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, ,, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ avviate tutte l’8 agosto 2022 a domanda dello
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nelle esecuzioni appena menzionate, dopo aver appurato che le opposizioni interposte dall’escusso erano state tutte rigettate in via definitiva con decisioni del 13 febbraio 2023, il successivo 24 aprile la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha comunicato a RI 1 che l’escutente aveva presentato le domande di realizzazione dei pegni;
che con il ricorso in esame, del 16 maggio 2023, RI 1 chiede di dichiarare nulle le notifiche di tutti gli atti esecutivi emessi nelle 36 esecuzioni citate in precedenza, in particolare dei precetti esecutivi, e di annullare “i pignoramenti” e “le domande di realizzazione”, dichiarando in via subordinata d’interporre opposizione a tutti i precetti esecutivi, protestate spese e ripetibili;
che il ricorrente allega di essere venuto a conoscenza delle esecuzioni impugnate solo il 4 maggio 2023 a ricezione delle comunicazioni delle domande di realizzazione, ritirate da tale RA 1, che gliele ha consegnate solo il 4 maggio 2023, in quanto egli si “trovav[a] precedentemente fuori Cantone”;
che RI 1 considera il ricorso tempestivo, siccome inoltrato entro il termine d’impugnazione di dieci giorni, venuto a scadenza il 14 maggio 2023;
che, tuttavia, egli ha consegnato il ricorso alla posta solo il 16 maggio, come risulta dal timbro della posta sulla busta d’invio, di modo che l’impugnativa si rivela tardiva (art. 17 cpv. 2 LEF) e pertanto irricevibile;
che RI 1 pare invero eccepire la nullità delle esecuzioni, da accertare d’ufficio in ogni tempo (art. 22 cpv. 1 LEF), laddove fa notare come la consegna degli atti non sia stata effettuata né nelle mani di un suo famigliare, né in quelle di un suo dipendente o collaboratore e neppure a una persona da lui preposta al ricevimento di atti esecutivi;
che nelle sue osservazioni del 2 giugno 2023, l’UE ha tuttavia rilevato che tutti i precetti esecutivi sono stati notificati all’escusso il 13 ottobre 2022 per il tramite di RA 1 sulla scorta della procura rilasciatagli da RI 1 il 7 ottobre 2022 ed estesa il successivo 13 ottobre a “PE azioni legali antecedente il 2012”;
che il ricorrente non ha ritenuto necessario esprimersi su quelle osservazioni notificategli il 24 aprile 2023;
che in tali circostanze, oltre che tardivo il ricorso si avvera pure manifestamente infondato, se non al limite del temerario, nella misura in cui i precetti esecutivi sono stati validamente notificati al rappresentante dell’escusso, in base a una procura non contestata;
che la contestazione dei precetti esecutivi, come le opposizioni, interposte (un’altra volta) in via subordinata, sono di conseguenza manifestamente tardive;
che le comunicazioni delle domande di realizzazione sono così valide, mentre non sono stati eseguiti pignoramenti, trattandosi di procedure di realizzazione di pegno;
che in definitiva, nella limitata misura in cui è ricevibile, il ricorso va respinto;
che con l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo diventa senza oggetto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]), ricordato tuttavia, a futura memoria, che la parte o il suo rappresentante che agiscono in mala fede o in modo temerario possono essere condannati a una multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF);
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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