AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2021.32
Data decisione, Autorità: 19.12.2022, TRAM
Titolo: Licenza edilizia per un'abitazione bifamiliare
Incarto n. 52.2021.32
Lugano 19 dicembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Mariano Morgani
statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2021 di
RI 1 RI 2 entrambi patrocinati da: PA 1
contro
la decisione del 2 dicembre 2020 (n. 6477) del Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa inoltrata da CO 1 e CO 2 avverso la decisione del 28 febbraio 2019 con cui il Municipio di Brione sopra Minusio ha rilasciato ai ricorrenti la licenza edilizia per la costruzione di una casa d'abitazione bifamiliare al mapp. 1__________ di quel Comune;
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 e RI 2, qui ricorrenti, sono comproprietari del mapp. 1__________ di Brione s/Minusio, situato in zona nuclei di villaggio (NV) secondo il vigente piano regolatore. Sul fondo, ubicato a valle di via B__________, sorgono la casa d'abitazione dei signori (sub. A: 236 m2), che comprende una piscina coperta, un rustico (sub. B: 35 m2) e tre posteggi esterni ricavati su una soletta sorretta da un pilastro (sub. D: 56 m2). Verso ovest, il mappale confina con la part. 16__________, sulla quale si trova una casa d'abitazione di proprietà di CO 1 e CO 2.
b. Il 20 ottobre 2014, RI 1 e RI 2 hanno chiesto al Municipio il permesso di costruire una casa d'abitazione bifamiliare nella parte ovest del mapp. 1__________, che sarebbe stata staccata per formare un nuovo fondo. Il progetto prevedeva che la facciata ovest del nuovo edificio, strutturato in 5 piani (compreso il piano piscina esistente), sarebbe sorta sul confine con la part. 16__________. Venendosi questa porzione di facciata a trovare a circa 40 cm dalla facciata est dell'edificio presente su quest'ultimo fondo, il progetto prevedeva di riscattare lo spazio intermedio giusta l'art. 122 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC; RL 4.1.1.1) al fine di costruire in contiguità, chiudendo lo spazio tra i due edifici mediante un'intercapedine vuota.
Alla domanda, pubblicata dal 27 ottobre all'11 novembre 2014, si sono opposte, in particolare, CO 1 e CO 1, le quali hanno contestato il progetto sotto vari profili.
Raccolto l'avviso favorevole (n. 90876) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, in data 15 gennaio 2015 il Municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni interposte.
c. Adito dalle opponenti, con giudizio del 25 agosto 2015 (n. 3462) il Consiglio di Stato ne ha accolto l'impugnativa, annullando la licenza edilizia.
In sostanza, rilevato come i due edifici non si troverebbero in contiguità, dato che resterebbe un corridoio largo 40 cm che non permetterebbe l'appoggio di una facciata all'altra, il Governo ha ritenuto che non potesse essere ammesso l'espediente di collegare esternamente le facciate dei due edifici rivolte verso valle, rispettivamente a monte (nord sud). A suo avviso, si sarebbe dovuto occupare l'area riscattata, ciò che non sarebbe stato possibile in difetto del consenso delle proprietarie del fondo confinante. L'Esecutivo cantonale ha inoltre reputato lesa l'altezza massima prescritta (10.50 m), dovendosi considerare, stante il perdurante carattere artificioso della sistemazione del terreno attuata nel 1996, anche l'altezza del terrapieno in quanto eccedente i ml 1.50 misurati a ml. 3.00 dalla facciata del nuovo edificio. Dal profilo estetico, il Governo ha invece reputato condivisibile il parere favorevole dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), tenuto conto delle caratteristiche delle costruzioni poste nelle immediate vicinanze.
d. Con sentenza del 18 novembre 2016 (inc. 52.2015.425) il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso presentato dagli istanti in licenza, confermando quindi il diniego della licenza edilizia.
Scostandosi dalla tesi governativa, questo Tribunale ha anzitutto ritenuto che il progetto fosse immune da critiche per quanto concerne la creazione di una contiguità tra il nuovo edificio al mapp. 16__________ e l'edificio preesistente sulla confinante part. 16__________. Per contro ha confermato la necessità di conteggiare, ai fini della determinazione dell'altezza dello stabile progettato, la maggior altezza del terrapieno (+ 1.10 m) esistente rispetto al limite di 1.50 m fissato dagli art. 41 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100) e 7 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) e, di riflesso, la violazione dell'altezza massima prescritta (10.50 m) dall'art. 17 cpv. 3.2 NAPR. Da qui la conferma del diniego del permesso.
B. Il 9 novembre 2018, RI 1 e RI 2 hanno chiesto al Municipio l'autorizzazione di edificare al mapp. 1__________ una casa d'abitazione bifamiliare, articolata su tre piani, con due appartamenti destinati a residenza primaria. Anche in questo caso è previsto di edificare parzialmente a confine, riscattando lo spazio intermedio tra quest'ultimo e la facciata est dello stabile al mapp. 16__________.
Alla domanda, pubblicata dal 7 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019, si sono nuovamente opposte CO 1 e CO 2, qui resistenti.
Raccolto l'avviso favorevole (n. 107977) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, in data 28 febbraio 2019 il Municipio ha rilasciato il permesso richiesto, accogliendo parzialmente l'opposizione sollevata e subordinando il permesso, oltre che alle condizioni contenute nell'avviso cantonale, a talune condizioni di diritto comunale (contributo sostitutivo per un posto auto, uso degli appartamenti come residenza primaria ecc.), esigendo, in particolare, che il canale di gronda deve essere collocato all'altezza corretta, secondo le regole dell'arte, in modo da raccogliere tutta l'acqua del tetto. Il canale di gronda non deve superare la quota di 425.97 m.s.m.
C. Adito nuovamente dalle opponenti, con giudizio del 2 dicembre 2020 il Consiglio di Stato ne ha accolto l'impugnativa, annullando il provvedimento municipale.
Disattesa la censura di incompletezza della domanda, il Governo ha pure respinto, richiamando le considerazioni contenute nella precedente sentenza di questa Corte, le obiezioni sollevate in merito al riscatto della fascia di terreno tra il confine e la facciata est dell'edificio di proprietà delle opponenti. Per contro, con riferimento alla clausola relativa alla gronda inserita tra le condizioni particolari di licenza, ha ritenuto che ciò non bastasse per comprovare la conformità della postulata licenza edilizia con il diritto materiale in relazione ad un aspetto tanto fondamentale quanto l'altezza dell'edificio. Rilevato come le correzioni apportate dalle autorità non debbano avere effetti preclusivi per gli opponenti, evenienza questa che si verificherebbe in concreto nella misura in cui la licenza sarebbe stata subordinata alla generica raccomandazione/condizione di non eludere le altezze dell'edificio, l'Esecutivo cantonale ha reputato che le modalità dell'adeguamento avrebbero dovuto essere definite in maniera concreta prima del rilascio del permesso e che, pertanto, la condizione posta fosse inammissibile.
D. Contro il predetto giudizio governativo, RI 1 e RI 2 si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia ripristinata la licenza edilizia.
I ricorrenti evidenziano anzitutto che con il nuovo progetto essi hanno corretto i difetti (relativi soltanto all'altezza) ravvisati dal Consiglio di Stato e da questo Tribunale in quello precedente, rinunciando quindi ad un piano e riducendo così di 1.20 m l'altezza dell'edificio. A loro avviso, i piani della domanda indicherebbero con precisione l'altezza ed il posizionamento della gronda. La controversa clausola sarebbe quindi stata inserita probabilmente per un eccessivo scrupolo e allo scopo di tranquillizzare le opponenti in punto al concreto posizionamento in fase esecutiva della gronda e alla sua efficacia. Dato che i piani approvati sono vincolanti e che non vi era alcun difetto da correggere, il Municipio avrebbe invero dovuto astenersi dall'inserire una clausola inutile e inadeguata. Quest'ultima non sarebbe dunque suscettibile di giustificare l'annullamento della licenza disposto a torto dal Governo, che avrebbe peraltro ignorato il piano di dettaglio in scala 1:10 prodotto dagli insorgenti con la risposta davanti all'autorità inferiore.
E. a. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono le resistenti con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorre, in appresso. Esse sostengono inoltre che la distanza tra gli edifici indicata sui piani sarebbe sbagliata, come emergerebbe da una verifica chiesta alla Studio , che allegano quale doc. E.
Il Municipio è rimasto silente. Anche l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) ha rinunciato a formulare osservazioni, limitandosi a rilevare che le contestazioni non concernono l'applicazione del diritto cantonale o federale delegato.
b. Con la replica i ricorrenti ribadiscono la loro posizione e contestano che la distanza tra edifici non sia rispettata, dovendosi peraltro escludere dal computo la coibentazione (cappotto termico) apposta sulla casa delle resistenti. In duplica, le resistenti si riconfermano essenzialmente nelle loro tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1.2. Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi, nota anche dalla precedente procedura, e l'oggetto della contestazione emergono con sufficiente chiarezza dalle carte processuali. Il sopralluogo sollecitato dalle resistenti non appare dunque atto a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2.1. Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda del parapetto. Per principio, l'altezza degli edifici è misurata sulla verticale delle facciate, a partire dal terreno sistemato sino al punto superiore determinante; il punto inferiore di misurazione è dato dal livello del terreno sistemato, perpendicolarmente sottostante (cfr. RDAT II-1996 n. 35 consid. 4.1). Per terreno sistemato occorre intendere il livello del terreno aperto, al servizio di una costruzione in senso lato, come un giardino, un tappeto verde o un cortile. Ove la sistemazione del terreno venga attuata mediante la formazione di terrapieni, l'altezza di queste opere non viene computata su quella dell'edificio sovrastante alla duplice condizione che non superi il limite di 1.50 m dal terreno naturale ad una distanza di 3.00 m dal piede della facciata (art. 41 cpv. 1 LE) e che siano larghe almeno 3.00 m (art. 41 cpv. 2 LE).
2.2. Secondo l'art. 7 NAPR l'altezza degli edifici è misurata conformemente agli articoli 40 e 41 della LE. Nella zona NV, l'art. 17 cpv. 3.2 NAPR, norma applicabile anche alla part. 16__________ (cfr. art. 17 cpv. 3.1 NAPR), prescrive che gli edifici esistenti ricostruibili con nuova configurazione planivolumetrica ed eventuale maggiore superficie occupata, non possano avere "un'altezza superiore a m 10.50, nel nucleo di Brione".
2.3. Dai piani approvati risulta che l'altezza della controversa costruzione, misurata dal terreno sistemato al filo superiore del cornicione di gronda, è pari a m 9.30 (da quota 416.67 a quota 425.97 mslm). Computando la maggiore altezza (+ 1.10 m) del terrapieno esistente, alto 2.60 m (cfr. STA 52.2015.425 del 18 novembre 2016 consid. 3.3), l'altezza del nuovo edificio sarà dunque pari a 10.40 m e, quindi, addirittura inferiore a quella massima ammissibile nella zona di situazione (10.50 m). Di per sé, non vi era/è pertanto alcun difetto dal profilo dell'altezza che richiedeva di essere sanato tramite una condizione di licenza. Ferme queste premesse, il fatto che il Municipio abbia nondimeno ritenuto di (impropriamente) indicare, tra le condizioni di licenza di diritto comunale, che il canale di gronda deve essere collocato all'altezza corretta, secondo le regole dell'arte, in modo da raccogliere tutta l'acqua del tetto e che il canale di gronda non deve superare la quota di 425.97 m.s.m, non può dunque giustificare, come correttamente sostengono i ricorrenti, l'annullamento della licenza. In mancanza di un difetto, l'indicazione del Municipio non si configura in effetti come una condizione di licenza vol-ta a sanarlo, ma tutt'al più come un sollecito, invero superfluo, agli istanti in licenza ad eseguire i lavori a regola d'arte e a rispettare la quota indicata nei piani approvati. Nella misura in cui il Governo ha annullato il permesso, ritenendo che la condizione di licenza non fosse sufficientemente definita, il suo giudizio, che fa astrazione della circostanza che l'altezza di progetto è invero conforme al diritto, non può dunque essere tutelato.
Contrariamente ai timori espressi già in sede di opposizione e reiterati in questa sede dalle resistenti, non vi è d'altronde motivo di ritenere che la quota di gronda indicata nei piani e autorizzata non possa essere rispettata per motivi tecnici (spessore degli strati che compongono la falda), né che il canale di gronda non possa trattenere tutta l'acqua piovana che scorrerà sul tetto (con falde inclinate all'80%) del nuovo edificio e, quindi, impedire che quest'ultima si riversi sulla facciata dello stabile al mapp. 16__________. Si tratta peraltro di aspetti concernenti la fase esecutiva dell'intervento, la cui definizione esula dalla presente procedura di rilascio del permesso.
3.1. Secondo l'art. 6 cpv. 1 lett. a NAPR, che disciplina le distanze dal confine verso i lotti privati, per gli edifici situati nelle zone dei nuclei di villaggio valgono le distanze prescritte dall'art. 17 NAPR. L'art. 17 cpv. 3.2 NAPR, come pure l'art. 17 cpv. 3.3 NAPR, prevede in particolare che le distanze da rispettare sono:
da un fondo aperto: a confine senza aperture, di m 2.00 con aperture;
verso un edificio senza aperture: in contiguità o a m 3.00;
verso un edificio con aperture: m 4.00.
Le norme riservano inoltre al Municipio la facoltà di imporre distanze maggiori per favorire un miglior inserimento della costruzione.
Le disposizioni di cui all'art. 17 NAPR sono concepite come lex specialis rispetto all'art. 6 cpv. 1 lett. a NAPR che disciplina le distanze dal confine verso i lotti privati. Lo si deduce dal chiaro testo della norma. Riallacciandosi sostanzialmente all'ordinamento delle distanze dell'art. 124 LAC, l'art. 17 NAPR non prevede alcuna distanza da confine, ma solo quella tra edifici, rispettivamente da fondi aperti (cfr. STA 52.2012.202 del 13 settembre 2013 consid. 4.2).
3.2. Dai piani di progetto approvati emerge che la facciata ovest del nuovo edificio sorgerà in parte - grazie al riscatto dello spazio intermedio attualmente esistente - in contiguità con l'edificio di proprietà delle resistenti e in parte, laddove termina la contiguità, a 4.00 m da quest'ultimo. In questa sede le resistenti eccepiscono che in realtà quest'ultima distanza non sarebbe rispettata e che la parete ovest del nuovo edificio dovrebbe quindi essere arretrata a 0.92 m (anziché 0.76 m) dal confine. L'eccezione non è condivisibile.
Dagli atti emerge infatti che i piani di progetto sono stati allestiti in base ad un estratto della mappa catastale (planimetria) allestito dal geometra revisore e riportante (tra l'altro) l'edificio delle resistenti senza l'esistente coibentazione delle facciate esterne, verosimilmente realizzata (a partire dal primo piano) successivamente ai rilievi originali della mappa di Brione sopra Minusio (cfr. doc. 6 e 7 allegati alla replica del 13 aprile 2021). La tesi delle resistenti si avvale invece di un documento, allestito dal medesimo geometra, che misura la distanza a partire dalla parete coibentata (cfr. doc. 6 citato e doc. E allegato alla risposta del 4 marzo 2021). La differenza è quindi sostanzialmente riconducibile alla coibentazione esterna eseguita sull'edificio delle resistenti, che tuttavia, come giustamente rilevato dai ricorrenti, non fa stato ai fini della misurazione della distanza. L'art. 40a cpv. 2 LE prevede in effetti che lo spessore dell'isolamento termico dei muri perimetrali di edifici esistenti, qual è quello di proprietà delle resistenti, non è computato, oltre che nel calcolo delle superfici, nella misurazione delle distanze dal confine. Lo stesso deve tuttavia valere anche per quanto concerne la distanza tra edifici. Lo si deduce anzitutto dal fatto che, nel titolo, l'art. 40a LE fa riferimento, senza distinzione, alle distanze. Queste ultime sono in effetti disciplinate, congiuntamente, dall'art. 39 LE, che stabilisce il criterio di misurazione della distanza da confine (cpv. 1), definendo poi quella tra edifici (su fondi contigui) quale somma delle rispettive distanze da confine (cpv. 3). Al momento di adottare l'art. 40a LE è stato del resto espressamente considerata la distanza tra edifici: il legislatore ha infatti ben evidenziato come i provvedimenti atti a favorire il risparmio energetico migliorino i consumi energetici e la qualità termica degli edifici, ma possano portare a possibili conflitti, tra l'altro, proprio nel rispetto delle distanze minime tra gli edifici (cfr. Messaggio n. 6220 del 13 maggio 2009 del Consiglio di Stato concernente la modifica della LE per favorire i provvedimenti di efficienza energetica negli edifici, pag. 2; Rapporto del 9 giugno 2010 della Commissione della legislazione, pag. 2). Ratio legis dell'art. 40a LE è d'altronde proprio quella di concedere delle facilitazioni per agevolare il risanamento energetico degli edifici esistenti. Facilitazione che, evidentemente, non avrebbe alcun senso qualora si traducesse in un aggravio per il proprietario del fondo confinante, ciò che si verificherebbe invece se a causa dell'isolamento termico apposto su un edificio esistente presente sul fondo contiguo gli venisse impedita un'analoga facilitazione o fosse tenuto ad assumersi la maggior distanza. Tutto considerato si deve pertanto ritenere che, sia nella misurazione della distanza da confine sia in quella della distanza tra edifici, occorre prescindere dallo spessore dell'isolamento termico dei muri perimetrali di edifici esistenti.
4.2. La tassa di giustizia è posta a carico delle resistenti, in solido, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmm). Esse rifonderanno inoltre ai ricorrenti, assistiti da una legale, congrue ripetibili per entrambe le istanze (art. 49 cpv. 1 e 3 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 2 dicembre 2020 (n. 6477) del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. la decisione del 28 febbraio 2019 con cui il Municipio di Brione sopra Minusio ha rilasciato ai ricorrenti la licenza edilizia è ripristinata.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1 e CO 2, in solido tra loro. Esse verseranno inoltre un importo di fr. 2'500.- ai ricorrenti, a titolo di ripetibili di entrambe le sedi. Agli insorgenti va restituita la somma di fr. 1'800.- versata quale anticipo delle presumibili spese processuali.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster