AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2023.42
Data decisione, Autorità: 07.09.2023, CEF
Titolo: Esecuzione del sequestro di azioni nominative. Diritto ai dividendi e all’avanzo di liquidazione. Rivendicazione dell’intero capitale sociale
Incarti n. 15.2023.42 15.2023.43 15.2023.44 15.2023.45 15.2023.46 15.2023.47
Lugano 7 settembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi 12 aprile 2023 delle società
RI 1 RI 2, __________ RI 3, __________ RI 4, __________ (rappresentate da RA 1, __________) RI 5, __________ RI 6, __________(rappresentate da RA 2, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro l’esecuzione del sequestro n. __________ avvenuta il 3 aprile 2023 a domanda di
nei confronti di
PI 1__________ (patrocinata dall’avv. PA 1 __________)
RA 1, __________ (patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. In accoglimento dell’istanza del 27 marzo 2023, il 31 marzo la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha emanato un decreto di sequestro (SO.2023.1569) a favore di PI 1 nei confronti di RA 1 per un credito di fr. 88'485.60 oltre agli interessi del 5% su fr. 83'838.86 dal 28 marzo 2023. Gli oggetti da sequestrare menzionati erano le unità di proprietà per piani (PPP)__________ e __________ della particella n. __________ RFD di __________ e n. __________ della particella n. __________ RFD di __________ intestate all’RI 1, nonché sei cento azioni nominative di fr. 1'000.– cadauna di sei società (cento a testa), ovvero l’RI 1, la RI 2, la RI 3, la RI 4, la RI 5 e l’RI 6.
B. Con scritti del 3 aprile 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha comunicato a tutte e sei le società il sequestro delle sei cento azioni nominative di spettanza di RA 1 (cento per società), avvertendole che ogni importo spettante a quest’ultimo “in virtù dei suoi diritti di azionista o avente diritto (quote degli utili o dell’avanzo di liquidazione, art. 660 CO)”, che venisse a scadenza durante il sequestro, avrebbe dovuto essere versato non più al titolare (debitore escusso), bensì all’UE, pena la loro responsabilità per il danno in caso d’inosservanza della diffida.
C. Mediante ricorsi del 12 aprile 2023, tutte le società sono insorte contro le comunicazioni appena menzionate.
D. Con osservazioni del 17 aprile 2023 RA 1 ha comunicato di considerare fondati i ricorsi, mentre nelle sue del 25 aprile 2023 PI 1 vi si è opposta e il 5 maggio 2023 l’UE si è riconfermato nei propri provvedimenti.
Considerando
in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica degli atti impugnati emessi il 3 aprile 2023 dall’UE, tutti e sei i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).
Giusta l’art. 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100), cui rinvia l’art. 5 cpv. 1 Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre. Nel caso in esame, i ricorsi sono di analogo contenuto e riguardano il medesimo sequestro (n. __________): si giustifica pertanto di decidere i gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (sentenza della CEF 15.2023.22/62 del 22 agosto 2023 consid. 2.1).
Nei ricorsi ciascuna delle società ricorrenti sostiene di non essere in possesso delle azioni di RA 1 e rileva che il decreto di sequestro menziona come oggetto da sequestrare unicamente le cento azioni nominative di RA 1 in ognuna delle sei società, e non eventuali suoi diritti d’azionista nei confronti delle (singole) società. A mente delle ricorrenti, il verbale di sequestro non combacia quindi con il decreto di sequestro. Per questi motivi ritengono il sequestro nullo.
3.1 Orbene, il verbale di sequestro non è ancora stato emesso. Nelle osservazioni ai ricorsi l’UE ha infatti spiegato che sta ancora aspettando di sapere dove si trovano i certificati azionari e se del caso di ottenerne la consegna, precisando che il debitore non si è ancora determinato al riguardo. La censura principale delle ricorrenti appare quindi prematura, da una parte perché non esiste nessun verbale con cui confrontare il decreto di sequestro, e dall’altra poiché la loro argomentazione diventerebbe senza oggetto se i titoli dovessero essere consegnati all’UE.
3.2 Che le società ricorrenti non siano in possesso delle azioni sequestrate è poi senza rilievo per quanto riguarda i provvedimenti impugnati. L’UE non ha chiesto alle ricorrenti di consegnare le azioni di RA 1 in loro possesso, bensì solo di trasmettergli ogni importo spettante a quest’ultimo “in virtù dei suoi diritti di azionista o avente diritto (quote degli utili o dell’avanzo di liquidazione, art. 660 CO)”, ove dovessero venire a scadenza durante il sequestro. Anche nel merito, la censura delle ricorrenti si rivela infondata.
3.3 Proprio perché il debitore non ha ancora risposto alla domanda di sapere se le azioni sono in suo possesso né le ha consegnate, sono senz’altro giustificate le misure conservative adottate dall’UE in virtù dell’art. 99 LEF (per il rinvio dell’art. 275).
3.4 Le “azioni nominative” menzionate nel decreto di sequestro incorporano tutti i diritti societari previsti dalla legge e dagli statuti, se-gnatamente i diritti a una quota proporzionale degli utili (dividendo) e all’avanzo di liquidazione (art. 660 cpv. 1 CO). Il sequestro di un’azione nominativa si estende quindi a tali diritti patrimoniali, che sono parte integrante dell’azione. Del resto anche l’azione non incorporata in una cartavalore può essere sequestrata alla stregua di un credito, mediante notificazione alla società in virtù dell’art. 99 LEF (per il rinvio dell’art. 275) (sentenza della CEF 15. 2017.95 del 1° marzo 2018, consid. 4). I ricorsi sono pertanto infondati anche su questo punto.
L’RI 1 rivendica inoltre la proprietà degl’immobili sequestrati e il rappresentante delle società RI 5 e RI 6, RA 2, rivendica la proprietà “spotica” dell’intero capitale sociale di entrambe le società. Come rilevato dall’UE, la procedura di rivendicazione giusta gli art. 106 segg. LEF verrà avviata solo al momento del rilascio del verbale di sequestro. Le rivendicazioni sono pertanto irricevibili in questa sede. È del resto molto dubbio che la pretesa di RA 2 vertente sulla proprietà dell’intero capitale sociale delle società da lui amministrate sia da trattare quale rivendicazione nel senso degli art. 106 segg. LEF, poiché l’oggetto del sequestro sono le azioni e non il capitale sociale, il quale è per definizione, comunque sia, proprietà della società (a garanzia dei suoi creditori) e non dell’azionista, che non ne può pretendere la restituzione (cfr. art. 680 cpv. 2 CO).
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Le sei procedure dipendenti dai ricorsi negli inc. 15.2023.42-47 sono congiunte.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso della RI 1 (inc. 15.2023.42) è respinto.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso della RI 2 (inc. 15.2023.43) è respinto.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso della RI 3 (inc. 15.2023.44) è respinto.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso della RI 4 (inc. 15.2023.45) è respinto.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso della RI 5 (inc. 15.2023.46) è respinto.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso della RI 6 (inc. 15.2023.47) è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– RI 1, __________; – RI 2, __________; – RI 3, __________; – RI 4, __________; – RI 5, __________; – RI 6 __________; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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