AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2023.57
Data decisione, Autorità: 11.09.2023, ICCA
Titolo: Appello irricevibile per mancato versamento dell'anticipo
Incarto n. 11.2023.57
Lugano, 11 settembre 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
G. A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2021.190 (divorzio su richiesta di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 16 luglio 2021 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (I) (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 16 maggio 2023 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 12 aprile 2023;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 12 aprile 2023 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1972) ed AO 1 (1975), cittadini italiani. In esito a ciò l'attrice è stata condannata a versare al convenuto la somma di fr. 17 304.30 come liquidazione del regime matrimoniale, ogni coniuge rimanendo per altro proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati.
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 16 maggio 2023 a questa Camera nel quale chiede che, oltre alla somma di fr. 17 304.30, AO 1 gli corrispon-da “l'ulteriore importo di fr. 150 000.–” per “beni propri del marito immessi all'atto di acquisto della casa di __________”.
C. Il presidente della Camera ha invitato il 26 maggio 2023 l'appellante a depositare entro il 12 giugno 2023 un anticipo di fr. 5500.– sul conto postale del Tribunale d'appello in garanzia delle spese processuali presunte. Il termine è decorso infruttuoso, di modo che egli ha fissato a AP 1 il 24 luglio 2023 un termine suppletorio fino al 31 agosto 2023, con l'avvertenza che il mancato versamento avrebbe comportato l'irricevibilità dell'appello (art. 101 cpv. 3 CPC). Il deposito non è intervenuto nemmeno entro il termine suppletorio.
Considerando
in diritto: 1. Il giudice può esigere che un appellante anticipi un importo a
copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili (art. 98 CPC per analogia). A tal fine egli impartisce un termine all'interessato (art. 101 cpv. 1 CPC). Se il termine decorre infruttuoso, il giudice fissa un termine suppletorio. Se l'anticipo non è prestato nemmeno entro il termine suppletorio, il tribunale non entra nel merito dell'appello (art. 101 cpv. 3 CPC per analogia).
La prassi citata è applicata senza eccezioni, dalla prima Camera civile, a tutti gli appelli diretti contro le sentenze dei Pretori, a meno che si tratti di procedure gratuite o che l'appellante postuli il beneficio del gratuito patrocinio. Nessuna delle due ipotesi ricorreva nella fattispecie.
In concreto l'appellante non ha dato seguito – come detto – al primo termine e, senza reagire, ha lasciato scadere inafficacemente anche il secondo. L'appello va dunque dichiarato irricevibile, come prevede la legge.
Nelle circostanze descritte rimane da statuire sulle spese e le ripetibili del giudicato odierno. Date le particolarità del caso, si può rinunciare all'incasso di oneri processuali, anche perch.la procedura si è esaurita nella notifica di due semplici ordinanze presidenziali per la fissazione dei termini. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
Non si riscuotono spese.
Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster