AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.175
Data decisione, Autorità: 02.07.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00175
Lugano 2 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 maggio 2001 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 2 maggio 2001 del Consiglio di Stato (n. 2069) che estromette l'insorgente dall'aggiudicazione dei lavori da pittore interni dell'Istituto Batteriosierologico (IBS) di Bellinzona e li delibera alla ditta __________ di __________;
vista la risposta 13 giugno 2001 del Consiglio di Stato;
preso atto che la ditta __________ non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il __________ (FU n. __________) il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha messo a pubblico concorso le opere da pittore interne dell'Istituto Batteriosierologico (IBS) di Bellinzona;
che il capitolato d'appalto e modello d'offerta prevedeva, fra l'altro, la seguente posizione:
" R 223.900 Isolazione con fondo adesivo all'acqua
tipo come SIEGFRID KELLER AFRACOLOR
HYDROSOL TIEFGRUND (….)
Prodotto equivalente offerto: .....
…(omissis)...
Marca: .....
Tipo: ....."
che lo stesso capitolato chiedeva altresì ai concorrenti di fornire indicazioni concrete sulla struttura personale (quadri e maestranze) della ditta;
che al concorso hanno preso parte 13 imprese di pittura, fra cui la ricorrente __________ con un'offerta di fr. 62'863.70;
che alle posizioni suindicate l'offerta in questione proponeva l'impiego di un fondo adesivo marca __________ del tipo "Tief-grund alla nitro", e precisando che la ditta era composta da un impiegato d'ufficio e da tre operai domiciliati;
che con decisione 2 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha deliberato i lavori alla ditta __________ di __________ (offerta: fr. 71'033.55);
che l'offerta della __________ è stata scartata perché il prodotto proposto in alternativa a quello indicato dal capitolato non era equivalente e perché la ditta non disponeva di una struttura adeguata per l'esecuzione dei lavori;
che contro la predetta risoluzione gorvernativa la __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo l'annullamento della controversa delibera;
che l'insorgente nega di aver offerto un prodotto non conforme alle esigenze poste dal capitolato e sostiene di disporre della manodopera necessaria per assicurare una corretta esecuzione dei lavori;
che all'accoglimento del ricorso si oppone la Divisione delle risorse con argomenti che verranno discussi qui appresso;
che la ditta __________ ha rinunciato a prendere posizione;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 DLACIAP, le condizioni poste dagli art. 6, 7 ed 8 CIAP con riferimento al tipo di commessa, al valore soglia ed al committente sono pacificamente soddisfatte;
che la __________, partecipante al concorso esclusa dall'aggiudicazione, è senz'altro legittimata a ricorrere;
che il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che il bando del concorso, comprensivo del capitolato d'appalto e del modulo d'offerta, stabilisce le regole della procedura d'aggiudicazione; esso vincola tanto i concorrenti, che devono inoltrare offerte conformi ai requisiti posti, quanto il committente, che al fine di assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, è tenuto ad estromettere le offerte difformi;
che, nell'evenienza concreta, il capitolato esigeva chiaramente alla posizione 223.900 e seguenti l'impiego di un fondo adesivo all'acqua (idrosolubile), specificando il prodotto di riferimento (__________), ma offrendo, conformemente al § 15 cpv. 2 DirCIAP la possibilità di proporre un prodotto equivalente (cfr. sul tema delle specifiche tecniche: Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, N. 310);
che la ricorrente __________ ha offerto in alternativa al prodotto di riferimento indicato dal capitolato il prodotto "Edinthon Tiefgrund alla nitro", ossia un prodotto non idrosolubile contenente solventi infiammabili;
che la documentazione tecnica prodotta dalla ricorrente per suffragare l'equivalenza del prodotto offerto per rapporto a quello richiesto a titolo indicativo è incongruente: essa si riferisce infatti ad un prodotto idrosolubile (Tiefgrund all'acqua) che non corrisponde a quello effettivamente offerto (Tiefgrund alla nitro);
che, verosimilmente, la ricorrente ha confuso i due prodotti, entrambi commercializzati dalla __________;
che la differenza - sostanziale - appare evidente anche ad un profano sprovvisto di conoscenze tecniche specifiche;
che già per questo motivo l'offerta inoltrata dalla __________, doveva essere scartata siccome difforme e del tutto insuscettibile di entrare in linea di conto per un'aggiudicazione;
che l'asserita inadeguatezza della struttura della ditta, in assenza di qualsiasi preventiva indicazione di criteri d'idoneità dei concorrenti, non poteva invece costituire un valido motivo d'esclusione (cfr. STA 29 gennaio 2001 in re __________);
che qualora i criteri d'aggiudicazione l'avessero previsto, quest'aspetto avrebbe semmai potuto essere preso in considerazione in sede di delibera;
che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va senz'altro respinto, siccome infondato;
che la tassa di giudizio è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza;
visti gli art. 6, 7, 8, 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 15 Dir CIAP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio di fr. 800.-- è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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