AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2023.65
Data decisione, Autorità: 07.09.2023, CEF
Titolo: Ricorso contro la richiesta di precisazione dell’importo rivendicato
Incarto n. 15.2023.65
Lugano 7 settembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 28 giugno 2023 di
RI 1, UA-__________ RI 2, __________ (patrocinate dagli avv. PA 2, Lugano)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la richiesta di precisazione dell’importo rivendicato dalle ricorrenti emessa il 20 giugno 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla
PI 2, SY-__________ (patrocinata dagli avv. PA 3 , __________
nei confronti di
PI 1, __________ (patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Il 23 settembre 2019 la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha ordinato a favore dell’RI 1, fino a concorrenza di fr. 6'909'133.18 oltre ad accessori, il sequestro (n. __________) di di-versi beni detenuti dal debitore PI 1, tra cui il credito di USD 21'690'085.00 e £ 2'254'385.66 vantato da questi, dall’ex-moglie RI 1 e dalla società panamense RI 2 (in seguito: “PI 3”) per la vendita di azioni nei confronti di diverse società del __________, secondo il lodo arbitrale n. __________ pronunciato dal Tribunale arbitrale della Corte di arbitrato internazionale di Londra il 27 febbraio 2018. La sede di Lugano dell’Ufficio esecuzione (UE) ha eseguito il sequestro il 24 settembre 2019 stesso.
B. A convalida del sequestro, con precetto esecutivo n. __________ del 26 gennaio 2021 l’RI 1 ha escusso PI 1per l’incasso di fr. 6'909'133.18 oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2018. L’opposizione interposta dall’escusso è stata parzialmente rigettata in via definitiva dal Pretore di Lugano, sezione 5, salvo su una parte degl’interessi di mora. Questa Camera ha respinto il reclamo interposto da PI 1 il 19 aprile 2022 (inc. __________).
C. Il 1° novembre 2021 l’RI 1 ha presentato all’UE la domanda di continuazione dell’esecuzione. Il 23 novembre, l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 16 dicembre 2021.
D. Il 29 novembre 2021 PI 1, PI 2 e la PI 3, in nome e per conto della società semplice che affermano di comporre, hanno rivendicato la titolarità del credito sequestrato e chiesto l’immediata sospensione dell’esecuzione così come l’assegnazione all’RI 1 del termine dell’art. 108 cpv. 2 LEF.
E. Il 13 dicembre 2021 l’UE ha fissato all’RI 1 un termine di venti giorni per proporre l’azione di contestazione della rivendicazione nei confronti di PI 1, RI 1 e la RI 2. Con sentenza del 31 maggio 2022 (inc. 15.2022.2), questa Camera ha parzialmente accolto il ricorso dell’PI 2 contro tale provvedimento e l’ha riformato nel senso che all’escutente è stato impartito un termine di venti giorni per promuovere davanti al Tribunale competente contro PI 2 e contro la PI 3 un’azione di contestazione della loro pretesa, altrimenti essa sarebbe stata riconosciuta nell’esecuzione e nel sequestro.
F. L’PI 2 ha promosso azione contro i due rivendicanti il 4 luglio 2022 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Ha contestato invano presso la terza Camera civile del Tribunale d’appello (decisione 13.2022.90 del 13 marzo 2023) e il Tribunale federale (sentenza 5A_324/2023 del 15 giugno 2023) la decisione del Pretore del 2 novembre 2022, con cui le ha imposto la prestazione di una cauzione per spese e ripetibili di fr. 300'000.–.
G. A richiesta dell’PI 2, il 20 giugno 2023 l’UE ha invitato i rivendicanti RI 1 e la RI 2 a quantificare “l’importo della loro rivendicazione”.
H. Con il ricorso in esame (del 28 giugno 2023), RI 1 e la RI 2 hanno impugnato lo scritto dell’UE appena menzionato, chiedendone l’annullamento.
I. L’11 luglio 2023, il presidente della Camera ha accolto l’istanza di conferimento dell’effetto sospensivo contenuta nel ricorso.
L. Con osservazioni del 24 luglio 2023, l’PI 2 ha postulato la revoca immediata dell’effetto sospensivo e la reiezione del ricorso, mentre nelle sue del 28 luglio l’UE si è rimesso al giudizio della Camera.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 20 giugno 2023 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
I ricorrenti sostengono che l’UE, se avesse ritenuto la loro dichiarazione di rivendicazione poco chiara o insufficiente, avrebbe dovuto interpellarli per precisarla, in merito all’importo rivendicato, prima di assegnare all’PI 2 il termine per proporre azione di contestazione della rivendicazione e quest’ultima avrebbe dovuto, per ottenere le delucidazioni ora chieste, adire l’UE prima di promuovere l’azione oppure impugnare la sentenza della CEF del 31 maggio 2022. Al loro giudizio, l’accertamento della Camera secondo cui “la dichiarazione di rivendicazione è completa” è ora vincolante e opponibile anche all’UE. L’escutente sarebbe del resto perfettamente in chiaro sul contenuto e l’estensione della rivendicazione, ossia la pretesa di USD 21'690'085.00 e £ 2'254'385.66. Secondo i ricorrenti, l’UE non aveva quindi motivo d’invitarli a quantificare una pretesa già quantificata, in base alla quale il giudice ha fissato il valore della causa di contestazione di rivendicazione. L’UE avrebbe d’altronde dovuto fissare loro un termine perentorio per rispondere all’invito, avvertendoli che in caso di silenzio avrebbe considerato rivendicato l’intero credito.
Per “provvedimento” ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LEF, s’intende qualunque atto autoritativo compiuto da un organo di esecuzione for-zata nell’adempimento di un compito ufficiale in un caso concreto. L’atto dev’essere inoltre idoneo a creare, modificare o estinguere una situazione di diritto dell’esecuzione forzata nel caso in questione oppure essere teso ad accertare la creazione, la modifica, la sospensione, l’estinzione o la nullità per legge di una situazione di diritto esecutivo, ad esempio l’estinzione del sequestro (sentenza della CEF 15.2023.3 del 22 maggio 2023 consid. 3.2 e i rinvii).
3.1 Nel caso in esame, l’oggetto del ricorso è l’invito rivolto dall’UE ai rivendicanti RI 1 e la RI 2 il 20 giugno 2023 volto a quantificare “l’importo della loro rivendicazione”. Già la forma dello scritto – un invito – esclude che si possa parlare di un atto autoritativo. L’UE non ha del resto impartito un termine ai rivendicanti per rispondere e non ha indicato le conseguenze giuridiche in caso di silenzio. L’atto non pare così idoneo a modificare la situazione esecutiva esistente né ad accertarne la modifica, come risulta anche dalle osservazioni presentate dall’UE il 3 luglio 2023 alla domanda di conferimento dell’effetto sospensivo, in cui ha qualificato l’atto impugnato come un “invito generico”, che secondo la prassi verrebbe seguito, in caso di mancata risposta, di un provvedimento con l’assegnazione di un termine perentorio. Interposto contro un atto che non costituisce un provvedimento nel senso dell’art. 17 LEF, il ricorso è irricevibile, anche perché i ricorrenti non hanno alcun interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione al suo annullamento in difetto di conseguenze concrete negative per loro (sentenza della CEF 15.2014.128 del 26 febbraio 2015 consid. 5 e i rinvii).
3.2 Nelle sue osservazioni al ricorso, l’PI 2 sostiene che la rivendicazione è incompleta, nella misura in cui non indica l’importo preciso del credito rivendicato da RI 1 e dalla RI 2. A suo dire esso non può essere quello della rivendicazione iniziale fatta a nome della società semplice costituita da PI 1, da RI 1 e dalla RI 2 sulla totalità del credito, poiché la Camera ha escluso il primo dalla procedura di rivendicazione, sicché è necessario accertare l’identità e la misura dei diritti rivendicati dagli altri due sedicenti soci. Tale compito incombe all’UE come stabilito dalla giurisprudenza quando la rivendicazione è insufficiente o poco chiara (DTF 144 III 198 consid. 5.1.2.2).
3.2.1 Nella fattispecie, l’UE non ha però impartito un (breve) termine ai rivendicanti per completare la loro rivendicazione, contrariamente a quanto prevede la giurisprudenza citata dalla resistente. Proprio per questo motivo lo scritto non configura un provvedimento esecutivo impugnabile (sopra consid. 3.1).
3.2.2 Comunque sia, la decisione sulla rivendicazione, così come riformata da questa Camera, non è stata impugnata ed è dunque passata in giudicato. L’UE non può dunque più modificarla. Sarebbe del resto inutile, poiché la resistente ha già promosso l’azione di contestazione della rivendicazione.
Semmai spetterebbe al giudice del merito interpellare i rivendicanti per farla precisare. Egli pare tuttavia già aver considerato che il valore litigioso è l’importo integrale del credito rivendicato. Ad ogni modo, è una questione che esula ora dalla procedura esecutiva.
3.2.3 In ottica di pignoramento, la conoscenza dell’estensione precisa della rivendicazione è invero necessaria per poter stimare la parte non rivendicata dell’attivo in questione e determinare pertanto quanti altri beni pignorare per coprire il credito dell’escutente (giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF), ricordato che i beni rivendicati vanno pignorati “da ultimo” (art. 95 cpv. 3 LEF).
La questione, peraltro non sollevata dalla resistente, è tuttavia prematura, siccome il pignoramento non risulta ancora essere stato eseguito integralmente (v. sentenza odierna nell’inc. 15.2023.90, consid. 4.2).
L’UE ha del resto osservato a ragione che, in assenza d’indicazione di un altro importo nella rivendicazione, il credito è da considerare integralmente rivendicato.
3.3 In definitiva, da qualsiasi prospettiva si contempli, il ricorso risulta irricevibile.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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