AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2023.13
Data decisione, Autorità: 22.05.2023, CCR
Titolo: Proprietà per piani: contestazione di risoluzioni assembleari- esigenze di motivazione del reclamo
Incarto n. 16.2023.13
Lugano 22 maggio 2023/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 21 marzo 2023 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 14 febbraio 2023 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa CM.2022.73 (proprietà per piani: contestazione di risoluzioni assembleari) da lei promossa con istanza del 24 luglio 2022 nei confronti della
CO 1 (rappresentata da , Lugano);
Ritenuto
in fatto: A. RE 1 è titolare della proprietà per piani n. __________ (pari a 27/1000) del fondo base particella n. __________ RFD di __________ (“Condominio __________ C”). L'amministratrice del condominio è la CO 1 di cui P__________ G__________ è direttore. L'assemblea ordinaria dei comproprietari per il 2020 si è tenuta il 7 settembre 2021. Su richiesta di una decina di comproprietari l'amministratrice ha convocato un'assemblea straordinaria dei comproprietari per il 24 maggio 2022 inviando un ordine del giorno in cui si prevedeva “verbale dell'assemblea condominiale del 07.09.2021” (oggetto n. 2), “future votazioni da ripristinare come dal 2003-2020 con inclusi i millesimi dei posti auto” (oggetto n. 3) e “disdetta del mandato di amministrazione” (oggetto n. 4). All'assemblea i comproprietari hanno discusso varie tematiche relative alla tenuta del verbale assembleare (mancata trascrizione di tutti gli interventi, modifica dell'esito delle votazioni, modalità di votazione, indicazione dei nominativi dei votanti…), hanno respinto la richiesta di tenere conto nelle votazioni dei millesimi dei posti auto, così come la revoca del mandato dell'amministratrice. RE 1 ha abbandonato la riunione nel corso della discussione sull'oggetto n. 3.
B. Con istanza del 24 luglio 2022 RE 1 ha convenuto la CO 1 per un tentativo di conciliazione davanti al Giudice di pace del circolo di Paradiso contestando il verbale dell'assemblea straordinaria del 24 maggio 2022 e chiedendo che “l'assemblea del 7 settembre 2021 sia invalidata o che vengano sistemati i punti che abbiamo sempre contestato … che sia cancellato il fondo di rinnovamento aggiuntivo di fr. 50 000.–, che vengano date spiegazioni precise riguardo alla votazione dove era necessaria la maggioranza qualificata, che vengano tolte le spese dell'ingegnere C__________ o siano messi a carico di chi ha richiesto il suo intervento …, che vengano ripristinati i danni fatti dall'ing. C__________ e che sia mandata una lettera a tutti i comproprietari di scuse alla mia persona per avere affermato falsità, con una richiesta di danni per diffamazione”. Contestualmente essa ha chiesto che “la pratica fosse passata alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano, dove ha sede la CO 1” in quanto “P__________ G__________ è persona direttamente interessata, è il giudice di pace supplente di Paradiso”.
C. Il 7 agosto 2022 il Giudice di pace del Circolo di Paradiso “in considerazione della posizione del signor Ghezzi, giudice supplente,” ha trasmesso gli atti al Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest, comunicando tale decisione all'istante il 4 settembre 2022. Statuendo il 14 febbraio 2023 il Giudice di pace ha respinto l'istanza “per carenza di competenza” senza riscuotere spese.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 marzo 2023 in cui chiede, in particolare, “di passare la pratica a un Giudice di pace che sia in grado di gestire la situazione” o quanto meno di concederle “la possibilità di sporgere una querela/denuncia per diffamazione nei confronti di P__________ G__________ nonostante siano trascorsi più di tre mesi”. L'atto non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
in diritto: 1. Nella decisione impugnata il Giudice di pace, quale autorità di conciliazione, ha negato la sua competenza funzionale, accertando che il “valore capitalizzato della prestazione dell'amministratore del condominio supera abbondantemente l'importo massimo per il quale è competente il Giudice di pace”. Egli ha pertanto respinto d'acchito l'istanza e deciso, nei considerandi di “rimandare l'istanza alla Pretura di Lugano”.
a) Preliminarmente giovi rammentare che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b) da parte, con ogni evidenza, dell'autorità di primo grado (giurisdizione inferiore). Un reclamante deve perciò spiegare perché il primo giudice sarebbe caduto in errore e confrontarsi a tal fine con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio (sentenza del Tribunale federale 4A_462/2022 del 6 marzo 2023 consid. 5.1.1). In concreto, perché sarebbe errata la motivazione del Giudice di pace di declinare la sua competenza per ragioni di valore la reclamante nemmeno pretende, anzi nemmeno vi allude. Con tutta la comprensione che si deve a una parte non patrocinata, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per giudicare il reclamo in esame.
b) Ad ogni modo, relativamente alla prima domanda di giudizio evocata poc'anzi, l'art. 327 cpv. 3 CPC prevede che in caso di accoglimento di un reclamo l'autorità giudiziaria superiore può o statuire essa stessa sulla lite (effetto riformatorio: lett. b) o annullare il giudizio impugnato e rinviare la causa alla giurisdizione inferiore (effetto cassatorio: lett. a). Nella fattispecie, quindi, questa Camera potrebbe unicamente annullare la decisione del Giudice di pace, il quale in esito al rinvio dovreb-be poi esperire il tentativo di conciliazione. In nessun caso questa Camera è abilitata a sostituire un giudice di pace nel compito di tentare di conciliare le parti e la sua ricusazione, ammessa per i motivi elencati all'art. 47 CPC, rientra nelle competenze del Pretore della sede della giurisdizione territoriale in cui opera il giudice di pace ricusato (art. 37 cpv. 4 della Legge sull'organizzazione giudiziaria). Il Tribunale di appello, tutt'al più, è competente per statuire sul reclamo introdotto contro la decisione del Pretore che ha giudicato sulla ricusazione. Quanto alla seconda domanda di giudizio, la competenza per restituire un termine in materia penale non spetta, con ogni evidenza, a un giudice civile.
c) Non si disconosce che per tutta una serie di motivi la procedura si sia protratta per un lasso di tempo inabituale per non dire inammissibile. Resta il fatto che ove un'autorità non entri – in tutto o in parte – nel merito di una lite che le è stata sottoposta nei modi e nei tempi previsti dalla legge, essa commette un diniego di giustizia (DTF 144 II 192 consid. 3.1). E una remora del genere può essere fatta valere con un reclamo per denegata giustizia (art. 321 cpv. 4 CPC). In concreto, per tacere del fatto che un simile rimedio non è stato introdotto, si volesse ammettere una violazione del principio di celerità, l'interessata non potrebbe ad ogni modo ottenere come riparazione l'ammissibilità della sua istanza di conciliazione. Al riguardo non occorre dilungarsi.
I CCA sentenza inc. 11.2020.153 del 26 agosto 2022 consid. 1). Più specificamente, dandosi destituzione di un amministratore, il valore consiste nell'ammontare della retribuzione annua dell'amministratore, capitalizzata secondo l'art. 92 cpv. 2 CPC (CCR sentenza inc. 16.2022.48 (II) del 24 marzo 2023 consid. 7 con rinvio).
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; – , .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster