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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2023.21
Data decisione, Autorità: 01.06.2023, CCR
Titolo: Tutela giurisdizionale nei casi manifesta: espulsione del conduttore - esigenze di motivazione del reclamo
Incarto n. 16.2023.21
Lugano 1° giugno 2023/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 12 maggio 2023 presentato da
RE 1 (rappresentata dalla RA 1 )
contro la decisione emessa il 3 maggio 2023 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2023.408 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con istanza del 5 aprile 2023 dalla
CO 1 ,
Ritenuto
in fatto: A. La CO 1, quale locatrice, e RE 1, quale conduttrice, hanno stipulato il 29 novembre 2022 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di 3.5 locali a __________ per una pigione di fr. 1145.– mensili oltre a un acconto sulle spese accessorie di fr. 180.– mensili. Il 17 gennaio 2023 la CO 1 ha fissato alla locataria un termine di 30 giorni per il pagamento di fr. 682.– corrispondenti alla pigione scoperta di dicembre 2021 con la comminatoria della disdetta anticipata in applicazione dell'art. 257d CO in caso di mancato pagamento. Preso atto che nulla era stato versato, il 27 febbraio 2023 la locatrice ha notificato a RE 1 con modulo ufficiale la disdetta straordinaria del contratto per il 31 marzo successivo. Il 20 marzo 2023 l'inquilina ha versato alla locatrice le pigioni di dicembre 2022 e gennaio 2023.
B. Con istanza del 5 aprile 2023 la CO 1 ha convenuto RE 1 davanti Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, l'espulsione dall'ente locato e l'autorizzazione a procedere allo sgombero forzato dell'immobile con l'ausilio della polizia. Al contraddittorio del 28 aprile 2023 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza facendo valere di avere ricevuto la diffida di pagamento solo il 21 febbraio 2023 e la disdetta 6 giorni dopo, di avere versato il 20 marzo 2023 complessivi fr. 2027.50, di avere avuto problemi di salute a causa dello stato in cui l'appartamento le era stato consegnato e, sempre per tale motivo, di avere dovuto soggiornare in un albergo di __________ sostenendo dei maggiori costi che vanno posti a carico dell'istante. Replicando e duplicando oralmente le parti hanno mantenuto le loro posizioni.
C. Statuendo con sentenza del 3 maggio 2023 il Pretore ha accolto l'istanza ordinando alla convenuta di liberare l'ente locato entro il 19 maggio 2023. Egli ha inoltre ingiunto agli organi di Polizia preposti di prestare man forte nell'esecuzione della decisione su semplice richiesta dell'istante. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 400.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 maggio 2023 per ottenere l'annullamento dello sfratto, l'eliminazione di difetti dell'ente locato, la detrazione dalle pigioni dovute dei costi da lei sopportati per il soggiorno in albergo causato dalla sporcizia in cui l'ente locato le era stato consegnato e l'assegnazione di un congruo termine per il pagamento. Chiede inoltre di essere sentita “qualora l'opposizione non venisse accolta”. Non sono state chieste osservazioni alla CO 1.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria, sono impugnabili, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione con reclamo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore ha quantificato tale valore in fr. 6870.–, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto il 4 maggio 2023. Introdotto il 12 maggio successivo il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
Nella decisione impugnata il Pretore, preso atto della messa in mora della conduttrice così come della disdetta straordinaria in virtù dell'art. 257d CO, ha constatato che il pagamento della pigione arretrata era avvenuto dopo la scadenza del termine assegnato dalla locatrice. Egli ha poi ritenuto che il soggiorno in un albergo a __________, asseritamene causato dall'inabitabilità dell'ente locato, non impediva alla convenuta di ritirare gli invii raccomandati della locatrice, donde la validità della diffida di pagamento. Né, egli ha soggiunto, la conduttrice aveva segnalato alla controparte difetti dell'ente locato o aveva depositato la pigione, donde la mora dell'interessata. In definitiva, visto che alla scadenza contrattuale l'appartamento non era stato riconsegnato, sussistevano i presupposti per ordinare l'espulsione della convenuta dall'ente locato.
RE 1 fa valere di essere unicamente al beneficio dell'AVS e di avere richiesto prestazioni complementari per far fronte al pagamento della pigione. E, essa soggiunge, appena ricevuto gli arretrati di tale prestazioni ha immediatamente saldato le pigioni arretrate. La reclamante rileva inoltre di essere affetta da varie patologie che le impediscono di trattare con celerità le varie pratiche amministrative. A suo dire, poi, lo stato “non proprio presentabile” in cui l'appartamento le era stato consegnato, con modalità per altro inusuali, le ha causato diversi problemi di salute, che l'hanno costretta a soggiornare a sue spese in un albergo di __________. Infine, essa epiloga, l'appartamento in questione le era stato consigliato “perché si trova in una struttura pensata priva di barriere architettoniche” senza che ciò corrispondesse alla realtà. In definitiva la reclamante chiede l'annullamento dello sfratto, l'eliminazione di difetti dell'ente locato, la detrazione dalle pigioni dovute dei costi da lei sopportati per il soggiorno in albergo causato dalla sporcizia in cui l'entro locato le era stato consegnato e l'assegnazione di un congruo termine per il pagamento.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Premesso ciò, giovi preliminarmente rammentare che la procedura di reclamo è sostanzialmente limitata all'esame della correttezza nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice e non costituisce la continuazione della procedura di prima istanza. Ciò implica che, salvo eccezioni, in sede di reclamo non è ammessa l'allegazione di nuovi fatti né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Detto altrimenti i fatti e i mezzi di prova vanno sottoposti per principio al Pretore, autorità di prima istanza, mentre in seconda sede il reclamante non può allegare dei fatti o produrre dei mezzi di prova nuovi che ha omesso di addurre o di presentare dinanzi alla precedente istanza. Ne segue che tutte le giustificazioni, con relativa documentazione, addotte per prima volta da RE 1 in questa sede sull'impossibilità di gestire i propri affari per motivi di salute non possono essere prese in considerazione. Né, in seconda sede, entra in linea di conto un'udienza pubblica.
Posto ciò, in concreto, la reclamante non muove alcuna critica agli accertamenti del primo giudice in merito alla regolarità della sua messa in mora e all'esistenza di una valida disdetta straordinaria, né sulle conseguenze giuridiche della sua morosità. Si aggiunga che, come rilevato dal Pretore, il pagamento di pigioni arretrate dopo la scadenza del termine di diffida di pagamento con comminatoria di disdetta, non ha alcun effetto sulla disdetta straordinaria, che rimane valida e operante. Quanto all'esistenza di difetti dell'ente locato, che andrebbero ad ogni modo sostanziati e dimostrati, in virtù dell'art. 258 cpv. 1 CO il conduttore che accetta la cosa, nonostante difetti che ne escludono o diminuiscono notevolmente l'idoneità all'uso cui è destinata e persiste nel chiedere il perfetto adempimento del contratto, può far valere soltanto i diritti che gli competerebbero in caso di difetti della cosa sopravvenuti durante la locazione (art. 259a-259i CO). Ora, fra questi diritti non vi è quello di trattenere la pigione. Il conduttore che ritiene di avere il diritto a una riduzione della pigione o a un risarcimento danni a causa dei difetti della cosa locata ha unicamente la possibilità di depositare la pigione (art. 259a cpv. 2 e 259g CO; CCR sentenza inc. 16.2019.6 del 21 marzo 2019 consid. 5e). Ciò che non è stato il caso in concreto. Né la reclamante revoca in dubbio di non avere avvisato tempestivamente la locatrice di eventuali manchevolezze.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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