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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2023.47
Data decisione, Autorità: 01.09.2023, ICCA
Titolo: Appello contro decreto di stralcio per desistenza: irricevibile
Incarto n. 11.2023.47
Lugano 1 settembre 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
Ghirardelli
sedente per statuire nella causa DM.2023.17 (modifica sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 21 gennaio 2023 da
RE 1
contro
CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 3 aprile 2023 presentato da RE 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 27 marzo 2023;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 26 gennaio 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra RE 1 (1979) e CO 1 (1977), omologando una convenzione in virtù della quale i figli L__________ (nato il 4 settembre 2006), G__________ (nata il 10 novembre 2008) e S__________ (nato il 26 ottobre 2009) sono stati affidati alla madre, con esercizio in comune dell'autorità parentale, riservato il diritto di visita paterno. RE 1 si è impegnato da parte sua a versare un contributo di mantenimento di fr. 350.– mensili per ciascun figlio fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi, così come un importo pari al sussidio della cassa malati.
B. Il 21 gennaio 2023 RE 1 si è rivolto al medesimo Pretore per ottenere “il ricalcolo” dei contributi alimentari a suo carico, facendo valere di essersi trasferito all'estero con conseguente riduzione delle sue entrate. Così invitato dal Pretore, il 13 febbraio 2023 l'attore ha quantificato la sua domanda, proponendo di ridurre i contributi alimentari a € 100.00 per ogni figlio. All'udienza di conciliazione del 27 marzo 2023 l'attore, dopo discussione informale, ha ritirato l'azione.
C. Statuendo seduta stante, il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo per desistenza. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a versare alla convenuta fr. 900.– per ripetibili. CO 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
D. Contro il decreto di stralcio appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un “ricorso in appello” del 3 aprile 2023 in cui contesta la decisione del Pretore “ingiusta e lesiva dei propri diritti nella parte di rigetto della modifica di sentenza di divorzio”. Il memoriale non è stato notificato a CO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Nella fattispecie il Pretore ha stralciato la lite dal ruolo dopo avere constatato che all'udienza del 27 marzo 2023 RE 1 aveva dichiarato di ritirare la richiesta di modifica della sentenza di divorzio. L'appellante, come si è detto, ritiene la decisione del Pretore “ingiusta e lesiva dei propri diritti nella parte … nonostante la fondatezza e validità delle affermazioni, supportate dalle prove documentali, del tutto ignorate in primo grado”. In realtà, così argomentando, RE 1 disconosce che il ritiro della propria azione o petizione, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite. Ciò pone fine al procedimento e ha l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC). La desistenza prende efficacia dal momento della sua dichiarazione. A partire da quel momento, al giudice non è più permesso decidere in merito alla pretesa di parte attrice e porta alla cessazione dell'interesse legittimo della parte al completamento della procedura da lei avviata. Viene così a cadere il presupposto processuale dell'interesse degno di protezione dell'attore o istante (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC). La caducità di un tale presupposto processuale impedisce la pronuncia di una decisione, tant'è che in tal caso il giudice constata la mancanza di interesse per la causa e la toglie dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
Un decreto di stralcio per intervenuta desistenza (art. 241 cpv. 2 CPC) è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione (DTF 139 III 133 consid. 1.2). Solo il dispostivo sulle spese giudiziarie può essere impugnato con reclamo (art. 110 CPC). La validità della desistenza, dell'acquiescenza o della transazione che ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo può essere contestata esclusivamente con domanda di revisione, che si tratti di censurare vizi formali o sostanziali (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC; DTF 141 III 494 consid. 9.3, 139 III 134 consid. 1.3; RtiD II-2013 pag. 894 n. 41c consid. 2). Ciò vale anche qualora sia contestata l'esistenza stessa della desistenza, dell'acquiescenza o della transazione (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.119 del 28 aprile 2023 consid. 3 con rinvio).
Nelle circostanze descritte la desistenza accertata dal Pretore può essere impugnata solo con domanda di revisione a norma dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. E una domanda in tal senso dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC) “al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza” (art. 328 cpv. 1 CPC), cioè nel caso specifico al Pretore. Nella misura in cui RE 1 impugna con appello il decreto di stralcio, l'atto va dunque dichiarato irricevibile.
Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le particolarità del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessato essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato a CO 1 per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
Non si riscuotono spese.
Notificazione a:
– ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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