AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.132
Data decisione, Autorità: 18.05.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00132
Lugano 18 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 aprile 2001 della
contro
la decisione 11/19 aprile 2001 con cui il __________ ha deliberato alla "__________" la costruzione delle facciate (metalcostruttore) delle aule di lezione nell'ambito dei lavori di ampliamento __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 23 febbraio 2001 la __________ () ha indetto un pubblico concorso per la costruzione delle facciate (opere da metalcostruttore) dell'edificio delle aule di lezione () in applicazione delle disposizioni del Concordato Intercantonale sugli Appalti Pubblici del 25 novembre 1994 (CIAP). Al concorso hanno partecipato tre ditte: la ricorrente __________, la __________ e la resistente . Con decisione 11/19 aprile 2001 il __________ ha deliberato i lavori alla "", tra l'altro minor offerente.
B. Con ricorso 26 aprile 2001 la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la menzionata aggiudicazione, chiedendone l'annullamento per il motivo che la ditta deliberataria è stata cancellata dal registro di commercio all'inizio del 1997.
Con risposta la __________ e la __________ hanno postulato la reiezione dell'impugnativa.
Il giudice delegato ha indi sollecitato a quest'ultima società un chiarimento in merito alla discrepanza tra alcune fotocopie annesse alla risposta e l'originale del capitolato d'appalto e modulo d'offerta trasmessogli dall'ufficio dei lavori sussidiati e appalti. Questo aspetto, decisivo, della contestazione verrà trattato estesamente in diritto.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al CIAP del 6 febbraio 1996, DLCIAP). Il ricorso è tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 4 cpv. 2 DLCIAP, 43 PAmm). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
L'insorgente contesta l'aggiudicazione dei lavori adducendo che la deliberataria è stata cancellata dal registro di commercio all'inizio del 1997.
2.1. Con iscrizione a giornale del 23 dicembre 1996 dell'ufficio del registro di commercio del distretto di Lugano, pubblicata sul FUSC __________, pag. __________, è stata effettuata la cancellazione dell'iscrizione della succursale di __________ della __________ di __________. Tale cancellazione è coincisa con il trasferimento della sede della menzionata società da __________ a __________, accompagnata dalla modifica della ragione sociale in __________: eventi parimenti iscritti a giornale il 23 dicembre 1996 e oggetto di pubblicazione sul FUSC __________, pag. __________. Il recapito della società risultante dal registro di commercio è stato fissato in zona industriale a __________.
2.2. Contrariamente a quanto crede l'insorgente, l'aggiudicataria dei lavori in discussione non è tuttavia l'__________ (già __________), che non ha partecipato alla gara. Risulta difatti dalla consultazione della prima pagina del capitolato d'appalto e modulo d'offerta compilato ed inoltrato dalla deliberataria, che quest'ultima è la __________, parimenti iscritta nel registro di commercio del distretto di __________. Secondo le indicazioni manoscritte ed il timbro apposto sul testé menzionato documento il recapito della società è a __________, in zona industriale. In realtà, giusta l'iscrizione a registro di commercio la __________ ha il proprio recapito in via __________, a __________; città dove ha anche la sede. Il recapito di __________ della società, identico a quello della __________, corrisponde pertanto, molto probabilmente, a quello dello stabilimento d'impresa, ovvero al luogo dove essa svolge la sua attività. Questa circostanza non ha tuttavia alcuna incidenza sul fatto che ci si trovi di fronte a due persone giuridiche distinte ed inoltre che partecipante al concorso e deliberataria possa essere considerata, in concreto, esclusivamente la __________. I dubbi in merito vengono difatti definitivamente fugati dalla consultazione del capitolo Condizioni e informazioni generali, CPN 102 Informazioni e disposizioni generali, che costituisce una parte integrante del capitolato d'appalto (cfr. pagina 0 di quest'ultimo), dove i concorrenti devono esporre nel dettaglio tutta una serie di dati rilevanti che li concernono (cifra 900): nome, indirizzo, numero di telefono, di telefax, persona responsabile, data di iscrizione e presso quale registro di commercio, sede, se sono firmatari di un CCL e da quando, chi sono i titolari in possesso di certificati di studio tecnici o di diplomi, natura dei diplomi e certificati, chi sono i direttori, numero di quadri e maestranze rispettivamente di quelli impiegati per l'appalto. In quella sede viene difatti correttamente indicato, a mano e attraverso il timbro della società, che questa ha il recapito e sede a __________, in via __________; in alternativa viene indicato l'indirizzo di __________, zona industriale. Sennonché, le informazioni suddette non sono state fornite tempestivamente, ossia entro il termine fissato per l'inoltro delle offerte, lunedì 9 aprile 2001, alle ore 10.00. Esse sono invece state trasmesse solo l'indomani al committente, via telefax, come risulta inequivocabilmente dalla consultazione dell'originale del capitolato d'appalto e modulo d'offerta compilato dall'aggiudicataria, lasciato in bianco sulle rispettive pagine (da 12 a 14); la circostanza è, del resto, ammessa dell'aggiudicataria (cfr. presa di posizione 16 maggio 2001 indirizzata al giudice delegato). Del pari, sia soggiunto per completezza, per quanto concerne il capitolo Condizioni e informazioni generali, dall'esame del capitolato d'appalto risulta che l'aggiudicataria ha omesso di compilare anche i CPN 103 Basi di calcolo e CPN 111 Basi di calcolo per i lavori a regia: omissione cui ha ancora una volta rimediato solo successivamente alla scadenza del termine per l'inoltro dell'offerta. Questo significa che la deliberataria ha in buona sostanza negletto di compilare tempestivamente il modulo d'offerta all'intero capitolo Condizioni e informazioni generali, l'ultimo del capitolato.
2.3. Il CIAP regola la reciproca apertura dei Cantoni nell'ambito dell'aggiudicazione delle loro commesse pubbliche (art. 1 cpv. 1 CIAP). Esso intende armonizzare le norme di aggiudicazione cantonali mediante principi stabiliti di comune accordo e in conformità agli impegni internazionali della Svizzera (art. 1 cpv. 2 CIAP). I suoi obiettivi sono, in particolare (art. 1 cpv. 2 CIAP): promuovere un'efficace concorrenza tra gli offerenti (lett. a), garantire la parità di trattamento tra tutti gli offerenti nonché un'aggiudicazione imparziale (lett. b); assicurare la trasparenza della procedura di aggiudicazione (lett. c), consentire un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche (lett. d). In quest'ottica l'art. 11 CIAP pone i seguenti principi generali di aggiudicazione: non discriminazione e parità di trattamento tra gli offerenti (lett. a), concorrenza efficace (lett. b), divieto di negoziare le offerte presentate (lett. c); rispetto delle norme di ricusa (lett. d), osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro (lett. e), parità di trattamento tra uomo e donna (lett. f), trattamento confidenziale delle informazioni (lett. g). La promulgazione delle disposizioni d'esecuzione del CIAP spetta ai Cantoni (art. 3 CIAP; inoltre art. 13 dello stesso). Nel nostro Cantone le direttive d'esecuzione (DirCIAP) sono state approvate dal Consiglio di Stato mediante decreto esecutivo 6 novembre 1996. Esse regolamentano le offerte al capitolo V, § da 21 a 27. Giusta il § 21 cpv. 1 DirCIAP l'offerta completa dev'essere inoltrata per iscritto brevi manu o per posta, nel termine fissato, al servizio indicato nel bando di concorso. Alla scadenza del termine di presentazione essa non può più essere modificata, tranne che nei casi contemplati dal § 24 DirCIAP (correzione di errori evidenti quali errori aritmetici o di ortografia; cfr. § 24 cpv. 2 DirCIAP). La completezza delle offerte riveste un ruolo importante nell'ambito dei concorsi pubblici, poiché costituisce un presupposto indispensabile per il loro confronto. La presa in considerazione di offerte incomplete disattende pertanto il principio della parità di trattamento tra concorrenti sancito all'art. 11 lett. a CIAP (cfr. inoltre art. 1 cpv. 2 lett. b dello stesso). Queste vanno, per contro, escluse dalla gara. La circostanza secondo cui tale conseguenza non sia espressamente comminata al § 23 cpv. 1 DirCIAP non è di rilievo, trattandosi di elencazione esemplificativa. Solo le offerte che presentano delle lacune formali non rilevanti possono essere eccettuate dall'esclusione dal concorso in ossequio al (prevalente) divieto del formalismo eccessivo (cfr. sull'argomento H. Lang, Offertenbehandlung und Zuschlag im öffentlichen Beschaffungswesen, ZBl 2000, pag. 225 segg., 229 e 235 con rinvii; A. Moser, Ueberblick über die Rechtsprechung 1998/99 zum öffentlichen Beschaffungswesen, AJP/PJA 2000, pag. 682 segg., 688 con rinvii). In sintonia con i principi appena sviluppati anche il capitolato d'appalto e modulo d'offerta relativo all'aggiudicazione in esame prevede espressamente l'invalidazione delle offerte che non siano debitamente compilate in tutte le posizioni e schede, compreso il capitolo Condizioni e informazioni generali (cfr. quest'ultimo capitolo, CPN 102 Informazioni e disposizioni generali, cifra 321, pag. 4 in fine).
2.4. In concreto la __________ avrebbe dovuto escludere dalla gara l'offerta, incompleta, trasmessale dalla __________; la successiva compilazione, da parte di quest'ultima, dell'intero capitolo Condizioni e informazioni generali non può spiegare effetto sanatorio di questo vizio, avendo avuto luogo posteriormente alla scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. L'aggiudicazione dell'appalto alla resistente viola pertanto il diritto (art. 16 cpv. 1 lett. a CIAP).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17 CIAP, 4 DLCIAP, § 21, 23, 24 DirCIAP, 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§ E' annullata la decisione 11/19 aprile 2001 con cui il comitato esecutivo del __________ ha deliberato alla "" la costruzione delle facciate (metalcostruttore) delle aule di lezione nell'ambito dei lavori di ampliamento dell'.
La tassa di giudizio, di fr. 800.--, è posta a carico della __________.
La presente decisione è definitiva.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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