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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.81
Data decisione, Autorità: 29.08.2023, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione; calcolo del termine di osservazioni all’istanza; acquiescenza dell’istante al reclamo interposto dal convenuto; spese e ripetibili
RE 1CO 1
Incarto n. 14.2023.81
Lugano 29 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.25 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giornico promossa con istanza 22 giugno 2023 da
CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 17 agosto 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7 agosto 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 giugno 2023 dalla sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'751.30 oltre agli interessi del 5% dal 31 marzo 2023, indicando quale causa del credito i “Contributi di mantenimento (alimenti) per la signora CO 1 per i mesi di aprile e giugno 2023, decisione di divorzio della Pretura di Lugano -Sezione 4 del 17.10.2016 (inc. no. DM.2016.127 e convenzione di divorzio del 7/14.6.2016)”;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 giugno 2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico;
che il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 7 agosto 2023;
che statuendo con decisione dello stesso 7 agosto 2023, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– senz’assegnare ripetibili;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 agosto 2023 per ottenerne l’annullamento e la retrocessione della causa al primo giudice per nuovo giudizio, protestate spese e ripetibili, dolendosi che il Giudice di pace ha considerato a torto le sue osservazioni tardive;
che l’indomani il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione;
che nelle sue osservazioni del 23 agosto 2023, CO 1 ha dato atto della pertinenza del reclamo, chiedendo di porre le tasse, spese e ripetibili a carico dello Stato, siccome l’emanazione prematura della decisione impugnata è avvenuta senz’alcun concorso o possibilità d’intervenzione da parte sua;
che quest’ultima dichiarazione, riferita espressamente al reclamo e firmata dal patrocinatore dell’istante, va considerata quale acquiescenza al reclamo (v. Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 20 ad art. 241 CPC, con riferimento alla DTF 141 III 489, consid. 9.3);
che l’acquiescenza dichiarata davanti al giudice o consegnatagli per essere registrata a verbale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC);
che il reclamo va pertanto stralciato dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC) e di conseguenza la decisione impugnata annullata e la causa retrocessa al primo giudice per nuovo giudizio dopo aver ultimato l’istruttoria, scegliendo tra la fissazione all’istante di un termine per presentare una replica, la semplice notificazione all’istante delle osservazioni del convenuto con la facoltà di formulare una replica spontanea oppure la citazione delle parti a un’udienza (v. sentenza della CEF 14.2019.174 del 30 settembre 2019 consid. 1.3/e);
che se sceglierà di continuare la procedura in forma scritta, il Giudice di pace notificherà al convenuto un’eventuale replica dell’istante e, per parità di trattamento, gli fisserà un termine per inoltrare un’eventuale duplica qualora avrà impartito all’istante un termine per replicare (citata 14.2019.175, consid. 1.3/d);
che nel nuovo giudizio il Giudice di pace dovrà di principio esprimersi su tutte le censure rilevanti presentate dalle parti nell’istanza, nelle osservazioni del 7 agosto 2023 e in eventuali atti successivi (replica, duplica …);
che le spese e le ripetibili andrebbero poste a carico della parte acquiescente (art. 106 cpv. 1 CPC);
che, tuttavia, se il ricorso viene accolto a causa di un errore di procedura particolarmente grave commesso dall’autorità prece-dente (cosiddetta "Justizpanne"), di cui la parte soccombente (nella procedura di reclamo) non ha colpa e al cui emendamento non si oppone, le spese, ma non le ripetibili, sono poste a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC; sentenza della CEF 14.2022.71 del 12 ottobre 2022 consid. 6);
che nella fattispecie, l’errore del Giudice di pace risulta grave, trattandosi di una questione di calcolo di termini sulla quale egli deve statuire d’ufficio in ogni causa in cui fissa un termine a una parte, ossia molto frequentemente, di modo che ci si può aspettare da lui una conoscenza approfondita del tema;
che in concreto l’ordinanza 18 luglio 2023 con cui il primo giudice ha assegnato al convenuto un termine di 10 giorni per presentare osservazioni all’istanza gli è stata notificata il 26 luglio (doc. B accluso al reclamo) durante le ferie esecutive estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF e 145 cpv. 4 CPC [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]), sicché il termine è iniziato a decorrere evidentemente solo il primo giorno utile dopo le medesime (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49 III 76; cfr. art. 146 cpv. 1 CPC), ossia il 2 agosto 2023, ed è scaduto sabato 12 agosto, salvo essere riportato a lunedì 14 agosto 2023 in virtù dell’art. 142 cpv. 3 CPC (per il rinvio dell'art. 31 LEF);
che le osservazioni del convenuto, inoltrate già il 7 agosto 2023, erano dunque senz’altro tempestive;
che le parti non hanno ovviamente alcuna colpa per l’errore in cui è incorso il Giudice di pace;
che per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde di conseguenza dal riscuotere spese processuali in questa sede;
che visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC, il Cantone non può essere costretto a rifondere ripetibili al reclamante (sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2 ed. 2017, n. 31-33 ad art. 107 CPC; V. Rüegg/M. Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 11 ad art. 107 CPC; cfr. pure DTF 140 III 389 consid. 4.1);
che le spese giudiziarie di prima istanza sono da reputare annullate con la decisione impugnata;
che il Giudice di pace statuirà nuovamente sulla questione con il nuovo giudizio;
che al riguardo occorre ricordare che il giudice deve pronunciarsi su ogni domanda ricevibile sottopostagli dalle parti, in particolare sulle domande volte all’assegnazione di ripetibili o, se formulate da parti non patrocinate da un avvocato, all’assegnazione di un’indennità d’inconvenienza qualora la domanda sia motivata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);
che l’omissione di statuire su una domanda giudiziale costituisce un diniego di giustizia;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'751.30, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Si dà atto dell’acquiescenza di CO 1 al reclamo e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al Giudice di pace per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. La procedura di reclamo è stralciata dal ruolo.
Non si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili in seconda sede.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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