AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.33
Data decisione, Autorità: 24.08.2023, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Assenza di un riconoscimento di debito precostituito. Debito riconosciuto nell’atto di reclamo ma con dichiarazione di compensazione
Incarto n. 14.2023.33
Lugano 24 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promossa con istanza 15 ottobre 2022 da
CO 1, __________
contro
RE 1, __________ (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 23 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 marzo 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. La particella n. __________ RFD di __________ è costituita in proprietà per piani (PPP) di tre unità, la prima (n. __________) era di proprietà di __________ e, dopo il suo decesso, della vedova RE 1, la seconda (n. __________) appartiene a CO 1, cognata di quest’ultima, e la terza (n. __________) è in comproprietà di entrambe. CO 1 ha integralmente anticipato il pagamento di diverse fatture del condominio per spese sorte nel 2022 (fr. 349.85 per l’acqua potabile, fr. 776.55 per l’uso della fognatura, fr. 724.95 per lavori di giardinaggio, fr. 193.85 per la sostituzione di un vetro rotto e fr. 371.30 per lavori di giardinaggio).
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 settembre 2022 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 972.80 oltre agli interessi del 5% dal 2 settembre 2022, indicando quale causa del credito il “Mancato pagamento della partecipazione al 50% di tutte le spese condominiali, intimate più volte (mai contestate) e mai pagate”.
C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15 ottobre 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole. Entro il termine impartito dal primo giudice, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 22 dicembre 2022.
D. Statuendo con decisione del 14 marzo 2023, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 875.50, oltre agl’interessi del 5% dal 2 settembre 2022, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.–.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 marzo 2023 per ottenerne la riforma, nel senso della reiezione dell’istanza e dell’ingiunzione all’UE di cancellare il precetto esecutivo, protestate tasse, spese (anche esecutive) e ripetibili in entrambe le sedi. Nelle sue osservazioni del 21 aprile 2023, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo con addebito alla reclamante delle spese esecutive e di quelle giudiziarie. Mediante replica spontanea del 27 aprile 2023 la reclamante ha chiesto di tenere in considerazione il fatto, evidenziato nelle osservazioni al reclamo che nel frattempo CO 1, le aveva girato fr. 2'419.90 dal conto al quale si attingeva, prima del decesso del marito, per pagare le spese condominiali.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 il 15 marzo 2023, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 25 marzo, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 27 marzo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 23 marzo 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pagg. 178-179, e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie, due dei tre documenti allegati alle osservazioni (doc. C e D) sono nuovi, e quindi inammissibili; di conseguenza, la Camera non ne terrà conto per la presente decisione. Essi sono ad ogni modo irrilevanti per l’esito del giudizio.
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 583 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che le spese condominiali poste in esecuzione sono state anticipate da CO 1 e che “dai documenti ricevuti, pure la parte convenuta accetta i costi”, fatta eccezione della fattura per il vetro rotto, la quale a suo giudizio “non può far parte delle spese condominiali”. Ha però constatato che agli atti non figurava alcun riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF, ma senza chiara motivazione ha nondimeno accolto l’istanza parzialmente e respinto l’opposizione in via provvisoria per la somma posta in esecuzione, ad esclusione della metà del costo di sostituzione del vetro rotto.
Nel reclamo, RE 1 contesta che “dai documenti ricevuti” risulti un suo riconoscimento di debito per le spese oggetto dell’esecuzione, sia perché il Giudice di pace non ha specificato a quali documenti alludeva, sia perché le e-mail allegate all’istanza, sprovviste di firma manoscritta o elettronica, non possono costituire un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Pur ammettendo di essersi dichiarata d’accordo con il pagamento delle spese condominiali, salvo per quella relativa alla sostituzione del vetro rotto, ribadisce di aver eccepito e reso verosimile la compensazione tra il debito per le spese e un credito, vantato nei confronti di CO 1 e da questa riconosciuto, relativo alla restituzione dei fr. 2'400.– depositati su un conto di cui era titolare __________ e che ora è gestito dall’escutente. Chiede pertanto la reiezione dell’istanza, la cancellazione del precetto esecutivo e l’addebito di tutte le spese a carico dell’istante.
4.1 Nelle osservazioni, CO 1 sostiene che “il riconoscimento di debito è il debito stesso”, giacché “le spese sono state sostenute, pagate e andavano ripartite”, ma aggiunge comunque che in un’e-mail dell’avv. PA 1, patrocinatrice di RE 1, figura la conferma di assumersi il pagamento delle spese condominiali, salvo quella la sostituzione del vetro, sicché si domanda “cosa avrebbe dovuto fare il Giudice di Pace davanti a un’ammissione tanto puntuale”. Afferma poi che l’avv. PA 1 dispone “in modo certo” di una firma elettronica qualificata o di un “sigillo elettronico regolamentato” sicché il problema della firma non si pone, tanto più che al punto 4 nel reclamo la patrocinatrice dell’escussa “indica in modo chiaro l’esistenza di una vertenza e la comunicazione viene ratificata con firma autografa alla pagina 4 del Reclamo”. Infine, riferisce di avere da poco girato sul conto indicatole dall’escussa il saldo del noto conto.
4.2 Nella replica, RE 1 prende atto del citato versamento e sostiene ch’esso comprova la correttezza della sua tesi.
5.1 Nella fattispecie, come già accertato dal Giudice di pace (salvo poi sorprendentemente non trarne le conseguenze), nei documenti agli atti non figura alcun scritto con la firma manoscritta dell’escussa, men che meno un suo riconoscimento del credito posto in esecuzione. Contrariamente a quanto allegato dall’istante, il riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF non può essere “il debito stesso”, ma dev’essere per legge un documento firmato dall’escusso che riconosce il debito posto in esecuzione. Stante l’art. 14 cpv. 2bis CO la firma può certo essere, salvo disposizioni contrattuali contrarie, una “firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale qualificata” ai sensi della legge sulla firma elettronica del 18 marzo 2016 (FiEle; RS 943.03, art. 2 lett. e; Veuillet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 17 ad art. 82 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 ad art. 82 LEF), ma spetta a chi se ne prevale, quindi nella fattispecie all’istante, dimostrare l’esistenza di una simile firma su un documento in cui l’escussa si sarebbe riconosciuta debitrice della pretesa posta in esecuzione. Ora, non ha dimostrato nessuna di queste due condizioni (per tacere del problema della verifica della firma digitale, che presupporrebbe di principio che il tribunale disponga dell’infrastruttura elettronica idonea a tale scopo: Christoph Müller, Berner Kommentar, Art. 1-18 OR, 2018, n. 64 ad art. 14 CO).
5.2 Non si disconosce invece che nel reclamo RE 1 ha riconosciuto di essersi dichiarata d’accordo, nell’e-mail del 4 ottobre 2022 (doc. 4), di pagare le spese condominiali, salvo quella per la sostituzione del vetro rotto, ma nello stesso tempo ella ha posto in compensazione la pretesa di fr. 2'400.– relativa al conto cointestato all’istante e al defunto marito, sul quale i condomini versavano a suo tempo gli acconti necessari al pagamento delle spese per le parti comuni. Non si tratta quindi di un riconoscimento di debito incondizionato e senza riserve (sopra consid. 5), ma a ben vedere l’escussa ha così riconosciuto di non dover nulla all’istante. Non è infatti ammesso considerare disgiuntamente il riconoscimento di un debito e il credito opposto in compensazione (cfr. sen-tenze della CEF 14.2018.72 dell’11 ottobre 2018 consid. 5.3/b e 14.2015.113 del 2 novembre 2015 consid. 6.3/c, massimata in RtiD 2016 II 656 n. 46c). Del resto, il riconoscimento di debito formulato con uno scritto prodotto dall’escusso solo in sede di rigetto dell’opposizione giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo riconosciuto unicamente fino all’ultimo stadio della procedura di prima istante in cui (nuovi) fatti potevano validamente essere addotti (sentenza della CEF 14.2015.72 del 16 settembre 2015, consid. 6.2/b). Un riconoscimento del debito espresso soltanto in seconda sede non può essere preso in considerazione stante il divieto dei nova (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).
5.3 Diverso sarebbe il caso del ritiro del reclamo – tecnicamente una desistenza giusta l’art. 241 CPC – o del ritiro dell’opposizione – che renderebbe la causa senza oggetto secondo l’art. 242 CPC – poiché toccano un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), che va esaminato d’ufficio in ogni stadio di causa (art. 60 CPC; DTF 130 III 430, consid. 3.1; sentenza della CEF 14.2022.8 del 2 agosto 2022 consid. 5.1; Copt/Chabloz in: Petit commentaire, CPC, n. 7 ad art. 60 CPC). Nel caso in esame, tuttavia, la reclamante non ha ritirato né il reclamo né l’opposizione, ma si è limitata a chiedere alla Camera, nella replica, di tenere conto del fatto che l’istante ha girato dal noto conto sul suo il saldo di fr. 4'419.90 di sua spettanza, ciò tuttavia che l’art. 326 cpv. 1 CPC vieta (sopra consid. 1.2). Dal punto di vista formale – l’unico determinante nella procedura di rigetto dell’opposizione – basta constatare che l’istante non ha prodotto né indicato alcun titolo atto a giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’escussa. Il reclamo va pertanto accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza.
5.4 Ciò nondimeno, a prescindere dagli aspetti processuali della causa in esame, v’è ora da augurarsi che la reclamante, dando concreta prova della buona fede del proprio agire ricordata in sede di replica spontanea, faccia capo a parte dei fr. 2'419.90 ricevuti per rimborsare all’istante almeno la sua parte delle spese riconosciute (ossia fr. 875.50).
In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 972.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata:
L’istanza è respinta.
[abrogato]
La tassa di giustizia di fr. 80.– è posta a carico dell’istante, che rifonderà alla convenuta fr. 100.– per ripetibili.
Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, è posta a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 100.– per ripetibili.
Notificazione a:
– avv. PA 1, __________, __________, CP __________, __________; – CO 1, __________, __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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