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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2023.89
Data decisione, Autorità: 24.08.2023, CEF
Titolo: Ricorso contro lo stato di riparto emesso in pendenza di azione di contestazione dell'elenco oneri
Incarto n. 15.2023.89
Lugano 24 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 8 agosto 2023 della
RI 1 (patrocinata dagli avv. PA 1 e __________, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro lo stato di riparto emesso il 2 agosto 2023 nell’esecuzione n.__________ in realizzazione di pegno immobiliare promossa dalla
PI 3 __________ (patrocinata dall’avv. RA 1, __________)
nei confronti di
PI 1, IT-__________
e della ricorrente nella sua qualità di terza proprietaria del pegno (quota “B”)
procedura che riguarda anche, in qualità di preteso creditore ipotecario
PI 2, GB-__________ (patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa dalla PI 3 contro PI 1 in via di realizzazione del pegno gravante la particella n. __________ RFD di Mezzovico-Vira, di cui sono comproprietari l’escusso (quota “A” di ½) e la RI 1 (quota “B" di ½), il 2 agosto 2023 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), competente per le realizzazioni immobiliari del Sottoceneri, ha depositato lo stato di riparto, che prevede la seguente ripartizione del provento dell’amministrazione e della vendita del fondo di fr. 480'127.50, dopo il pagamento dei crediti garantiti da ipoteca legale e di quello della PI 3 per complessivi fr. 275'990.85:
Creditori pignoratizi
Somma di credito Fr.
Somma ricavata Fr.
Importo scoperto Fr.
Rimanenza da ripartire a norma dell’art. 106a cpv. 3 RFF, CHF 204'136.65 in ragione di ½, pari a CHF 102'068.35
PI 2 Rappr. Studio legale avv. PA 2 Via __________ 6900 __________
372'653.30
102'068.35*
270'584.95
TOTALE
648'644.15
378.059.20
270'584.95
Eccedenza spettante alla RI 1 102'068.30
che con il ricorso in esame (dell’8 agosto 2023) la RI 1 chiede, previo conferimento immediato dell’effetto sospensivo, la modifica dell’elenco oneri nel senso ch’esso indichi, “dando atto dell’inesistenza/inesigibilità del credito vantato da PI 2”, che l’eccedenza relativa alla quota di comproprietà A di ½ dell’immobile sia spettante alla RI 1, in subordine al comproprietario PI 1 (nei confronti del quale la RI 1 vanta il credito succitato”;
che “per scrupolo di patrocinio” i legali della ricorrente contestano l’indicazione nell’atto impugnato di qualsivoglia eccedenza relativa alla quota “A” in favore di PI 2, facendo presente di aver avviato presso la Pretura di Lugano una procedura di contestazione della pretesa di PI 2 iscritta nello stato di riparto (OR.2021.87);
che nelle osservazioni del 17 agosto 2023, l’UE rileva di aver indicato nell’atto impugnato che l’eccedenza relativa alla quota “A” resterà depositata sul conto dell’ufficio fino al termine della procedura di accertamento del credito e se la stessa si risolverà a favore della ricorrente verrà depositato un nuovo stato di riparto della somma di fr. 102'068.30, che escluderà PI 2;
che preso atto delle osservazioni dell’UE, con scritto del 21 agosto 2023 la ricorrente ha comunque rinnovato la sua richiesta di sospensione della procedura, anche per ragioni di economia procedurale, riservandosi la possibilità di ritirare il ricorso al momento del deposito del nuovo stato di riparto;
che nella procedura di realizzazione di un pegno immobiliare, incassato integralmente il ricavo della vendita, l’ufficio allestisce lo stato di riparto sulla base del risultato della procedura di appuramento dell’elenco degli oneri, i crediti accertati in base a tale procedimento non potendo più venir contestati giudizialmente né per il loro importo né per il loro grado (art. 43 cpv. 1 e 112 cpv. 1 RFF);
che non si dà luogo all’allestimento di una graduatoria (giusta l’art. 157 cpv. 3 LEF), poiché i diritti sul fondo gravato sono già stati accertati nell’elenco oneri (art. 140 LEF, per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1; 43 cpv. 1 e 112 cpv. 1 RFF; Bernheim/Känzig/Geiger in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.50 ad art. 157 LEF);
che l’ufficio d’esecuzione è vincolato dal giudizio definitivo emanato al termine dell’azione di appuramento dell’elenco oneri, sicché è tenuto a modificare l’elenco oneri trascrivendovi l’esito della causa (DTF 140 III 239 consid. 3.2.2, con riferimento al rinvio dell’art. 140 cpv. 2 all’art. 109 cpv. 4 LEF; Feuz in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 134 e 136 ad art. 140 LEF);
che se la domanda giudiziale è stata ammessa, la parte della somma ricavata dalla realizzazione destinata secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell’attore, sino a concorrenza della perdita stabilita nello stato di ripartizione e delle spese processuali, l’eccedenza spettando al convenuto (art. 148 cpv. 3 LEF per analogia, applicabile nella procedura di realizzazione di pegno in virtù dell’art. 157 cpv. 4 LEF);
che siccome la decisione emanata nella procedura di appuramento giudiziale dell’elenco oneri non è più suscettibile di contesta-zione ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF (DTF 140 III 239 consid. 3.2.2) e poiché il dividendo relativo all’onere contestato va ripartito interamente tra i litiganti (art. 148 cpv. 3 LEF per analogia), nulla osta all’allestimento dello stato di riparto durante la procedura di appuramento dell’elenco oneri;
che non si giustifica pertanto di sospendere la procedura di riparto in attesa dell’esito della procedura di contestazione del credito di PI 2, poiché il suo esito non ha alcun impatto sui diritti dei creditori che non sono parte della lite e, come esposto dall’UE nelle sue osservazioni, l’elenco oneri verrà semmai modificato a favore della ricorrente se la sua azione dovesse essere accolta in tutto o in parte, nel senso che la somma depositata verrà distribuita secondo l’esito della decisione giudiziale;
che il provvedimento impugnato non recando alla ricorrente alcun pregiudizio, il ricorso si rivela su questo punto finanche irricevibile;
che, del resto, l’asta del fondo gravato può avere luogo anche se è pendente un’azione di contestazione dell’elenco oneri (art. 141 LEF per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1) finché non siano pregiudicati interessi legittimi, sicché non si capirebbe perché si dovrebbe poi sospendere il riparto in attesa dell’esito di quella causa, in dispregio del principio di celerità che informa il diritto esecutivo;
che non si giustifica neppure di modificare già ora lo stato di riparto nel senso di assegnare l’eccedenza relativa alla quota di comproprietà A “ alla Fondazione Franz Weber, in subordine al comproprietario Graf”, poiché, come invece rettamente osservato dalla stessa ricorrente, gli aspetti di diritto materiale non devono essere decisi nella procedura di ricorso contro lo stato di riparto, bensì dal giudice adito, la cui decisione, come già rilevato, vincolerà l’UE;
che nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto, ciò che rende senza oggetto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo e inutile una notificazione del ricorso e del giudizio odierno alle parti interessate (art. 9 cpv. 2 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione agli avv. .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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