AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2023.62
Data decisione, Autorità: 21.08.2023, IICCA
Titolo: Leasing, misure cautelari, competenza territoriale; assenza di pregiudizio difficilmente riparabile
Incarto n. 12.2023.62
Lugano 21 agosto 2023/lk
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2023.159/160 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 8 maggio 2023 da
AP 1 rappresentata dal socio e gerente: RA 1
contro
AO 1 AO 2
con cui l'istante ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, di dichiarare nulla o inefficace la risoluzione/annullamento 3 gennaio 2023 del contratto di leasing n. 5001146424/1 come pure ogni successiva comunicazione di AO 1 per la restituzione del veicolo __________, di vietare alle convenute segnatamente di procedere con il prospettato ordine di sequestro del veicolo, di dichiarare applicabile la legge federale sul credito al consumo (LCC) e di eliminare di conseguenza ogni contrario stato di fatto;
richieste che il Pretore ha respinto il 9 maggio 2023 senza sentire le convenute, con seguito di spese (fr. 300.-) a carico dell'istante;
appellante l'istante che, con contestuale atto di appello e reclamo 12 maggio 2023, postula l'accoglimento dell'istanza nel senso di "sospendere e/o vietare alle convenute ogni eventuale provvedimento di spoglio del veicolo per il pericolo indicato al punto 4, procedere quindi con gli accertamenti di merito in alternativa rinviare la causa alla giurisdizione inferiore o quell'altra ritenuta competente, per eventualmente completare punti essenziali per gli accertamenti indicati, ritenuti comunque già in questa fase verosimili" e di annullare il dispositivo sulle spese processuali, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre le convenute, chiamate a esprimersi, non hanno presentato osservazioni al gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Con istanza supercautelare e cautelare 8 maggio 2023 AP 1 ha convenuto AO 1 e la AO 2 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo di "dichiarare nulla/inefficace la risoluzione/annullamento del contratto di leasing n. 5001146424/1, come da raccomandata 3 gennaio 2023, accertato e confermato il pagamento della somma di CHF 1'092.80, di conseguenza è nulla, infondata ed inefficace ogni successiva comunicazione di AO 1, quindi prive di efficacia le intimazioni successive via mail di restituzione del veicolo __________". Oltre a ciò essa ha chiesto di vietare alle convenute "ogni azione paventata come da mail 5 maggio 2023, alla data del 10 aprile (sic) 2023 quindi vieta di procedere con il minacciato ordine di sequestro del veicolo, od ogni altra azione come indicata da AO 1 nelle sue comunicazioni" e di dichiarare applicabile la LLC "accertato che le convenute non hanno osservato la legge in questione; quindi, ordina a loro in ragione della legge applicabile, il ripristino del diritto quindi di eliminare ogni contrario stato di fatto; rimanda ogni altro accertamento alla causa di merito".
L'indomani il Pretore ha respinto l'istanza supercautelare e cautelare senza sentire la controparte, ponendo a carico dell'istante le spese processuali di fr. 300.-. Considerato che l'istante è una società di capitali e come tale non ricade nel campo di applicazione personale della LCC (art. 3), egli ha accertato che i rapporti fra le parti sono disciplinati dal contratto di leasing. Ciò posto, il Pretore ha rilevato che l'art. 25 delle condizioni di tale contratto stabilisce la competenza esclusiva dei tribunali della sede della società di leasing che si trova a __________, sicché si è detto incompetente a pronunciarsi sui provvedimenti richiesti. A parte ciò, egli ha precisato che un'eventuale dichiarazione di nullità/inefficacia della risoluzione del contratto di leasing costituirebbe un'anticipazione del giudizio di merito che non può formare oggetto di una domanda (super)cautelare. Senza contare, infine, che l'istante non consta aver intrapreso finora alcun passo per fare valere nelle corrette sedi giudiziarie l'annullamento della disdetta del contratto né ha indicato in cosa consisterebbe il pregiudizio difficilmente riparabile dovuto al ritiro forzato del veicolo in leasing.
Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12 maggio 2023 in cui, previo annullamento del decreto impugnato, chiede di accogliere l'istanza e quindi "sospendere e/o vietare alle convenute ogni eventuale provvedimento di spoglio del veicolo per il pericolo indicato al punto 4, procedere quindi con gli accertamenti di merito in alternativa rinviare la causa alla giurisdizione inferiore o quell'altra ritenuta competente, per eventualmente completare punti essenziali per gli accertamenti indicati, ritenuti comunque già in questa fase verosimili". Contestualmente l'istante ha presentato, con lo stesso atto, reclamo contro il giudizio sulle spese di cui postula ugualmente l'annullamento.
Il Pretore ha respinto immediatamente l'istanza (super)cautelare senza sentire la controparte, in applicazione dell'art. 253 CPC, ritenendo la richiesta manifestamente infondata. Tale decreto è finale e, di conseguenza, impugnabile (RtiD I-2019 pag. 619 n. 50c con richiami). Emesso con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), il decreto in questione è dunque appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiunga almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie né il Pretore né l'istante hanno indicato il valore litigioso seppure si siano entrambi richiamati al rimedio giuridico dell'appello. Visto l'esito del giudizio, la questione del valore può tuttavia rimanere irrisolta. Quanto alla sua tempestività, il gravame, introdotto il 12 maggio 2023 avverso la decisione querelata del 9 maggio 2023, è senz'altro tempestivo.
Contestualmente all'appello, AP 1 ha, come detto, introdotto anche reclamo contro il giudizio sulle spese. Ora, una decisione in materia di spese processuali è impugnabile con reclamo soltanto a titolo indipendente (art. 110 CPC). Qualora il dispositivo sulle spese figuri – come nel caso specifico – in una decisione finale appellabile e una parte intenda impugnare, oltre al contenuto della decisione finale, anche il dispositivo sulle spese, quest'ultimo si impugna direttamente con l'appello. Nella fattispecie, non occorreva dunque che l'istante presentasse reclamo contro il dispositivo n. 2 della decisione pretorile. Ciò non impedisce, ad ogni modo, di considerare il reclamo come parte integrante dell'appello (I CCA del 18 luglio 2019, inc. 11.2019.50, consid. 3 con rinvii).
L'appellante ribadisce che il contratto di leasing non le sarebbe stato consegnato e che quello "trasmesso via mail" è privo di firma, sicché "l'assenza eventuale della sottoscrizione comporta evidenti effetti giuridici in seno alla vicenda". A parte però che l'appellante non spiega quali conseguenze intende trarre da questa sua argomentazione, per altro formulata in termini ipotetici, essa perde di vista che lei medesima si richiama a quel contratto per ottenere la tutela invocata in questa sede (l'impedimento di ogni eventuale provvedimento di spoglio del veicolo detenuto in leasing). Senza contare che essa nemmeno discute di essere stata debitrice e di avere pagato – almeno in parte – le rate del contratto. Al riguardo non giova dunque attardarsi.
Apparentemente nel tentativo di confutare la mancata applicazione della LCC, l'appellante non revoca in dubbio di essere una società di capitali, ma rileva – per quanto è dato di capire – che il suo proprietario e amministratore, nonché dipendente (ancorché il fisco lo consideri come un indipendente), è RA 1, persona fisica, il quale utilizza il veicolo per scopi personali e professionali. L'obiezione cade tuttavia nel vuoto. Volesse l'istante con tale argomentazione invocare la qualifica di consumatore nel senso della LCC, essa trascura che per il suo art. 3 il consumatore è ogni persona fisica che stipula un contratto di credito al consumo per uno scopo che può considerarsi estraneo alla sua attività commerciale o professionale. Qualifica che tuttavia non si attaglia nemmeno all’RA 1, dal momento che nella seconda categoria (attività professionale) menzionata dal disposto rientrano tipicamente le libere professioni come quella dell'avvocato, a prescindere che essa sia esercitata a titolo dipendente o indipendente (Stengel, Anwendungsbereich des Konsumkreditgesetzes: Kredit und Leasing, Kredit- und Kundenkarten sowie Überziehungskredite für Konsumenten, Zurigo 2014 pag. 22-24).
Sebbene l'appellante non accenni alla questione (che però va esaminata d'ufficio siccome la competenza per territorio del giudice è un presupposto processuale: art. 59 cpv. 2 lett. b e art. 60 CPC), perplessità desta invero l'affrettato accertamento del Pretore in merito alla propria incompetenza a pronunciarsi sui provvedimenti richiesti per effetto della clausola (art. 25) delle condizioni del contratto di leasing che dichiara competenti per territorio e per materia esclusivamente i tribunali nella sede della società di leasing. Ora, non fa dubbio che in concreto la sede di quest'ultima si trovi a __________ (doc. 1). Fatto sta che la citata clausola riserva espressamente – circostanza omessa dal primo giudice – le norme vincolanti del CPC. E tra queste vi è l'art. 13 che per i provvedimenti cautelari – come quelli richiesti dall'istante – stabilisce in modo imperativo il foro competente per la causa principale (lett. a) oppure – alternativamente – il foro del luogo dove il provvedimento deve essere eseguito (lett. b). Ed è proprio quest'ultimo foro che in concreto potrebbe entrare in linea di conto per la richiesta di astensione da ogni provvedimento di spoglio del veicolo in leasing (Grobéty in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 14 ad art. 13). Orbene, il carattere imperativo dei fori dell'art. 13 CPC implica che le parti non vi possono derogare. Avessero dunque esse – come sembra – stipulato nel caso specifico una proroga di foro per i rapporti giuridici su cui si fondano le misure provvisionali, la proroga varrebbe per il foro competente per la causa principale (nel senso dell'art. 13 lett. a CPC) ma non per quello del luogo dove il provvedimento dev'essere eseguito (Grobéty, op. cit., n. 3 ad art. 13 con riferimento), che in concreto sarebbe __________. Sia come sia, l'esito del giudizio non cambia, per quanto si vedrà in appresso.
Anzitutto ci si potrebbe interrogare se la richiesta di "sospendere e/o vietare alle convenute ogni eventuale provvedimento di spoglio del veicolo" sia ancora attuale e non sia divenuta senza oggetto poiché superata dagli avvenimenti per il fatto che, per quanto indicato dalla stessa appellante, il giorno stesso della decisione pretorile (9 maggio 2023) il fornitore del leasing ha incaricato una società di __________ per le incombenze del recupero (doc. 2 di appello). Ma anche tale questione non va approfondita oltre perché l'appello è in ogni caso destinato all'insuccesso.
L'art. 261 cpv. 1 CPC prevede che il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l'istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e che la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b).
La dottrina ha esplicitato l'enunciazione telegrafica dell'art. 261 cpv. 1 CPC, specificando che l'emanazione di provvedimenti cautelari soggiace a cinque requisiti cumulativi (riassunti da Bovey/Favrod-Coune in: CPC, Petit commentaire, op. cit., n. 4 segg. ad art. 261 con richiamo):
a) la parvenza di buon diritto insita nella pretesa sostanziale,
b) la lesione o la minaccia di una lesione dei diritti dell'istante,
c) il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile,
d) l'urgenza e
e) il rispetto del principio della proporzionalità.
In concreto il Pretore ha respinto l'istanza cautelare già solo perché l'istante non ha indicato quale sarebbe il pregiudizio difficilmente riparabile derivante dal ritiro forzato del veicolo in leasing. Ciò posto, egli non ha dovuto vagliare oltre gli altri presupposti dell'art. 261 CPC. Ora, l'appellante non nega di non avere precisato il pregiudizio difficilmente riparabile, ma sostiene che esso sarebbe "in re ipsa, dato che lo spoglio del veicolo determinerebbe il venir meno dell'utilizzabilità dello stesso per urgenti motivi personali (…), considerando l'attuale stato di gravidanza 'a rischio' della propria moglie __________". Se non che l'allegazione è già di primo acchito manifestamente nuova e in quanto tale improponibile in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC). A parte ciò, che il veicolo serva per motivi urgenti personali correlati a una gravidanza a rischio della moglie del socio e gerente della società è una mera allegazione di parte che non è sorretta da alcun supporto probatorio e dunque non basta per rendere verosimile l'esistenza di un pregiudizio (patrimoniale o immateriale: RtiD I-2019 pag. 618 consid. 10 con riferimenti) difficilmente riparabile. Senza contare che tutto si ignora sull'adempimento degli ulteriori presupposti dell'art. 261 CPC che spettava all'istante addurre e rendere verosimili ma di cui manca ogni traccia nell'appello.
Nulla muta a tale conclusione la non meglio precisata e reiterata offerta di "cauzione e garanzia" "al fine di evitare il pregiudizio". Dovesse l'appellante alludere alla garanzia dell'art. 264 CPC, stando al quale il giudice può subordinare l'emanazione di provvedimenti cautelari alla prestazione di una garanzia a carico dell'istante se vi è da temere un danno per la controparte, basta il rilievo che la fornitura di garanzie presuppone, ad ogni modo, l'adempimento dei presupposti dell'art. 261 CPC che però incombeva all'istante rendere verosimile (cfr. Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 3a edizione, n. 6 ad art. 264). E nella misura in cui sembra invocare anche l'erroneità del giudizio sulle spese per il fatto che il Pretore non avrebbe tenuto conto della sua disponibilità a offrire quella non meglio specificata garanzia, l'appellante dimostra di non avere corretta nozione del fatto che per l'art. 106 cpv. 1 CPC le spese giudiziarie seguono – salvo eccezioni (art. 107 CPC) estranee alla fattispecie e neppure invocate dall'istante – il principio della soccombenza.
Se ne conclude che l'appello vede la sua sorte segnata. Gli oneri processuali di secondo grado, calcolati in base all'art. 10 LTG, seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, le convenute non avendo presentato osservazioni all'appello.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in caso di ricorso spetterà alla ricorrente rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30’000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Contro decreti cautelari, in ogni modo, un ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG,
decide:
Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 12 maggio 2023 della AP 1 è respinto.
Le spese processuali di appello, di fr. 500.-, sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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