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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.71
Data decisione, Autorità: 18.08.2023, CEF
Titolo: Fallimento. Degenza dell’amministratrice unica della convenuta alla data dell’udienza fallimentare. Pagamento di altre esecuzioni, ma non di quella promossa dall’istante
Incarto n. 14.2023.71
Lugano 18 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.1451 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 marzo 2023 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 giugno 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 7 giugno 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 23 marzo 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 13'785.45 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 7 giugno 2023 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 7 giugno 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 9 giugno 2023 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 giugno 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di aver pagato le procedure esecutive in corso. Il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo con decisione del 21 giugno 2023. Stante il suo prevedibile esito, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 17 giugno 2023, il termine d’impugnazione è scaduto martedì 27 giugno. Presentato già il 19 giugno 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.1 In realtà la citazione è stata spedita già il 19 maggio 2023 e la reclamante avrebbe potuto, volendo, ritirarla presso l’ufficio postale già dal successivo 23 maggio, prendere così conoscenza della data dell’udienza e contattare la Pretura per rinviare l’udienza.
2.2 La questione può invero rimanere aperta. La reclamante non chiede infatti il rinvio della causa in prima sede perché venga indetta una nuova udienza, ma postula (nel merito) la reiezione dell’istanza di fallimento, sostenendo di essere stata in procinto di pagare le procedure esecutive in corso, come dimostra il fatto che ha effettuato diversi pagamenti all’Ufficio d’esecuzione di Lugano dal 26 maggio al 2 giugno 2023. Pare considerare che tale inizio dei pagamenti giustifichi la reiezione dell’istanza di fallimento. Questa è la questione centrale da risolvere nella decisione odierna.
3.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità.
3.2 Nel caso in esame la reclamante ha sì provato di aver estinto quattro esecuzioni, dopo la fine della degenza della sua amministratrice unica e prima della pronuncia del fallimento, mediante ordini di pagamento del 26 maggio e 2 giugno 2023 al Credit Suisse per complessivi fr. 10'879.85, ma si tratta di esecuzioni promosse dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (n. __________ e __________) e dallo Stato del Cantone Ticino (n. 3380230 e 3387173). La reclamante non ha provato invece di aver pagato l’esecuzione (n. __________) in base alla quale l’istante ha ottenuto il fallimento, né con il reclamo, né entro la scadenza del termine di reclamo (il 27 giugno 2023, sopra consid. 1), ultimissimo momento per estinguere il credito dell’istante e ottenere così l’annullamento del fallimento (DTF 136 III 295 consid. 3.2), come già ricordato nella decisione sulla domanda di effetto sospensivo.
Ne segue che la reclamante non ha dimostrato l’adempimento di alcuno dei tre motivi di reiezione dell’istanza di fallimento enumerati all’art. 172 LEF (annullamento della comminatoria di fallimento, restituzione del termine di opposizione oppure estinzione del credito dell’istanza o concessione di una dilazione), né un motivo di differimento del fallimento giusta gli art. 173 e 173a LEF, e neppure uno dei tre motivi di annullamento del fallimento (estinzione, deposito o ritiro) ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF appena ricordato (al consid. 3), di modo che il reclamo non può ch’essere respinto.
Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della RE 1.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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