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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2023.86
Data decisione, Autorità:
18.08.2023, CEF
Titolo:
Ricorso. Stralcio in seguito al ritiro del ricorso
Incarto n.
15.2023.86
Lugano
18 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 4 agosto 2023 della
RI 1 IT-
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede
di Lugano, o meglio contro la cessione dei diritti della massa ai sensi
dell’art. 260 LEF emessa il 24 luglio 2023 nella procedura di fallimento n.
2190640 aperta nei confronti della
PI 3, __________
procedura che interessa anche:
PI 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________
PI 2, __________
(patrocinata dall’avv. PA 3, __________)
preso atto che con scritto del 17 agosto 2023 la RI 1 ha
ritirato il ricorso dopo che l’Ufficio dei fallimenti aveva modificato il
provvedimento impugnato nel senso della sua domanda subordinata;
considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta
priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24c
LPR);
ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
pronuncia: 1. Il
ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Notificazione a:
–
;
–
;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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