AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.31
Data decisione, Autorità: 14.08.2023, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Parcella notarile quale titolo esecutivo. Tutela giurisdizionale nei casi manifesti. Clausola di proroga di foro giudiziario
Incarto n. 14.2023.31
Lugano 14 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promossa con istanza 3 ottobre 2022 dall’
avv. CO 1, __________
contro
arch. RE 1, __________
giudicando sul reclamo del 1° marzo 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 febbraio 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Il 10 settembre 2021, il notaio avv. CO 1 ha emesso una parcella notarile di fr. 2'841.30 a carico dell’arch. RE 1, da pagarsi entro 30 giorni.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 dicembre 2021 dal Betreibungsamt Zürich 11, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'841.30 oltre agli interessi del 5% dall’11 ottobre 2021, indicando quale causa del credito la “Rechtskräftige Notariatsrechnung vom 10.09.2021 samt Beilagen, Eingeschriebener Brief vom 10.09.2021 des Gläubigers, Brief (E-Mail) vom 17.11.2021 des Gläubigers samt Beilagen”.
C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza di tutela giurisdizionale in casi manifesti, del 3 ottobre 2022, CO 1 ha chiesto la condanna dell’escusso al pagamento di fr. 2'841.30 oltre agl’interessi del 5% dall’11 ottobre 2021, il rigetto in via definitiva dell’opposizione da lui interposta e la messa a suo carico di spese e ripetibili. Nel termine assegnatogli, RE 1 si è opposto all’istanza con osservazioni del 22 novembre 2022. L’istante ha comunicato il 2 gennaio 2023 di rinunciare a replicare.
D. Statuendo con decisione del 15 febbraio 2023, il Giudice di pace ha accolto l’istanza, limitandosi però a rigettare in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto e a porre a suo carico le spese processuali di fr. 150.–, senza pronunciarsi sulla richiesta di assegnazione delle spese ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un ricorso del 1° marzo 2023, con il quale ne ha chiesto l’annullamento, così come l’“interruzione” del procedimento dinnanzi alla Giudicatura di pace e il suo “ritrasferimento” al Betreibungsamt, subordinatamente, l’“annotazione” o il “riconoscimento” delle sue osservazioni del 22 novembre 2022, e con un allegato (n. 5) separato ha postulato l’“annullamento” delle spese processuali stabilite dal primo giudice.
Considerando
in diritto: 1. Anche se CO 1 ha chiesto sia la condanna di RE 1, sia il rigetto in via definitiva dell’opposizione da lui interposta, è pacifico che il dispositivo della decisione impugnata non è quello di una sentenza di riconoscimento di debito (art. 79 LEF), bensì quello di una sentenza di rigetto definitivo pronunciato in procedura sommaria (art. 80 cum 84 cpv. 2 LEF). Il Giudice di pace ha infatti fondato la decisione unicamente sull’art. 80 LEF, statuendo che la parcella notarile prodotta dall’istante costituisce un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (e più precisamente in virtù dell’art. 24 cpv. 1 della Legge sulla tariffa notarile [LTN, RL 952.300]). La sentenza impugnata risulta pertanto emanata in materia di rigetto dell’opposizione.
Trattandosi di una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 20 febbraio 2023, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 2 marzo. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.1 Per quanto è dato di capire, il reclamante contesta la competenza territoriale del Giudice di pace, considerato come un “terzo” non abilitato a rigettare l’opposizione interposta a un’esecuzione promossa presso il Betreibungsamt Zürich 11.
Orbene, il giudice competente per territorio per pronunciare sulla domanda di rigetto dell’opposizione presentata in procedura sommaria è il giudice “del luogo d’esecuzione” (“Betreibungsort”, “for de la poursuite”) (art. 84 cpv. 1 LEF), per cui s’intende il foro esecutivo, ossia il luogo della sede dell’ufficio d’esecuzione che ha emesso il precetto esecutivo (DTF 112 III 11 consid. 1; 76 I 49 consid. 3; sentenza della CEF 14.2022.126 del 1° marzo 2023 consid. 4; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 18 ad art. 84 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 84 LEF), fatto salvo un successivo cambiamento di domicilio dell’escusso (art. 53 LEF). Il foro esecutivo è imperativo, sicché sono escluse sia una proroga che un’accettazione tacita di foro (sentenze della CEF 14.2020.189 del 2 giugno 2021, consid. 6.1.2, 14.2019.109 del 21 ottobre 2019 consid. 5 e 14.2015.9 del 13 maggio 2015, RtiD 2016 I 736 n. 50c, consid. 1.3; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 13 ad art. 84 LEF; Staehelin, op. cit., n. 19 ad art. 84 e i rinvii).
2.2 Nella fattispecie, il foro dell’esecuzione, e pertanto dell’azione di rigetto dell’opposizione in procedura sommaria, è situato a Zurigo. Il Giudice di pace non era pertanto competente per statuire solo sulla domanda (invero accessoria) di rigetto dell’opposizione. Da questo profilo la contestazione del reclamante è fondata. La clausola di proroga del foro giudiziaria nel luogo di ubicazione del fondo trapassato (__________ contenuta nello strumento notarile del 4 settembre 2019 (doc. G accluso all’istanza, ad n. 7) anche per le liti delle parti con il notaio non è efficace stante il carattere imperativo del foro dell’art. 84 cpv. 1 LEF.
2.3 Certo, l’istanza tendeva (in via principale) alla condanna dell’escusso a pagare la parcella posta in esecuzione nel quadro di una procedura (sommaria) di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC). Ora, si tratta di una forma abbreviata di procedura di accertamento giudiziaria, in cui, come nella procedura ordinaria, le proroghe di foro devono essere considerate (Jent-Sørensen in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 257 CPC; Hofmann in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 3a ad art. 257 CPC). Il Giudice di pace del Circolo delle Isole era (ed è) pertanto competente per pronunciarsi sulla domanda principale, e, per attrazione, su quella accessoria di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 15 cpv. 2 CPC), come conseguenza dell’accertamento giudiziale del credito posto in esecuzione.
2.4 Ancorché senza motivazione, il reclamante pare invero contestare l’ammissibilità della procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti. In realtà, l’art. 79 LEF indica la via della procedura civile o amministrativa senza imporre la procedura ordinaria. È quindi ammesso che l’escutente possa far accertare la propria pretesa posta in esecuzione e ottenere, in via cumulativa (art. 90 CPC) e accessoria, il rigetto definitivo dell’opposizione con una procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (ad esempio: Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 4 ad art. 257; Hofmann, op. cit., n. 25 ad art. 257 CPC).
2.5 Nella fattispecie, il problema è appunto che il primo giudice non ha statuito sulla domanda principale, sicché la decisione sulla domanda accessoria risulta erratamente fondata su motivi – la qualità di titolo di rigetto definitivo attribuita allo strumento notarile – estranei all’istanza, che oltretutto il Giudice di pace non era competente (dal punto di vista territoriale) a formulare.
Non rimane pertanto per la Camera altra scelta che annullare la decisione impugnata e rinviare la causa al primo giudice per nuovo giudizio sulle domande dell’istante (condanna di RE 1 al pagamento di fr. 2'841.30 oltre agl’interessi del 5% dall’11 ottobre 2021, rigetto in via definitiva dell’__________ del Betreibungsamt Zürich 11 e messa a suo carico di spese e ripetibili), determinandosi nella motivazione della nuova decisione sulle osservazioni del convenuto del 22 novembre 2022, da ritenersi tempestive, siccome l’ordinanza 8 novembre 2022 con cui il Giudice di pace ha assegnato al convenuto un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni (act. III) gli è pervenuta solo il 16 novembre (act. V), ossia otto giorni prima dell’invio delle osservazioni (v. art. 143 cpv. 1 CPC), il 24 novembre (act. VII).
Siccome il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale la Giudicatura di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può esserle retrocessa senza prima interpellare la controparte (v. sentenza del Tribunale federale 6B_ 432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2).
Se il ricorso è stato accolto a causa di un errore di procedura particolarmente grave commesso dall’autorità precedente (cosiddetta "Justizpanne"), di cui la parte soccombente non ha colpa e al cui emendamento non si oppone, le spese, ma non le ripetibili, sono poste a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC; sentenza della CEF 14.2022.71 del 12 ottobre 2022 consid. 6). Nella fattispecie, l’errore del Giudice di pace risulta grave, giacché non ha statuito sulle domande poste dall’istante, e le parti non ne hanno ovviamente alcuna colpa. Per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde di conseguenza dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese di giudizio inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello Stato.
Non si pone invece problema d’indennità d’inconvenienza, poiché il reclamante non ha formulato alcuna domanda (motivata) al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). L’eventuale assegnazione d’indennità o di ripetibili in prima sede andrà decisa con la nuova decisione.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– arch. RE 1, __________, __________; – avv. CO 1, __________, __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster