AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2023.60
Data decisione, Autorità: 04.08.2023, CEF
Titolo: Determinazione del modo di realizzazione dei diritti in una comunione ereditaria
Incarto n. 15.2023.60
Lugano 4 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sull’istanza presentata il 25 maggio 2023 dall’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a
PI 3,
nella comunione ereditaria del padre fu PI 2 († 2017), composta, oltreché dall’escusso, anche di
PI 4, PI 1,
nelle 38 esecuzioni dei gruppi n. 3 e 4 promosse nei confronti di PI 3 da
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato in alcune esecuzioni dall’Ufficio delle imposte alla fon- te e in altre dall’Ufficio esazioni e condoni, ambedue in Bellinzona) PI 8 (rappresentata dalla sua Agenzia di ) Confederazione Svizzera, Berna (rappresentata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna) PI 9 (rappresentata dalla sua Agenzia regionale della Svizzera italiana, Bellinzona)
ritenuto
in fatto: A. PI 2 è deceduto il 16 gennaio 2017. Gli sono succeduti in comunione ereditaria (CE) la vedova PI 4 e i figli PI 3 e PI 1.
B. Nelle 43 esecuzioni (formanti i gruppi n. 3 e 4) promosse in via di pignoramento dal 2019 al 2022 nei confronti di PI 3 per oltre fr. 85'300.– (al 26 luglio 2023), il 7 marzo e il 9 agosto 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella CE del padre.
In tutti i verbali di pignoramento, l’UE ha indicato che la CE è composta, oltreché dell’escusso, anche di PI 4 e PI 1 e ha elencato quali beni appartenenti alla comunione “in particolare” gl’immobili n. __________ e __________ RFD di __________ e n. __________, __________ e __________ RFD -, nonché la quota di proprietà per piani (PPP) n. __________ sull’immobile n. __________ RFD __________. Alla quota ereditaria di PI 3 è stato attribuito il valore di stima di fr. 50'000.–.
C. Il 7 settembre 2022 l’Ufficio ha rilasciato alla Confederazione Svizzera un attestato di carenza beni (ACB) nelle esecuzioni n. __________ per fr. 1'734.55, __________ per fr. 1'827.20, __________ per fr. 912.40 e __________ per fr. 3'183.85, che facevano parte dei gruppi n. 2 e 3 (in seguito al pignoramento complementare d’ufficio del 5 aprile 2022 giusta l’art. 145 LEF). Il 20 ottobre 2022, a richiesta della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, l’UE ha annullato l’esecuzione n. __________ (promossa per fr. 1'283.95), parte anch’essa dei gruppi n. 2 e 3.
D. Avendo i creditori di PI 3 chiesto la realizzazione dell’interessenza pignorata, l’Ufficio li ha convocati a un’udienza tenutasi il 14 dicembre 2022 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, essendo presenti solo PI 4 e PI 1, e ancorché un creditore avesse dichiarato di “non opporsi a tali pratiche di conciliazione ed [essere] favorevole al metodo di realizzazione più vantaggioso per i creditori”. Il verbale riporta il valore di stima ufficiale di tutti i fondi e quello attribuito dall’UE (fr. 1'301'381.–), l’ammontare complessivo dei pegni che gravano sui fondi (fr. 503'000.–) e, di conseguenza, il valore dell’asse ereditario – secondo il valore dei fondi attribuito dall’Ufficio – al netto dei pegni (fr. 798'381.–); indica poi il valore dell’interessenza dell’escusso nell’asse ereditario, pari a 1⁄3 del totale, ossia fr. 266'127.–, ridotto a fr. 145'992.– dopo deduzione dei debiti per cui l’interessenza è stata pignorata.
E. Il 13 febbraio 2023 l’UE ha quindi assegnato agl’interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria. Nel termine impartito non è pervenuta all’Ufficio alcuna proposta.
F. Il 25 maggio 2023 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza di PI 3. Ha precisato di chiederla non solo per i creditori dei gruppi n. 3 e 4, ma anche per esecuzioni successive, in cui aveva nel frattempo comunicato l’avviso di pignoramento dell’interessenza.
G. Il 25 luglio 2023 l’Ufficio ha nuovamente pignorato i diritti spettanti a PI 3 nella CE del padre a favore di 7 esecuzioni (formanti il gruppo n. 5), promosse sempre in via di pignoramento nel 2023 nei suoi confronti per oltre fr. 49'000.–. Nel verbale interno delle operazioni di pignoramento l’UE ha fornito le stesse informazioni riguardo alla composizione della comunione e ai beni che le appartengono, così come al valore attribuito alla quota ereditaria dell’escusso, di quelle comunicate per i gruppi n. 3 e 4.
Considerando
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).
Nei casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, con-sid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2023.2 del 4 maggio 2023, consid. 1, 15.2022.158 del 24 aprile 2023, consid. 1, e 15.2022.154 del 22 marzo 2023, consid. 1).
Nel caso in esame, il pignoramento a favore del gruppo n. 5 è stato eseguito il 25 luglio 2023, vale a dire dopo l’udienza di conciliazione tenutasi il 14 dicembre 2022. I creditori partecipanti a questo gruppo non dovevano (e non potevano) partecipare all’esperimento di conciliazione. Non sarebbe stato neppure possibile invitarli, quello stesso giorno, a proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). Si sarebbe forse dovuto sentirli nella presente procedura in virtù dell’art. 132 cpv. 3 LEF (questione lasciata aperta nella citata 15.2022.154 consid. 2 e in quelle anteriori). Tuttavia, visto che l’UE dovrà comunque comunicare il modo di realizzazione stabilito da questa Camera anche ai creditori che nel frattempo hanno acquisito il diritto di partecipare alla realizzazione dei diritti ereditari pignorati, notificando loro una copia della decisione odierna (sotto dispositivo n. 3), essi avranno la possibilità di proporre di acquistare la quota ereditaria dell’escusso a un prezzo suscettibile di riscontrare l’adesione degli altri creditori interessati e degli altri eredi, ipotesi – invero improbabile – in cui l’UE potrà sempre, trattandosi di una circostanza nuova, indire una consultazione e in caso di accettazione unanime della proposta chiedere alla Camera di modificare il modo di realizzazione delle quote (nello stesso senso: citate 15.2022.154 consid. 2).
Fermo restando che nessuno ha contestato quanto indicato dall’Ufficio quale ammontare complessivo dei pegni gravanti sui fondi e quale valore dell’asse ereditario al lordo degli stessi, sicché di principio non c’è motivo di discostarsene, anche l’importo dei pegni va però rettificato, o meglio aumentato. Trattandosi di un evento successivo all’istanza, l’UE non poteva infatti sapere che nel frattempo sulla PPP n. __________ sono state iscritte tre ipoteche legali a favore della comunione dei comproprietari dell’immobile n. __________ RFD __________, per un importo totale di fr. 7'488.91 oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2021 su fr. 2'250.50, dal 1° gennaio 2022 su fr. 2'439.31 e dal 1° gennaio 2023 su fr. 2'799.10. Tenuto conto anche degl’interessi ipotecari (già) maturati e maturandi in un tempo ragionevolmente lungo a partire da oggi, ovvero cinque anni, pari a circa fr. 900.20 per la prima ipoteca, fr. 853.76 per la seconda e fr. 839.73 per la terza, l’ammontare complessivo dei pegni sale dunque a fr. 513'082.60 (503'000.– [sopra ad D] + fr. 7'488.91 + fr. 900.20 + fr. 853.76 + fr. 839.73). Il valore dell’asse ereditario al netto dei pegni gravanti sui fondi scende così a fr. 788'298.40 (fr. 1'301'381.– [sopra ad D] ./. fr. 513'082.60), di modo che il valore della quota ereditaria di PI 3 risulta di fr. 197'000.– arrotondati (fr. 788'298.40 ÷ 4).
4.1 Nella fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita all’asta della quota ereditaria – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è stato ottenuto il pignoramento dell’interessenza a favore dei gruppi n. 3 e 4 (fr. 85'300.–), sommato a quello (di fr. 49'000.–) per il gruppo n. 5 (sopra ad G) e diminuito dell’importo delle quattro esecuzioni in cui è stato rilasciato un ACB e dell’esecuzione annullata (sopra ad C), pari a circa fr. 125'400.– (fr. 85'300.– + 49'000.– ./. ~8'900.–), è nettamente inferiore al valore della quota ereditaria spettante all’escusso nella comunione ereditaria, di fr. 197'000.– (sopra consid. 3), sicché, con la licitazione della quota, si rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra consid. 1).
4.2 Va dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimento della comunione ereditaria. La soluzione alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore dell’interessenza, le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; citata 15.2022.154 consid. 4.2 e sentenza 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la madre e il fratello dell’escusso (e per eventuali altri interessati) di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota di PI 3 è stata pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart, op. cit., n. 15 ad art. 132).
5.1 Incomberà quindi a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità – ipotesi qui solo virtuale – qualora il coerede dovesse opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta anche di rappresentare l’escusso nella procedura (citate 15.2023.2 consid. 4.1, 15.2022.154 consid. 5.1 e 15.2022.121/122/123 consid. 5.1). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inappli-cabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore.
5.2 Nei limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la domanda di realizzazione prima del riparto (v. sopra consid. 2).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di sostituirsi a PI 3 nella comunione ereditaria fu PI 2, di chiederne lo scioglimento e di procedere alla realizzazione di quanto attribuito all’escusso nella divisione, secondo le indicazioni dei considerandi 5.1 e 5.2, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo ai considerandi 2 e 4.2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, e, per il suo tramite, all’escusso, agli altri due membri della comunione ereditaria e a tutti i creditori facenti parte di gruppi in cui è stata presentata la domanda di realizzazione.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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