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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.46
Data decisione, Autorità: 07.08.2023, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta alla fonte. Tassa di diffida
Incarti n. 14.2023.46 14.2023.47
Lugano 7 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause SO.79/2023 e SO.80/2023 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanze 6 aprile 2023 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
CO 1
giudicando sui reclami del 25 aprile 2023 presentati dallo Stato del Cantone Ticino contro le decisioni emesse il 20 aprile 2023 dal Giudice di pace supplente;
ritenuto
in fatto: A. Con “diffide di pagamento” del 15 ottobre 2021 e del 17 dicembre 2021 indirizzate alla CO 1, la Divisione delle contribuzioni ha constatato il mancato pagamento d’“imposte alla fonte dovute” rispettivamente di fr. 1'142.50 e di fr. 98.25 con la seguente avvertenza: “vi invitiamo a versarci gli importi di cui sopra, entro 10 giorni da oggi, mediante la polizza annessa. Decorso infruttuoso tale termine procederemo all’incasso in via esecutiva. La procedura non potrà essere differita o sospesa neppure in caso di versamenti parziali. Non verranno spedite altre diffide. Eventuali reclami non sospendono l’obbligo del pagamento. Se dalla decisione su reclamo risultasse una diminuzione dell’importo dovuto, l’eccedenza verrà restituita d’ufficio”.
B. Con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 22 e il 23 settembre 2022 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso l’CO 1 per l’incasso di due tasse di diffide di fr. 50.– ognuna, del 15 e del 17 dicembre 2021 (recanti lo stesso numero di riferimento: 302.58.150.5f), relative alle imposte alla fonte appena menzionate.
C. Avendo l’CO 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con istanze del 6 aprile 2023 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.
D. Statuendo con decisioni separate del 14 aprile 2023, rettificate il 20 aprile 2023, il Giudice di pace supplente ha respinto le istanze, ponendo a carico dell’istante in entrambe le procedure le spese processuali di fr. 50.–.
E. Contro le sentenze appena citate lo Stato del Cantone Ticino è insorto a questa Camera con due reclami del 25 aprile 2023 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento delle istanze, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, i reclami non sono stati notificati alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che in entrambi i casi la notifica è avvenuta in concreto allo Stato del Cantone Ticino il 21 aprile 2023, i termini d’impugnazione sono scaduti lunedì 1° maggio, che è festivo (Festa del lavoro, art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 843.200]), per cui le scadenze sono state riportate a martedì 2 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentati il 25 aprile 2023 (data del timbro postale), i reclami sono dunque senz’altro tempestivi.
1.2 I reclami in esame sono di analogo contenuto e oppongono le stesse parti, sicché si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).
Nelle decisioni impugnate, il Giudice di pace supplente ha respinto le istanze per il motivo che la documentazione prodotta dall’istante era manifestamente incompleta (senza precisare quanto mancava) e come tale non costituiva valido supporto alle richieste di rigetto dell’opposizione.
Nei reclami lo Stato del Cantone Ticino sostiene invece che le diffide prodotte, munite del timbro di passaggio in giudicato, siano idonee all’ottenimento del rigetto dell’opposizione. Rammenta di aver indirizzato alla CO 1 due diffide per il mancato pagamento degl’interessi di ritardo dell’imposta alla fonte del 2020 di fr. 98.25 e dell’imposta alla fonte del 2° trimestre del 2021 di fr. 1'1420.50, e che giusta l’art. 242 cpv. 3 della Legge tributaria (LT, RL 640.100) in caso d’inosservanza del termine di pagamen-to per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato in fr. 50.– secondo l’art. 21 cpv. 1 del Regolamento della legge tributaria (RLT, RL 640.110).
Il reclamante misconosce che per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta a un’esecuzione volta all’incasso di una tassa di diffida è necessario produrre la decisione, giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, che stabilisce tale tassa, cioè generalmente la diffida medesima, ove indichi perlomeno l’ammontare della tassa (sentenze della CEF 14.2022.72 del 23 novembre 2022 consid. 6.2, 14.2022. 18 del 13 luglio 2022 consid. 5.4, 14.2022.17 dell’11 luglio 2022 consid. 5.4 e 14.2017.63 del 6 settembre 2017 consid. 5.4, massimato in RtiD 2018 I 769 n. 40c) e i rimedi giuridici (14.2020.205 del 17 settembre 2021, RtiD 2022 I 666 n. 38c, consid. 6.5, 14.2019.151 dell’11 dicembre 2019 consid. 6.3 e 14.2019. 144 del 25 novembre 2019 consid. 5.2). Nel caso di specie, le diffide di pagamento prodotte dall’istante (doc. B) non menzionano le tasse di fr. 50.– poste in esecuzione, ma solo l’importo degli scoperti (fr. 98.25 e fr. 1'1420.50) oggetto della diffida. Di conseguenza, a prescindere dall’attestazione di passaggio in giudicato, peraltro fuori luogo su atti che non contengono alcuna decisione, le diffide di pagamento agli atti non sono assimilabili a una decisione amministrativa esecutiva nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, che ponga la tassa di diffida, debitamente indicata, a carico del contribuente e indichi la via di ricorso con cui tale decisione può essere contestata.
Non è d’altronde sufficiente basarsi sugli articoli di legge che prevedono la tassa, senz’accertamento giudiziario o amministrativo della loro applicabilità nel caso concreto (DTF 113 III 9 consid. 1/b; sentenza della CEF 14.2015.124 del 4 dicembre 2015, RtiD 2016 II 648 n. 34c, consid. 5.3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 80; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 20 ad art. 80 LEF), ricordato che per il carattere documentale della procedura di rigetto (sopra consid. 2) la produzione effettiva del titolo di rigetto è indispensabile. Ne segue che, come genericamente accertato dal primo giudice, la documentazione prodotta dall’istante è manifestamente incompleta, poiché non comprende decisioni esecutive che pongano a carico dell’escusso le tasse poste in esecuzione. Di conseguenza, le decisioni impugnate non prestano il fianco alla critica, sicché i reclami vanno respinti.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la contro-parte, cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in entrambe le cause di fr. 50.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa SO.079.2023 (inc. 14.2023.46) è respinto.
Il reclamo nella causa SO.080.2023 (inc. 14.2023.47) è respinto.
Le spese processuali relative al presente giudizio, di complessivi fr. 80.–, sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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