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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2022.21
Data decisione, Autorità: 05.09.2022, CCR
Titolo: Locazione - reclamo divenuto privo di oggetto
Incarto n. 16.2022.21
Lugano 5 settembre 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 24 giugno 2022 presentato da
RE 1 e RE 2 ora in
contro la decisione emessa il 14 giugno 2022 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2022.409 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa nei loro con istanza del 3 maggio 2022 dalla
CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ),
premesso che con sentenza del 14 giugno 2022 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato a RE 1 e a RE 2 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare entro il 30 giugno successivo un appartamento situato a __________ appartenente alla CO 1, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 200.– a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'istante fr. 1000.– per ripetibili;
preso atto che contro la decisione appena citata RE 1 e a RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 24 giugno 2022 in cui chiedono, sostanzialmente, di posticipare la liberazione dell'ente locato;
ricordato che la CO 1 non è stata chiamata a presentare osservazioni;
accertato che dal 1° luglio 2022 RE 1 e RE 2 risultano domiciliati a __________, come si evince dal sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici MovPop;
posto che avendo in pendenza di reclamo lasciato l'ente locato, i reclamanti non hanno più alcun interesse degno di protezione a ottenere una posticipazione dell'ordine di sfratto;
considerato che in circostanze siffatte, il reclamo è diventato privo d'oggetto e va stralciato dal ruolo (art. 242 CPC);
stabilito che, sulle spese processuali, le particolarità del caso inducono a rinunciare ad ogni prelievo, i reclamanti, sprovvisti di cognizioni giuridiche, avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
rilevato che non si pone problema di ripetibili, l'istante non essendo stata chiamata a formulare osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– e ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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