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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2023.2
Data decisione, Autorità: 27.03.2023, CCR
Titolo: Domanda riconvenzionale: valore litigioso eccedente i limiti di valore della competenza per materia del giudice adito
Incarto n. 16.2023.2
Lugano 27 marzo 2023/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 9 gennaio 2023 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 17 novembre 2022 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 69-C-21-PE (lavoro) promossa con petizione del 20 agosto 2021 dalla
CO 1 (rappresentata da RA 1 ),
Ritenuto
in fatto: A. Il 5 ottobre 2016 la società CO 1, attiva nel settore della consulenza e l'intermediazione in contratti di assicurazione, ha assunto RE 1 come gestore con un grado d'occupazione al 40%. Il contratto prevedeva un salario di fr. 2600.– mensili lordi e la conferma dell'aumento della percentuale lavorativa all'80% dal 1° gennaio 2019, con una retribuzione di fr. 5200.– mensili lordi. Il 30 aprile 2019 il contratto è stato risolto di comune accordo. Il 12 luglio 2020 la CO 1 ha trasmesso all'ex dipendente un conteggio degli stipendi 2018/2019 dal quale risultava una differenza “tra gli importi dovuti e quelli versati” di fr. 4510.90 in suo favore, chiedendone il pagamento. Invano. Il 18 agosto 2020 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 4510.90 più interessi al 5% dal 17 agosto quale “conguagli conteggi stipendi 2018/2019-rimborso versamenti in eccedenza”, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
B. Il 21 febbraio 2021 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 4510.90 più interessi al 5% dal 17 agosto 2020 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato PE. All'udienza di conciliazione del 24 marzo 2021 il Giudice di pace, preso atto della mancata conciliazione, ha formulato una proposta di giudizio. Constatato che il convenuto non ha accettato la proposta, il 6 maggio 2021 il Giudice di pace ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di fr. 220.– sono state poste a carico dell'istante (inc. 16-C-21-Co).
C. Con petizione del 20 agosto 2021 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 22 ottobre 2021 il convenuto ha proposto di respingere la petizione e, in via riconvenzionale, ha chiesto il pagamento di fr. 9210.05 più interessi del 5% dal 30 aprile 2019 per il mancato pagamento di prestazioni lavorative svolte per l'attrice. Il 28 ottobre 2021 il Giudice di pace ha declinato la sua competenza a trattare l'azione riconvenzionale. Con replica del 10 gennaio 2022 l'attrice ha confermato la sua pretesa e ha eccepito la competenza materiale del Giudice di pace a trattare la domanda riconvenzionale. Il convenuto non ha duplicato. Alle prime arringhe del 12 maggio 2022 le parti “non hanno trovato un accordo” di modo che il Giudice di pace ha preannunciato la sua intenzione di decidere.
D. Statuendo con decisione del 17 novembre 2022 il Giudice di pace ha accolto la petizione obbligando la convenuta a versare all'attrice 4510.90 più interessi al 5% dal 17 agosto 2020 e pronunciando il rigetto definitivo dell'opposizione al noto PE. Quanto all'azione riconvenzionale il Giudice di pace “non l'ha accettata in quanto l'importo richiesto esulava dalla competenza di questo Giudice”. Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice un'indennità di fr. 200.–.
E. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 gennaio 2023 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e rinviare gli atti al Giudice di pace “per procedura rispettosa della legge”, o quanto meno di riformarla nel senso di respingere la petizione e di accogliere la sua domanda riconvenzionale. Nelle sue osservazioni del 27 febbraio 2023 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 25 novembre 2022. Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso è rimasto poi sospeso dal 18 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC e sarebbe scaduto il 10 gennaio 2023. Introdotto il 9 gennaio 2023, il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.
Il Giudice di pace, ricordato che dal 17 ottobre 2018 al 30 aprile 2019 tra le parti vigeva un contratto di lavoro, ha accertato che in quel lasso di tempo al dipendente erano stati complessivamente versati fr. 27 700.– “in attesa di allestire i corretti conteggi mensili con le dovute trattenute in busta paga, ovviamente soggetti a conguaglio previsto per la fine del primo semestre”. Se non che, ha soggiunto il primo giudice, il conguaglio definitivo degli importi versati con quelli effettivamente dovuti al dipendente “mostra un indiscutibile credito di fr. 4510.90 a favore di CO 1 (valore di causa)”. In tali condizioni egli ha accolto la petizione. Quanto all'azione riconvenzionale, egli ha solo alluso al fatto che il 25 ottobre 2021 erano state introdotte “osservazioni di parte convenuta con domanda riconvenzionale non accettata dal Giudice in quanto l'importo richiesto esulava dalla competenza del Giudice di pace (fr. 9210.05)”.
RE 1, riassunta la vicenda con la propria versione dei fatti, e lamentate alcune violazioni procedurali da parte del primo giudice (mancata concessione di una proroga per presentare una duplica e mancata possibilità di offrire prove alle prime arringhe), rimprovera al Giudice di pace di avere erroneamente rifiutato la sua azione riconvenzionale. Egli fa valere che dandosi le premesse dell'art. 224 CPC il primo giudice avrebbe dovuto trasmettere l'intera causa alla Pretura di Lugano. L'attrice, nelle sue osservazioni del 27 febbraio 2023 rileva che la decisione del primo giudice di non esaminare la decisione è “cresciuta in giudicato” e che comunque l'azione riconvenzionale non sarebbe proponibile poiché riferibile a “presunte pretese non riconducibili all'azione principale”.
a) In concreto, è indubbio che con la risposta del 22 ottobre 2021 il convenuto ha contrapposto alla petizione, con un valore di causa di fr. 4510.90, una domanda riconvenzionale di fr. 9210.05 “per il mancato pagamento di prestazioni lavorative svolte per l'attrice”. È indubbio altresì che la competenza del Giudice di pace è limitata alle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5000.– (art. 31 lett. c LOG). Premesso ciò, per l'art. 224 cpv. 2 CPC se il valore litigioso della domanda riconvenzionale eccede la competenza per materia del giudice adito, questi rimette l'azione principale e la domanda riconvenzionale al giudice competente per il maggior valore.
b) Ora, è vero che il Giudice di pace ha indicato, nella disposizione ordinatoria processuale del 28 ottobre 2021 di non poter considerare la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto in quanto la pretesa di fr. 9210.05 era “ben superiore a quanto di sua competenza (Giudice di pace un massimo di fr. 5000.–)”. Se non che, la decisione di un Giudice di non entrare nel merito di una riconvenzione è finale, poiché limitatamente a tale azione pone termine al processo (RtiD I-2016 pag. 716 n. 39c; I CCA sentenza inc. 11.2021.109 del 3 settembre 2021 consid. 1). Detto altrimenti, il Giudice di pace, adito con una domanda riconvenzionale che rispetta la forma prescritta dall'ordinamento processuale civile svizzero, se intendeva dichiararla irricevibile avrebbe dovuto emanare una decisione formale con l'indicazione dei rimedi giuridici. È vero che il convenuto nulla ha eccepito, ma egli, non assistito da un legale, non poteva ragionevolmente credere di dovere impugnare un atto giudiziario sprovvisto di una qualsiasi indicazione dei mezzi di impugnazione. Non si può pertanto dire che, come rileva l'opponente, sulla riconvenzione vi sia una decisione passata in giudicato. In circostanze siffatte, la decisione impugnata andrebbe annullata già per questo motivo e gli atti ritornati al primo giudice affinché emani una decisione formale nel senso dell'art. 236 cpv. 1 CPC sulla domanda riconvenzionale.
c) Nel caso in esame, ci si può tuttavia esimere da tale rinvio giacché se all'azione è contrapposta una riconvenzionale, il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due pretese. Così, dandosi una pretesa in via riconvenzionale di fr. 9210.05, il Giudice di pace avrebbe dovuto, applicando l'art. 224 cpv. 2 CPC, constatare la sua incompetenza per valore e rimettere d'ufficio l'azione principale con la domanda riconvenzionale al giudice competente per il maggior valore. Ciò conduce a un'attrazione di competenza in favore di quest'ultimo Tribunale (Heinzmann/Herrmann-Heiniger in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 28 ad art. 224). Il Giudice di pace non avrebbe dovuto ad ogni modo emanare una decisione d'irricevibilità (Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 21 ad art. 224).
d) Per di più, contrariamente a quanto sembra addurre l'opponente, i presupposti della domanda riconvenzionale (pendenza dell'azione principale, identità delle parti e medesima procedura: Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 17 ad art. 224) sono senz'altro dati nel caso in esame. Quanto al nesso materiale (connessione), esso non costituisce un presupposto se non quando la domanda riconvenzionale si aggancia al foro dell'azione principale (art. 14 cpv. 1 CPC; Trezzini, op. cit., n. 18 ad art. 224; v. anche CCR sentenza inc, 16.2016.68 del 21 gennaio 2019 consid. 4b). E in concreto le due azioni erano proponibili davanti al medesimo Giudice di pace. Ne segue che il reclamo si rivela in definitiva fondato. Ciò posto, non resta che annullare la decisione impugnata e ritornare gli atti al Giudice di pace affinché li trasmetta al Pretore del Distretto di Lugano.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Giudice di pace affinché proceda nel senso dei considerandi.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinato dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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