AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2023.74
Data decisione, Autorità:
09.08.2023, CEF
Titolo:
Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato
Incarto
n.
15.2023.74
Lugano
9 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 7 luglio 2023 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro l’attestato carenza di beni emesso il 26 giugno
2023 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1,
(rappresentato da PA 2, )
preso atto che con decisione dell’11 luglio
2023 l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato
annullandolo, preannunciando che avrebbe convocato nuovamente l’escusso per
interrogarlo e allestire un nuovo verbale;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato
impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può
riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta,
dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio
alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo
provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità
di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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