AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.16
Data decisione, Autorità: 26.07.2023, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Eccezioni di compensazione del salario con pretese di risarcimento danni vantate contro il lavoratore
Incarto n. 14.2023.16
Lugano 26 luglio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 0058-2022-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Arbedo-Castione promossa con istanza 11 agosto 2022 da
CO 1
contro
RE 1 (PA1)
giudicando sul reclamo del 20 febbraio 2023 presentato dall’RE1 contro la decisione emessa l’8 febbraio 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di lavoro del 23 febbraio 2022 l’RE 1 ha assunto alle sue dipendenze CO 1 a tempo indeterminato a partire dal 1° marzo 2022 per un salario di fr. 6'000.– mensili lordi versati tredici volte all’anno. Egli è stato ingaggiato in qualità di responsabile officina con il compito di “eseguire tutte le attività tipiche di questo settore, in particolare gestione e organizzazione officina, installazione, manutenzione e riparazione di paranchi elettrici a catena/fune, utensili elettrici, convertitori, ecc. (elenco non esaustivo)”. Il 2 giugno 2022 il dipendente ha abbandonato il posto di lavoro.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 luglio 2022 dalla sede dell’Ufficio di Bellinzona, CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 4'508.05 oltre agl’interessi del 5% dal 5 giugno 2022, indicando quale causa del credito il “Salario + spese conteggio maggio 2022”.
C. Avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 agosto 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Arbedo. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 23 settembre 2022. Con replica del 13 ottobre e duplica dell’8 novembre 2022, seguite degli scritti del 16 e 28 novembre 2022, le parti hanno ribadito le loro posizioni.
D. Statuendo con decisione dell’8 febbraio 2023, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–.
E. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 febbraio 2023 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 13 marzo 2023, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 il 9 febbraio 2023, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 19 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 20 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che siccome CO 1 ha lasciato il posto di lavoro il 2 giugno 2022 e ha lavorato durante il mese di maggio, il contratto di lavoro costituisce un valido titolo di rigetto per la pretesa posta in esecuzione, ossia per il salario di quel mese oltre ai rimborsi per marzo e aprile 2022 menzionati nel conteggio salariale di maggio
Ha d’altronde respinto l’eccezione di compensazione sollevata dal datore di lavoro, che sosteneva di aver subito un danno dovuto a una comanda errata di materiale effettuata da CO 1 (“danno AEM”), quantificato nella fattura n. 2200775 in fr. 2'622.30. In effetti l’errore di comanda è stato contestato dal dipendente e secondo il primo giudice è perlomeno discutibile che tale materiale non fosse effettivamente conforme visto che si è proceduto ugualmente ai lavori. Per di più, dopo la sua partenza il dipendente è stato interpellato dal suo sostituto, ciò che semmai confermerebbe le sue competenze.
Nel reclamo l’RE 1 sostiene che la reiezione dell’eccezione di compensazione con il “danno AEM” è stata respinta a torto dal primo giudice, il quale parrebbe aver posto l’esigenza della prova piena invece della verosimiglianza, che ha frainteso la fattispecie e non ha esaminato i documenti versati agli atti. Essa lamenta altresì che il Giudice di pace non si è minimamente pronunciato sulla seconda eccezione di compensazione riguardante l’ulteriore danno di fr. 3'050.40 a suo dire causato dall’escusso in relazione con il “consorzio R_____”. In conclusione, la reclamante postula la riforma del giudizio impugnato nel senso della reiezione dell’istanza. Con le osservazioni CO 1 chiede la reiezione del reclamo ritenendo di non dover aggiungere nulla a quanto già esposto in prima sede.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del Tribunale federale 5A_ 845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018 del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del giudice è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 219 consid. 6.1.3) e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1). L’eccezione è verosimile se sussistono oggettivamente più motivi a favore della realizzazione del fatto ostativo invocato che a sfavore (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 87 segg. ad art. 82 LEF).
Fra i mezzi liberatori che l’escusso può far valere giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF figura anche la compensazione (art. 120 segg. CO) di un suo credito nei confronti dell’escutente con la pretesa posta in esecuzione. In tal caso, gl’incombe di rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del credito compensante (sentenze del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1 e 5A_139/2018 del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1, come pure della CEF 14.2022.152 del 26 aprile 2023, consid. 4 con ulteriori rinvii).
5.1 Per quanto concerne l’eccezione di compensazione con il “danno AEM”, la reclamante lamenta che il giudice di pace sembra aver ritenuto determinante il grado della prova piena, laddove indica che “non sussiste alcuna responsabilità da parte del signor CO1”, anziché quello della verosimiglianza. Egli non avrebbe nemmeno spiegato perché i documenti da essa prodotti (doc. 1-8) erano irrilevanti e avrebbe poi frainteso del tutto la fattispecie spiegata da lei in prima sede: il materiale ricevuto corrispondeva a quello ordinato (osservazioni pag. 2), ciò che è stato verificato (duplica pag. 1), sicché prima di recarsi sul cantiere non vi era alcun motivo di pensare che i pezzi non fossero corretti. L’errore è stato scoperto solo sul posto. Nemmeno la controparte lo ha negato nella replica di prima sede. Dai documenti (doc. 5a-5b) emergerebbe poi che si è reso necessario un secondo intervento, ciò che avvalora la sua tesi.
5.1.1 In realtà il Giudice di pace non ha frainteso la fattispecie. Ha capito che quanto rimproverato all’escutente era di aver ordinato “materiale” “non conforme”, ossia una pulsantiera non adatta al carroponte da riparare. L’ha ritenuto inverosimile per un motivo invero contestabile, dal momento che se il pezzo per ipotesi errato consegnato corrispondeva a quello ordinato non vi era effettivamente alcun motivo di verificarne la conformità prima di eseguire la riparazione. Fatto sta, però, che il primo giudice ha correttamente rilevato che l’istante aveva contestato “possibili errori di comanda”, come risulta già dello scritto del 6 luglio 2022 (doc. G) – “ammesso e non concesso che i materiali ordinati fossero stati errati” – e dalla replica (“non capisco in che modo si possa dire che i pezzi corrispondessero o meno a quanto da me ordinato, in quanto non ho avuto modo di verificarli”). Incombeva pertanto alla reclamante rendere verosimile, con riscontri oggettivi, l’errore di ordinazione. Ora, essa si è fondata principalmente sulla voce “pulsantiera unifilare come da vs. specifica mail” figurante sulla fattura della fornitrice (doc. 2). Sennonché, in assenza della mail in questione, di una precisa specificazione della prima pulsantiera fornita e della nuova ordinazione della pulsantiera che si pretende corretta, l’errore di ordinazione poggia in realtà soltanto sulle allegazioni della stessa reclamante, ciò che è insufficiente per ritenerle verosimili (sopra consid. 5).
5.1.2 Gli altri documenti prodotti dalla reclamante non permettono poi di giungere a una diversa conclusione. Né le foto (doc. 3) né il bollettino di consegna (doc. 4) forniscono indicazioni sul modello di pulsantiera cui si riferiscono e le schede giornaliere “controllo ore” (doc. 5A e 5B) non precisano quali nuove pulsantiere sono state installate né l’origine di un eventuale errore di fornitura. Nel risultato, la decisione impugnata resiste quindi alla critica.
5.2 La reclamante lamenta poi che il primo giudice non ha esaminato l’eccezione di compensazione relativa al danno “consorzio Rasoira” per fr. 3'050.40, e ritiene quindi leso il proprio diritto di essere sentita (art. 53 CPC).
5.2.1 Siccome, però, l’insorgente non chiede il rinvio della causa al primo giudice, bensì la riforma del giudizio impugnato nel senso della reiezione dell’istanza, la Camera può statuire essa stessa sulla censura senza indugio, la causa essendo matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
5.2.2 In prima sede RE 1 aveva fatto valere che, anche in tal caso, a causa di un’errata ordinazione effettuata dall’escusso un primo tentativo di riparazione si era rivelato inutile, dal momento che l’interruttore ordinato non aveva l’amperaggio corretto per il convertitore da riparare. Nonostante le istruzioni della ditta fornitrice in merito all’interruttore corretto (n. 120268 anziché 120230) e al cablaggio, la riparazione non è riuscita. Per evitare di perdere il cliente e visto il tempo trascorso il presidente della società stesso, RA 1, si era recato d’urgenza a Sursee (2.5 ore a tratta) presso la ditta fornitrice (la PI 1), aveva atteso la riparazione (più di un’ora e mezza), per poi tornare indietro per far completare l’opera; il pezzo errato era stato poi ripreso. In totale le poste per questi costi sono di fr. 3'050.40 secondo la fattura n. 2200894 (doc. P).
Con la replica in prima sede CO 1 ha spiegato che la fornitura dei pezzi di ricambio da parte della ditta fornitrice era già stata dall’inizio molto travagliata: dapprima essa aveva fornito un interruttore senza schema elettrico di collegamento e in seguito a numerosi solleciti invece di fornire lo schema dell’interruttore in questione ne avevano fornito un altro. Orbene, siccome egli stava svolgendo lavori esterni alla ditta e il cliente aveva fretta RA 1 aveva deciso di portare il convertitore direttamente alla PI 1. Egli evidenzia però che se il primo interruttore fosse stato accompagnato dallo schema elettrico avrebbe potuto collegarlo senza difficoltà e che RA 1 aveva deciso di sua iniziativa di far riparare il convertitore dalla ditta fornitrice senza nemmeno avvisarlo e perché non aveva nessun altro dipendente in grado di farlo. Rileva anche il lungo tempo trascorso, l’escussa avendo fatto valere la sua pretesa circa dieci mesi dopo la riparazione e solo dopo l’abbandono del posto di lavoro.
Con la duplica di prima sede l’RE 1 ribatteva che l’escusso cerca di addossare colpe ad altri, ma di fatto è lui ad aver chiesto un interruttore con amperaggio errato e la ditta fornitrice ha non solo dovuto correggere tale errore, ma pure fornire indicazioni sul modo di eseguire la riparazione, operazione che come capo officina CO 1 avrebbe dovuto conoscere ed essere in grado di eseguire. Con un ulteriore scritto, il dipendente ribatteva di non addossare la colpa ad altri, ma proprio ad RA 1.
5.2.3 Da quanto si riesce a capire dalle allegazioni della reclamante, la riparazione del convertitore è fallita nonostante la fornitura dell’interruttore corretto e le istruzioni della ditta fornitrice in merito al cablaggio. Il preteso errore di ordinazione non appare quindi la causa principale della trasferta a Sursee. Dalla fattura della PI 1 del 26 ottobre 2021 (doc. 7, 6° foglio) si evince del resto che l’intervento di quella ditta non si è limitato alla fissazione dell’interruttore, ma anche alla riparazione del convertitore. L’escussa allega invero che CO 1 avrebbe dovuto essere in grado di procedere personalmente alla riparazione, ma non ha contestato quanto da lui allegato in replica, ovvero di non essere stato interpellato prima della trasferta a Sursee né dopo la trasmissione dello schema elettrico relativo al nuovo interruttore. D’altronde, al momento della riparazione del convertitore, il 23 ottobre 2021, la reclamante non ha apparentemente considerato il dipendente responsabile dei costi della riparazione, siccome ha atteso ben nove mesi e la fine del rapporto di lavoro per allestire la fattura del 4 agosto 2022 (doc. P), la quale, per di più, non considera il prezzo della riparazione poi fatturato alla cliente e contempla ore di lavoro inutile (ben 22) senza proporzione con la durata dell’intervento di Sursee (un’ora e mezza). La tesi della reclamante appare pertanto meno verosimile di quella dell’escutente, sicché anche la seconda eccezione di compensazione risulta infondata.
5.3 Il reclamo va di conseguenza respinto. Il giudizio odierno non pregiudica però la possibilità per la reclamante di far valere le sue pretese con l’azione di disconoscimento di debito (purché inoltrata entro il termine di venti giorni dell’art. 83 cpv. 2 LEF) o con un’azione creditoria separata in procedura semplificata (sopra consid. 2).
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità, CO 1 non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'508.05, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Arbedo-Castione.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster