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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2023.77
Data decisione, Autorità: 24.07.2023, CEF
Ricorso: TF5A_577/2023
Titolo: Ricorso contro il pignoramento della rendita previdenziale. Censure di merito che sfuggono al potere cognitivo dell’autorità di vigilanza. Carenza di motivazione del ricorso
Incarto n. 15.2023.77
Lugano 24 luglio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 17 luglio 2023 di
RI 1
contro
l'operato dell'Ufficio d'esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro la decisione di pignoramento della rendita previdenziale del ricorrente emessa l’11 luglio 2023 nell'esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti dal
PI 1, (BE) (rappresentato dal RA 1, )
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nella predetta esecuzione, l’11 luglio 2023 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), stabilita in fr. 2'808.07 mensili (arrotondati a fr. 2'810.–) la parte di RI 1 al minimo esistenziale comune della sua famiglia, coperta dalla sua rendita AI a concorrenza di fr. 2'716.–, ha pignorato la rendita previdenziale di fr. 1'821.– da lui percepita dall’PI 2 limitatamente alla differenza fissa di fr. 1'727.– mensili (fr. 2'716.– + fr. 1'821.– ./. fr. 2'810.–);
che contro tale decisione RI 1 si è aggravato con ricorso del 17 luglio 2023, sostenendo che l’escutente ha accettato una sua proposta di pagamento del debito (di attuali fr. 92'392.30) mediante rate mensili di fr. 100.– e ch’egli ha già versato la prima rata;
che a prescindere dalla sua esistenza, circostanza che l’insorgente non ha comprovato, un simile accordo non preclude l’efficacia del pignoramento, salvo ritiro dell’esecuzione da parte del creditore, ma permette unicamente al debitore di ridurre nel tempo il debito dovuto a concorrenza delle rate versate, che nella nota esecuzione potranno dunque essere considerate quali acconti di pagamento;
che il ricorrente rileva altresì che con il pignoramento della sua “intera pensione” egli inizierà ad avere debiti anche nel Canton Ticino e sicuramente sua moglie chiederà il divorzio;
che così argomentando l’insorgente non si confronta direttamente con la decisione impugnata, facendo valere una violazione della legge o un errore di apprezzamento (art. 17 cpv. 1 LEF), ma solleva questioni di merito attinenti a sue pretese conseguenze finanziarie e personali, che sfuggono però al potere di cognizione di questa Camera, limitato alla verifica formale del rispetto del diritto esecutivo (sentenza della CEF 15.2023.34 del 21 aprile 2023, pag. 2);
che il ricorso s’avvera dunque manifestamente irricevibile per carenza di motivazione (cfr. art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), il ricorrente non avendo esposto alcun motivo per cui il pignoramento della sua rendita previdenziale sarebbe errato e non essendo manifesti motivi di nullità da rilevare d’ufficio secondo l’art. 22 cpv. 1 LEF;
che stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alla controparte né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a .
Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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