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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2022.137
Data decisione, Autorità: 12.05.2023, CDP
Titolo: Contestanzione dell'approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale finali della curatela. Irricevibilità delle censure del diritto materiale
Incarto n. 9.2022.137
Lugano 12 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d’appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Villa
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale concernenti la curatela in favore di †PI 1 (1973-2021) per il periodo 1° gennaio – 23 dicembre 2021
giudicando sul reclamo del 25 agosto 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 luglio 2022 dall’Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Con decisione n. 114 del 23 giugno 2014 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito: “Autorità di protezione” o “Autorità”) ha istituito una curatela generale (art. 398 CC) a favore di †PI 1 (1973), nominando quale curatore CURA 1.
B. †PI 1 è deceduto il 2021. Il giorno successivo CURA 1 ha presentato il rendiconto finanziario e il rapporto morale concernenti la curatela in favore di †PI 1 per il periodo dal 1° gennaio – 23 dicembre 2021, unitamente alla sua richiesta di compenso e rimborso spese.
C. Con decisione del 28 luglio 2022 (ris. n. 117.2022) l’Autorità di protezione ha quindi constatato la chiusura della curatela generale e ha approvato sia il rendiconto finanziario sia il rapporto morale finali presentati da CURA 1, riconoscendo a quest’ultimo l’indennità pretesa (ossia fr. 2'500.– di mercede e un rimborso spese di fr. 109.40), posta a carico degli eredi del defunto, così come le spese e la tassa di giudizio, stabiliti in complessivi fr. 100.–.
D. Contro la decisione appena citata, il 25 agosto 2022 RE 1, padre di †PI 1, ha presentato un “reclamo precauzionale” davanti a questa Camera lamentando in particolare il fatto che “la lentezza e l’irregolarità delle procedure e del sistema decisionale” non hanno permesso a lui quale “erede noto” d’intervenire per rinunciare o meno all’eredità, essendo “le prescrizioni scadute da lungo tempo”.
E. Con osservazioni rispettivamente del 14 settembre e del 10 ottobre 2022, sia il curatore di †PI 1 sia l’Autorità di protezione hanno contestato le argomentazioni del reclamante, postulando la conferma della decisione impugnata e la reiezione del reclamo. Con replica del 26 ottobre 2022 e duplica dell’11 novembre 2022, il reclamante e l’Autorità di protezione hanno ribadito le loro rispettive e antitetiche conclusioni.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione, preso atto del decesso di †PI 1, ha accertato la regolarità della gestione e constatato che la sostanza è stata amministrata e collocata in modo conforme. Dopo aver verificato che tutte le entrate dell’interessato figurano nel rendiconto per il loro effettivo ammontare (o valore), che le spese effettuate risultano conformi alla situazione finanziaria ed ai bisogni del curatelato e che per ognuna di esse esiste il documento giustificativo, l’Autorità ha approvato sia il rendiconto finanziario sia il rapporto morale per l’anno 2021 (ossia fino al 23 dicembre), riconoscendo gli importi relativi alla mercede e alle spese richiesti dal curatore CURA 1 ponendoli a carico dell’interessato – e per esso dei suoi eredi – unitamente alle spese e alla tassa di giudizio.
Nel suo gravame il reclamante lamenta anzitutto che la decisione dell’Autorità gli sia pervenuta per lettera semplice il 28 luglio 2022, e cioè “ben quasi otto mesi dopo (e tutto a [sua] insaputa)” il decesso del figlio, di cui sostiene esserne venuto a conoscenza tramite l’annuncio sul quotidiano “Corriere del Ticino” il 23 dicembre 2021 non avendo più avuto contatti con lui da vent’anni.
Ora, a prescindere dal fatto che egli non trae alcuna conclusione dalla sua censura, al reclamante va nondimeno ricordato che l’intimazione di una decisione impugnabile per posta semplice non è vietata ma è anzi espressamente prevista dalle norme generali di procedura amministrativa, e meglio dall’art. 17 cpv. 1 LPAmm, in base al quale “l’autorità notifica gli atti alle parti e all’autorità che ha giudicato, mediante invio postale semplice o raccomandato”. Il modo di procedere dell’Autorità di protezione non può esserle pertanto rimproverato né comporta dunque in sé la nullità o l’annullabilità della decisione medesima (v. anche sentenza della CDP 9.2021.64 del 19 ottobre 2021, consid. 2.1). D’altronde, RE 1 non contesta di aver ricevuto la decisione impugnata – datata 28 luglio 2022 – anzi, ha trasmesso la sua impugnativa il 25 agosto 2022, calcolando il termine di reclamo di trenta giorni per poterlo inoltrare tempestivamente. Accertato tale aspetto formale e l’infondatezza della censura, nulla osta pertanto ad entrare nel merito del reclamo.
RE 1 sostiene che il rendiconto finanziario del curatore “pecchi di precisione” poiché incompleto, mancando le fatture successive al decesso del figlio. Sottolinea poi l’impossibilità di rifiutare l’eredità, dal momento che il termine per procedere in tal senso è prescritto e ciò a causa del ritardo accumulato dall’Autorità di protezione nell’emettere la decisione qui impugnata. Lamenta che la contabilità non gli è stata “consegnata dettagliatamente con i giustificativi” – che a suo dire esigerà in ogni caso – giacché ulteriori debiti sorti dopo il decesso di †PI 1 non sono stati conteggiati nel rendiconto, come la fattura relativa alla cremazione ch’egli non ha mai ordinato personalmente e che per il momento ha contestato. In definitiva, RE 1 ritiene che “il tutto è stato fatto molto superficialmente” e chiede a questa Camera di “convalidare” il suo reclamo “per la lentezza e l’irregolarità delle procedure e del sistema decisionale” da parte dell’Autorità di protezione che non gli ha permesso d’intervenire tempestivamente in merito alla rinuncia o meno dell’eredità.
Nelle proprie osservazioni, il curatore CURA 1 ha confermato che tra padre e figlio non vi era alcun tipo di relazione e che quest’ultimo non desiderava ad ogni modo avere alcun rapporto con lui, di cui non conosceva nemmeno il recapito. Allega di essere venuto a conoscenza di RE 1 solo tramite l’inoltro del suo reclamo. Nel merito del medesimo, il curatore osserva come il reclamante abbia avuto – avendo scoperto del decesso del figlio sul giornale – il tempo necessario per rinunciare o meno all’eredità. Per quanto attiene invece all’accusa d’imprecisione del rendiconto finanziario mossa nei suoi confronti, CURA 1 ritiene di aver trasmesso all’Autorità di protezione tutti i giustificativi di pagamento e i documenti vari per ottenere sia l’approvazione del medesimo, sia il riconoscimento della mercede e delle spese a suo favore.
Da parte sua l’Autorità di protezione ammette che l’approvazione del rendiconto è avvenuta con una tempistica (7 mesi) “non ideale”, ma a suo dire ciò non configura però un diniego di giustizia ove si consideri la mole di lavoro, le riorganizzazioni interne a seguito dei piani di protezioni aziendali COVID e la dotazione di personale delle attuali ARP. In merito al rimprovero mossogli dal reclamante per la mancata possibilità di rinunciare all’eredità, l’Autorità gli ricorda che la decisione di approvazione del rendiconto, pur conferendo un’accresciuta forza probante, non ha effetti di diritto materiale, sicché non gli pregiudicava l’esercizio del suo diritto di rifiutare l’eredità. Rammenta infine che il rendiconto del curatore è relativo unicamente al periodo in cui il curatelato era in vita.
Orbene, per quanto concerne la prima critica secondo cui il rendiconto finanziario del curatore sarebbe incompleto non figurando le fatture successive al decesso del figlio, il reclamante dimentica – o non è al corrente – che la curatela cessa per legge con la morte dell’interessato (art. 399 cpv. 1 e 421 n. 2 CC), come peraltro ricordato dall’Autorità di protezione nelle proprie osservazioni. È pertanto a giusta ragione che da quel momento nessun’altra spesa poteva essere inserita nel rendiconto del curatore – men che meno la fattura relativa alla cremazione del defunto – essendo il suo compito terminato il 23 dicembre 2021. Irricevibile, la censura di RE 1 non merita ulteriore disanima su tale punto.
Per quanto riguarda invece l’asserita impossibilità di RE 1 di rinunciare all’eredità a causa della lentezza con cui è stata emessa la decisione impugnata, nelle sue osservazioni l’Autorità di protezione ha osservato a giusta ragione che l’approvazione del rendiconto finanziario, pur conferendo un’accresciuta forza probante, non ha effetti sul diritto materiale, sicché non pregiudicava in alcun modo la facoltà per il reclamante di procedere secondo le sue intenzioni (v. anche sentenza della CDP 9.2021.18 del 16 giugno 2021, consid. 3). Detto diversamente, i due aspetti – approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale finali da una parte e facoltà di rinuncia all’eredità dall’altra – non vanno di pari passo ma sono distinti tra loro. Infatti, quand’anche la decisione dell’Autorità di protezione fosse stata emessa in tempi brevi, essa non avrebbe avuto alcuna influenza sulla procedura di rinuncia all’eredità, che andava invece presentata davanti all’autorità competente entro il termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui gli eredi legittimi ebbero conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l’apertura della successione (art. 567 cpv. 1 e 2 CC). Nella fattispecie, per medesima ammissione del reclamante, egli è venuto a sapere del decesso del figlio dall’annuncio pubblicato sul Corriere del Ticino del 23 dicembre 2021. Non avendo agito tempestivamente entro i termini stabiliti dalla norma appena citata, egli deve ora sopportare le conseguenze delle sue scelte procedurali, cui né il curatore né l’Autorità di protezione sono responsabili.
In definitiva, senza che sia necessario dilungarsi ulteriormente data l’infondatezza delle censure – oltre all’irricevibilità di parte di esse –, la decisione dell’Autorità di protezione di approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale finali del curatore di †PI 1 resiste alle generiche critiche del reclamante e va pertanto confermata.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 47 LPAmm) e devono quindi essere posti a carico del reclamante.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 100.–
fr. 350.–
sono posti a carico di RE 1.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall’art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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