AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.23
Data decisione, Autorità: 31.01.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00023
Lugano 31 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 gennaio 2001 della
contro
la delibera 12 dicembre 2000 con cui __________ ha affidato alla ditta __________ di __________ la fornitura e la posa delle finestre di facciata in alluminio del lotto 3 dell'edificio in corso di costruzione;
viste le risposte:
22 gennaio 2001 della __________;
26 gennaio 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio appalti e lavori sussidiati;
29 gennaio 2001 dell'__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 30 agosto 2000 l'__________ (__________) ha indetto un pubblico concorso per la fornitura e la posa di circa 155 finestre di facciata in allumunio per il nuovo edificio __________;
che il capitolato stabiliva che i serramenti in alluminio dovevano avere un coefficiente termico K < 2.2 W/m2 k (pos. 032.200 pag. 23);
che al concorso hanno partecipato 8 ditte; fra queste la __________ di __________, con un'offerta di fr. 695'656.15, e la __________, con un'offerta di 992'422.80;
che, interpellata al riguardo dalla direzione lavori, la __________ ha precisato che il valore K dei serramenti offerti era di 2.8 W/m2 k;
che il 12 dicembre 2000 la Commissione dell'__________ ha deliberato i lavori alla __________, ritenendo che l'offerta della __________ fosse da scartare in quanto non rispondente alla succitata condizione del bando;
che contro questa delibera la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativa, chiedendo "che venga fatta una attenta e professionale perizia-verifica sulle scelte fatte";
che l'insorgente afferma anzitutto che la ditta aggiudicatoria sarebbe costituita da una sola persona, non avrebbe attività di produzione e subappalterebbe i lavori a terzi;
che nel merito l'insorgente ammette che il valore termico delle sue finestre non rientra nei parametri posti dal capitolato; ritiene però che il prodotto offerto dalla __________ risponda a questo requisito soltanto sulla carta: la soluzione proposta non sarebbe mai stata collaudata; sarebbe quindi azzardato darle la preferenza;
che l'insorgente rimprovera poi alla committenza di non averle offerto l'opportunità di migliorare le caratteristiche termiche del suo prodotto, inserendo un profilo isolante; sottolinea infine i minori costi di manutenzione delle sue finestre;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono i servizi generali del Dipartimento del territorio e l'__________, sottolineando la difformità dell'offerta della __________;
che ad identica conclusione perviene la __________, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno discussi qui appresso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 CIAP e 4 DLACIAP; la legittimazione attiva dell'insorgente, concorrente esclusa dall'aggiudicazione, è certa; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm); la perizia tecnica sulla validità del prodotto offerto __________ non appare indispensabile; le caratteristiche termiche dei profili in alluminio utilizzati da questa ditta sono adeguatamente certificate dagli attestati dell'__________ di __________, al quale fa peraltro riferimento anche l'offerta presentata dall'insorgente;
che il fatto che queste finestre non siano state preventivamente collaudate non costituisce un motivo sufficiente per dar seguito alla richiesta di perizia avanzata dalla ricorrente; quest'ultima non adduce alcun elemento atto a suffragare i dubbi sollevati in merito alla validità dell'offerta della ; la rinuncia dell' a prevalersi della facoltà concessale dal § 24 DirCIAP per sottoporre quest'offerta a perizia, volta ad accertarne la conformità per rapporto alle esigenze del bando, non presta il fianco a critiche;
che, a norma del § 19 DirCIAP, il committente stabilisce criteri oggettivi e le prove da produrre per il giudizio sull'idoneità degli offerenti; questi criteri concernono in particolare l'efficienza finanziaria, economica, tecnica e organizzativa;
che, in concreto, gli atti del concorso non fissano alcun criterio di idoneità degli offerenti;
che le censure sollevate in merito alla struttura aziendale della __________ vanno quindi senz'altro disattese; le attestazioni prodotte da quest'ultima per comprovare il pagamento degli oneri sociali ne dimostrano peraltro l'infondatezza;
che, giusta il § 28 DirCIAP, la commessa è aggiudicata all'offerente che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa; il giudizio tiene conto del rapporto prezzo/prestazione; in quest'ambito, soggiunge il paragrafo in questione, possono in particolar modo essere tenuti in considerazione i seguenti criteri: qualità, termini, economicità, costi di gestione, servizio clientela, ecologia, conformità allo scopo, valore tecnico, estetica, creatività e l'infrastruttura;
che i criteri di aggiudicazione vanno comunque predeterminati dal bando di concorso secondo un ordine di priorità e con indicazione del relativo fattore di ponderazione (DTF 125 II 86 consid. 7c, pag. 101 e rinvii); il § 28 DirCIAP non definisce i limiti del potere d'apprezzamento riservato al committente ai fini dell'aggiudicazione;
che la scelta dell'offerta più vantaggiosa deve aver luogo esclusivamente in base ai criteri di aggiudicazione predeterminati dagli atti del concorso, che devono altresì delimitare il margine discrezionale e definirne le modalità d'esercizio;
che il capitolato d'offerta fissa i seguenti criteri di delibera (in ordine di priorità, ma senza indicarne le modalità di ponderazione):
"1. migliore offerente
attendibilità e convenienza dell'offerta
struttura e organizzazione dell'azienda"
che l'offerta inoltrata dalla ricorrente non risponde, per sua stessa ammissione, alle caratteristiche tecniche poste dal capitolato con riferimento al valore termico: non poteva quindi in nessun caso essere presa in considerazione ai fini dell'aggiudicazione;
che nel fatto che la committente non abbia offerto alla ricorrente la possibilità di migliorare l'efficienza termica del suo prodotto in modo da rientrare nei parametri richiesti, non è ravvisabile alcuna violazione di legge; lesiva del diritto, in particolare del principio della par condicio, sarebbe anzi stata la concessione di una simile opportunità;
che irrilevante è il fatto che le finestre a doppio vetro, munite di tenda interna comandata con motore elettrico, proposte dalla __________, potrebbero essere preferibili a quelle della __________, perché in caso di avaria il motore può essere sostituito sul posto,
senza dover inviare in fabbrica l'intera finestra; il bando di concorso non annovera i costi di gestione e di manutenzione fra i criteri di aggiudicazione;
che, scartata per i motivi suindicati l'offerta della ricorrente ed estromessa quella di un'altra ditta per omessa indicazione di diversi prezzi unitari, i criteri di aggiudicazione portano a concludere che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella della __________;
che, non essendovi ragionevole motivo di dubitare della validità di tale offerta dal profilo tecnico, la delibera in contestazione va senz'altro confermata siccome immune da violazioni del diritto;
che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 19, 24, 28 DirCIAP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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