AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2022.113
Data decisione, Autorità: 07.11.2022, TRAM
Titolo: Sequestro e confisca di cani e divieto di tenuta di animali - termini di impugnazione e obbligo di motivazione
Incarto n. 52.2022.113
Lugano 7 novembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 15 aprile 2022 di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la risoluzione del 16 marzo 2022 (n. 1224) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso le decisioni del 29 novembre 2021 e del 7 dicembre 2021 del Dipartimento sanità e socialità, Ufficio del veterinario cantonale, in materia di protezione degli animali;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è detentrice di tre cani, D__________, M__________ e M__________, i quali dal 2020 al 2021 sono stati oggetto di numerosi interventi da parte delle autorità in relazione alla tenuta dei medesimi e a svariati episodi di morsicature e atteggiamenti aggressivi. L'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) ha, di conseguenza, emesso nei confronti di RI 1 una serie di decisioni, e meglio:
del 16 luglio 2021 che riconferma i provvedimenti adottati con precedente decisione del 3 maggio 2021 in merito alla tenuta dei cani, segnatamente al contenimento e alla custodia dei medesimi, all'obbligo di guinzaglio e museruola, alla cura e ai contatti con i bambini;
del 24 settembre 2021 che ordina l'allontanamento dei tre cani con affidamento a nuovi detentori;
del 29 novembre 2021 con cui è stato ordinato il sequestro cautelativo dei cani e la confisca dei medesimi;
del 7 dicembre 2021 con cui l'UVC ha impartito a RI 1 un divieto di tenuta di animali per un periodo minimo di due anni.
B. Con giudizio del 16 marzo 2022 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato da RI 1 avverso le decisioni dell'UVC. L'Esecutivo cantonale ha infatti ritenuto che relativamente alle decisioni del 16 luglio 2021, del 24 settembre 2021, nonché a quella del 29 novembre 2021, il gravame - inoltrato il 29 dicembre 2021 - non fosse tempestivo. In particolare per la decisione del 29 novembre 2021, esso ha considerato che, trattandosi di una misura di sequestro e pertanto di un provvedimento di natura cautelare, il termine di impugnazione di 15 giorni non era stato rispettato. In merito al divieto di tenuta di animali, il Governo cantonale ha rilevato che, non avendo la ricorrente sollevato alcuna contestazione avverso tale decisione, l'impugnazione non era da intendersi rivolta anche contro quest'ultima.
C. Avverso quest'ultima pronuncia la soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo, in via principale, l'annullamento della risoluzione governativa unitamente alle decisioni dipartimentali riferite alla confisca e al divieto di tenuta di animali con restituzione dei tre cani alla detentrice, in subordine almeno due dei tre animali; ancor più in subordine postula l'annullamento del giudizio precedente e rinvio degli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione di annullamento delle decisioni di confisca e di divieto di tenuta di animali. Essa contesta anzitutto che il suo ricorso avverso la decisione di confisca fosse tardivo e che la motivazione addotta in contestazione del divieto di detenzione di animali fosse insufficiente, atteso d'altronde che - qualora così fosse stato - l'autorità di ricorso avrebbe dovuto segnalarle il difetto di motivazione offrendole la possibilità di correggere tale vizio entro la scadenza del termine ricorsuale. Sostiene poi di aver dimostrato la propria attitudine e la possibilità di tenere i propri cani in condizioni adeguate per cui ritiene che non siano date in specie le condizioni per ordinare una confisca e il divieto di tenuta di animali, nonché che siano invece dati in specie i presupposti per revocare il sequestro dei suoi cani.
D. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A medesima conclusione perviene l'UVC con argomenti di cui si dirà, ove necessario, in seguito.
E. In sede di replica e di duplica, le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro contrapposte tesi, riconfermandosi nelle rispettive domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1.2. In via preliminare, occorre rilevare che oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se è a torto o a ragione che il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame inoltrato contro le decisioni dell'UVC che ordinano la confisca e il divieto di tenuta di animali. Di conseguenza, nella misura in cui l'insorgente solleva in questa sede delle censure riferite al merito delle decisioni dipartimentali (segnatamente sulla legittimità delle due misure ordinate) per le quali chiede l'annullamento, le stesse sono improponibili in questa sede. Infatti, risolvendo di respingere in ordine la sua impugnativa, il Governo cantonale non si è nemmeno chinato sul merito dei suddetti provvedimenti. Lo stesso discorso vale per la domanda di revoca della misura di sequestro cautelativo del 29 novembre 2021. Atteso che la ricorrente neppure contesta che il suo gravame al Consiglio di Stato fosse su questo punto tardivo, e pertanto irricevibile, non è competenza di questa Corte stabilire se le condizioni poste dall'UVC nella propria decisione per permettere il dissequestro degli animali siano o non siano date in specie; tale domanda va rivolta all'autorità di prime cure, la cui decisione potrà semmai essere oggetto di impugnativa.
2.1. Anzitutto per quanto attiene alla tempestività, si rileva che RI 1 ha inoltrato il proprio gravame il 29 dicembre 2021 (data del timbro postale). Se non v'è dubbio, tant'è che nemmeno è contestato, che il ricorso era tardivo in relazione alle decisioni del 16 luglio e 24 settembre 2021, discorso diverso deve invece valere per la decisione del 29 novembre 2021. Con tale pronuncia infatti l'UVC ha ordinato non solo il sequestro cautelativo degli animali in oggetto, per il quale il termine di impugnazione è effettivamente di 15 giorni (art. 68 cpv. 2 LPAmm per le misure provvisionali), ma pure la loro confisca. Quest'ultima tuttavia, a differenza del sequestro, non è un provvedimento di natura cautelare poiché essa non inibisce soltanto transitoriamente il diritto della ricorrente di disporre dei suoi cani, ma lo sopprime in via definitiva, sottraendoli in modo irreversibile alla loro proprietaria. Come d'altra parte la decisione dipartimentale indica espressamente (punto 8 del dispositivo), tranne che per i punti 1 e 2 del dispositivo (riferiti al sequestro), il termine di impugnazione per la confisca è quello ordinario di 30 giorni, come previsto dall'art. 68 cpv. 1 LPAmm, il quale in specie - tenuto conto delle ferie giudiziarie che ne hanno sospeso la decorrenza - non sarebbe spirato prima del 13 gennaio 2022. Il ricorso dell'insorgente, presentato prima dello scadere del termine, era dunque tempestivo in relazione alla misura di confisca, ciò che già comporta che la decisione governativa venga annullata e gli atti retrocessi al Governo cantonale affinché si pronunci sulla sua legittimità. Abbondanzialmente si osserva che l'irricevibilità del ricorso avverso la misura di sequestro cautelativo non determina alcuna reale conseguenza nell'analisi di merito della vertenza: il ricorso davanti al Consiglio di Stato era come detto tempestivo per quanto attiene al provvedimento di confisca, il quale si fonda anch'esso sugli art. 24 della legge sulla protezione degli animali del 16 dicembre 2005 (LPAn; RS 455) e 7 LALPAn e presuppone l'adempimento di medesime condizioni.
2.2. Per quanto concerne la decisione del 7 dicembre 2021 con cui l'UVC ha ordinato nei confronti dell'insorgente un divieto di tenuta di animali per un periodo minimo di due anni, è anzitutto necessario rammentare che la giurisprudenza non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione di un gravame, soprattutto se - come in specie - questo è redatto da una persona sprovvista di conoscenze giuridiche (cfr. STA 52.2017.231 del 21 agosto 2017, 52.2014.87 del 31 marzo 2014; Ruth Herzog/Michel Daum, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, II ed., Berna 2020, ad art. 32, n. 9 e segg., in particolare n. 22; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berna 2015, pag. 551; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed. Cadenazzo 2002, n. 1238 seg.). Inoltre, nell'evenienza in cui le sia presentato un atto ricorsuale sprovvisto di motivazione prima della decorrenza del termine per il suo inoltro, l'autorità adita ha l'obbligo di segnalare il difetto all'insorgente, offrendogli la possibilità di correggerlo entro la scadenza del suddetto termine, a condizione che rimanga ancora tempo sufficiente per procedere in tal senso, ovvero affinché l'autorità ritorni l'impugnativa al ricorrente e questi la completi e la inoltri nuovamente (cfr. Herzog/Daum, op. cit., ad art. 33 n. 1 e segg., in particolare n. 3; sentenza Verwaltungsgericht Bern del 13 febbraio 1996, in: BVR 1997 pag. 45 consid. 2). L'Esecutivo cantonale dunque non poteva limitarsi a chiedere (come peraltro fatto con scritto del 30 dicembre 2021, tre settimane prima della scadenza del termine ricorsuale) la produzione della decisione impugnata (art. 70 cpv. 1 LPAmm), ma avrebbe dovuto segnalare all'insorgente anche il difetto di motivazione e offrirle la possibilità di emendare il suo esposto, richiamando la sua attenzione all'obbligo di ripresentarlo - debitamente motivato - entro la scadenza del termine d'impugnazione. Fatta questa premessa, non può ad ogni modo essere seguito il Consiglio di Stato laddove sostiene che la ricorrente avrebbe mancato il suo obbligo di motivazione (art. 70 cpv. 1 LPAmm). Benché nel ricorso, scritto a mano e senza l'intervento di un patrocinatore, non venga formulata espressamente una domanda di giudizio in tal senso (come peraltro per nessuna delle pretese avanzate), risulta comunque dalla (non facile) lettura dello stesso che la ricorrente sostiene di aver gestito i suoi animali - quantomeno - al meglio delle proprie possibilità e che non sia pertanto ammissibile sottrarle la detenzione degli stessi. In sostanza dunque, ella discute pure di come ha gestito i suoi cani e pertanto, di riflesso, della capacità e della possibilità di detenere animali. Va poi ritenuto che l'insorgente postula in definitiva che i tre cani le vengano restituiti. Ora, atteso che ciò non sarebbe comunque possibile in presenza del suddetto divieto, appare del tutto logico ritenere che l'impugnativa riguardava anche tale risoluzione e ciò nonostante la ricorrente non faccia esplicito riferimento nel testo del ricorso alla decisione del 7 dicembre 2021, la quale è stata comunque prodotta con il gravame. Ne consegue dunque che, avendo invece dichiarato irricevibile l'impugnativa per carenza di motivazione, senza peraltro concedere la possibilità di sanarne i vizi, l'Esecutivo cantonale è incorso in un eccesso di formalismo, che non può in concreto essere tutelato; gli atti devono pertanto essere retrocessi all'autorità precedente affinché si pronunci pure sul divieto di tenuta di animali.
3.2. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia (art. 47 LPAmm). Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, rappresentata da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza
1.1. la decisione del 16 marzo 2022 (n. 1224) del Consiglio di Stato è annullata laddove dichiara irricevibile il ricorso del 29/30 dicembre 2021 di RI 1 avverso la misura di confisca e il divieto di tenuta di animali pronunciati dall'UVC il 29 novembre e 7 dicembre 2021;
1.2. gli atti sono rinviati al Governo affinché proceda ai sensi dei considerandi.
Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster