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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.42
Data decisione, Autorità: 11.07.2023, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Pagamento del credito posto in esecuzione qualche giorno dopo l’avvio della causa di rigetto, comunicato al Pretore solo dopo l’emanazione della decisione di rigetto
Incarto n. 14.2023.42
Lugano 11 luglio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.584 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 febbraio 2023 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 luglio 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 28'217.90 complessivi oltre agli accessori;
che statuendo con decisione del 20 marzo 2023 il Pretore ha accolto l’istanza presentata dalla Cassa cantonale il 2 febbraio 2023 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 120.– senz’assegnare indennità;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 aprile 2023 per ottenerne l’annullamento oltre a quello delle relative tasse e interessi;
che nelle osservazioni al reclamo del 2 maggio 2023, la Cassa istante ha comunicato che l’esecuzione era stata saldata e annullata presso l’ufficio d’esecuzione già il 9 febbraio 2023 (qualche giorno dopo l’inoltro dell’istanza), ma di averne informato il Pretore solo il 17 aprile 2023, dopo l’emanazione della decisione impugnata;
che il reclamo è così da considerare irricevibile per quanto riguarda la richiesta di annullamento della decisione impugnata, poiché senza oggetto sin dalla sua presentazione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), dal momento che l’esecuzione, già estinta, non avrebbe potuto essere proseguita, ciò che va rilevato d’ufficio (art. 60 CPC);
che il reclamo riveste un interesse solo per la questione delle spese di prima e seconda sede;
che al riguardo va tenuto conto del fatto che la reclamante ha pagato il credito posto in esecuzione (già dal 15 luglio 2022) solo il 9 febbraio 2023 dopo l’inoltro dell’istanza di rigetto della sua opposizione, sicché si deve ritenerla responsabile del fatto che la Cassa abbia dovuto procedere giudizialmente nei suoi confronti;
che la Cassa, tuttavia, ha comunicato tardivamente l’avvenuto pagamento dell’esecuzione al Pretore, che se ne fosse stato informato tempestivamente avrebbe potuto stralciare la causa con spese processuali ridotte;
che pure la RE 1 è però responsabile della mancata informazione al Pretore;
che tutto sommato, la tassa di giudizio sia di prima che di seconda sede va posta per ¾ a carico della convenuta e per il rimanente ¼ a carico dell’istante;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 28'217.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto relativamente al dispositivo n. 2, che di conseguenza è così riformato:
Le spese processuali di fr. 120.–, da anticipare dall’istante, sono poste per ¾ a carico della convenuta e per il rimanente ¼ a carico dell’istante. Non si assegnano indennità.
Le spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste per ¾ a suo carico e per il rimanente ¼ a carico della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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