AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.404
Data decisione, Autorità: 18.12.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00404
Lugano 18 dicembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 novembre 2001 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 29 ottobre 2001 della Divisione delle risorse, che delibera alla ditta __________ i lavori di fornitura e posa dell'impianto di ventilazione dell'Istituto di __________ di __________;
viste le risposte:
26 novembre 2001 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione delle risorse;
27 novembre 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
29 novembre 2001 della __________;
assunte le prove e preso atto delle osservazioni delle parti,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 28 agosto 2001 la Divisione delle risorse (DR) del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un pubblico concorso per la fornitura e la posa dell'impianto di ventilazione del nuovo Istituto di abilitazione e aggiornamento docenti di __________ (FU n. __________, pag. __________). Il bando indicava, fra l'altro, che gli atti di concorso sarebbero stati messi a disposizione dei richiedenti a partire dal giorno seguente, che le ditte interessate erano invitate ad annunciarsi per iscritto allo studio __________ dell'ing. __________ e che ai concorrenti che ne avessero fatto domanda sarebbe stato "inviato il relativo dischetto con i dati informatici".
B. Al concorso hanno preso parte tre ditte, fra cui quelle qui comparenti, che hanno inoltrato le seguenti offerte:
__________ fr. 18'173.10
__________ fr. 20'063.35
La ricorrente __________ ha allestito l'offerta fondandosi sui dati informatici, che dietro sua richiesta le erano stati inviati su dischetto dallo studio __________ dell'ing. __________. L'offerta inoltrata dalla ricorrente contempla fra l'altro le seguenti posizioni:
pos. 454.212 25 manicotti a fr. 12.00 fr. 300.00
pos. 454.213 4 manicotti a fr. 12.50 fr. 50.00
La __________ ha invece utilizzato i dati del capitolato stampato. Le succitate posizioni figurano così compilate:
pos. 454.212 2 manicotti a fr. 22.00 fr. 44.00
pos. 454.213 2 manicotti a fr. 22.30 fr. 44.60
Evidente è la discrepanza dei quantitativi previsti dalle due versioni del capitolato d'offerta inoltrato dalle parti in causa.
C. In sede d'esame delle offerte pervenutegli, il consulente ing. __________ ha corretto l'offerta della ditta __________ in base ai quantitativi previsti dalle posizioni 454.212 e 213 del capitolato stampato su carta, mantenendone i prezzi.
pos. 454.212 2 manicotti a fr. 12.00 fr. 24.00
pos. 454.213 2 manicotti a fr. 12.50 fr. 25.00
Ridotta l'offerta a fr. 17'849.25, l'ing. __________ ha quindi preavvisato la delibera a favore della ricorrente.
D. Scostandosi dal preavviso del consulente, il 29 ottobre 2001 la DR ha aggiudicato i lavori alla ditta __________. L'offerta della ricorrente è stata scartata perché i quantitativi esposti alle posizioni 454.212 e 454.213 non corrispondevano a quelli del capitolato stampato.
E. Contro la predetta decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione della commessa a suo favore.
La ricorrente rileva in sostanza di aver fatto affidamento sui dati messi a sua disposizione dal committente su supporto informatico.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone l'autorità cantonale (ULSA), richiamandosi ad una direttiva del 5 febbraio 1997 disciplinante l'allestimento delle offerte nel settore termosanitario mediante elaborazione di dati forniti su supporto informatico.
La __________ si è invece limitata a rimettersi al giudizio dell'ULSA.
G. Dagli accertamenti esperiti da questo tribunale è risultato che il dischetto con i dati informatici è stato allestito il 4 settembre 2001 dallo studio __________ dell'ing. __________, che l'ha inviato alla ricorrente il giorno stesso. Il dischetto indica che è stato modificato per l'ultima volta il 4 settembre 2001 alle 14.52.
Delle osservazioni presentate al riguardo dalle parti si dirà semmai più avanti.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti da questo tribunale.
In quest'ottica, il capitolato che il committente mette a disposizione dei concorrenti su supporto elettronico deve corrispondere integralmente a quello riprodotto su carta stampata.
Salvo diversa disposizione di gara, in caso di discrepanza, alle due versioni del medesimo capitolato va riconosciuta pari importanza. Lo scopo di facilitare l'allestimento dell'offerta, perseguito dal capitolato informatizzato, sarebbe peraltro vanificato se in caso di discrepanza fra le due versioni prevalesse quella stampata su carta.
Per elaborare l'offerta, la ricorrente ha utilizzato il capitolato informatizzato. Non si è avvalsa del capitolato stampato.
Orbene, la fiducia che la concorrente ha riposto nei dati informatizzati, messi a sua disposizione dal progettista per conto del committente, non può essere delusa. In assenza di una prescrizione di gara, che dichiarasse prevalente la versione del capitolato riprodotta su carta stampata, non si può di certo pretendere che i concorrenti verificassero che tali dati corrispondessero a quelli consegnati su supporto cartaceo.
Manifestamente lesiva del principio della buona fede appare quindi la decisione della DR di escludere la ricorrente a causa della difformità riscontrata nei quantitativi esposti alle posizioni 454.112 e 454.113. Questa discrepanza è invero imputabile unicamente al committente. Inconciliabile con il principio dell'affidamento è la pretesa dell'ULSA di farne sopportare le conseguenze alla ricorrente.
L'applicazione delle direttive 5 febbraio 1997 di tale ufficio, richiamate dall'autorità cantonale in sede di risposta al ricorso, ma non dal capitolato, non porta del resto a diversa conclusione, poiché la __________ ha comunque rispettato l'obbligo, ivi sancito, di allegare all'offerta "anche il capitolato originale con il foglio di copertina e quello di ricapitolazione riempiti a mano".
Dato l'esito non si preleva tassa di giustizia.
Le ripetibili sono invece a carico esclusivo del committente, ritenuto che la ditta __________ si è limitata a rimettersi alla posizione che questi avrebbe assunto.
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37, 38 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 29 ottobre 2001 della Divisione delle risorse è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati alla Divisione delle risorse per nuova delibera.
Non si preleva tassa di giustizia.
Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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