AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2022.95
Data decisione, Autorità: 11.07.2023, ICCA
Titolo: Iscrizione di una paternità nel registro dello stato civile: azione di rettificazione?
Incarto n. 11.2022.95
Lugano, 11 luglio 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causa SO.2021.109 (rettifica del registro dello stato civile) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza del 29 marzo 2021 da
AO 1
nella procedura che la oppone al
AP 1
per ottenere l'iscrizione di S__________ __________ (1910-1978) come suo padre negli atti dello stato civile,
giudicando sull'appello del 7 giugno 2022 presentato dall'Ufficio dello stato civile quale autorità di vigilanza contro la decisione emessa dal Pretore il 30 maggio 2022 (e rettificata il 28 giugno 2022);
Ritenuto
in fatto: A. Il 4 aprile 1945 T__________ __________ (1914-1999), domiciliata a , ha dato alla luce a __________ una bambina, AO 1, iscritta allo stato civile come figlia di lei sola, non risultando una filiazione paterna. Il 24 giugno 1945 S __________ (1910), cittadino italiano residente ad __________ (provincia di Bergamo), coniugato con E__________ __________ e padre di un figlio, ha sottoscritto davanti alla Delegazione tutoria di , al tutore della bambi-na e al sindaco di __________ una convenzione in cui figura che le pratiche per stabilire la paternità erano concluse e che egli riconosceva “pienamente” gli obblighi di assistenza verso la figlia AO 1, così come una “pur modesta riparazione dei danni morali e materiali causati alla madre e alla sua famiglia”, impegnandosi a versare per la bambina – tra l'altro – un contributo alimentare mensile fino “a completa tacitazione dell'indennità totale”, stabilita in fr. 5000.–. S __________ è deceduto oltre trent'anni dopo ad __________ il 10 aprile 1978. T__________ __________ è deceduta a __________ il 24 novembre 1999.
B. A distanza di altri vent'anni, il 29 marzo 2021, AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Leventina con una “azione di rettifica del registro dello stato civile (ex art. 42 CC)” per ottenere che S__________ __________ fosse iscritto come suo padre negli atti dello stato civile. Invitato a esprimersi, l'Ufficio dello stato civile, autorità di vigilanza, ha proposto con osservazioni del 2 aprile 2021 di respingere l'azione, non sussistendo alcun legame di filiazione tra S__________ __________ e AO 1, la citata convenzione attestando se mai una semplice paternità “tributaria”. In simili circostanze un'azione di accertamento della filiazione paterna sarebbe stata da promuovere entro due anni dall'entrata in vigore del nuovo diritto di filiazione (intervenuta il 1° gennaio 1978), sempre che la figlia non avesse ancora compiuto 10 anni (art. 13a cpv. 1 tit. fin. CC), ciò che non era il caso di AO 1. Invitata dal Pretore a replicare per scritto, costei ha dichiarato il 15 aprile 2021 di avere scoperto l'identità del padre solo nel 2018, quando in seguito alla morte di suo marito G__________ __________ aveva dovuto sgomberare la casa materna a __________ per la vendita e aveva rinvenuto la convenzione di mantenimento. L'Ufficio dello stato civile non è stato chiamato a duplicare.
C. Il Pretore non ha assunto prove né ha indetto un dibattimento finale. Statuendo con sentenza del 30 maggio 2022, egli ha accolto l'azione, ha accertato la paternità di S__________ __________ e ha ordinato all'Ufficio dello stato civile, autorità di vigilanza, di iscrivere la paternità nel registro dello stato civile. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste a carico di AO 1, senza assegnazione di ripetibili (inc. SO.2021.109). Su richiesta presentata l'8 giugno 2022 da AO 1, il Pretore supplente ha poi rettificato la sentenza, precisando taluni dati anagrafici di S__________ __________ (inc. SO.2022.174).
D. Contro la sentenza del Pretore l'Ufficio dello stato civile, autorità di vigilanza, è insorto a questa Camera con un appello del 7 giu-gno 2022 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato respin-gendo l'azione di rettifica. Nelle sue osservazioni del 20 luglio 2022 AO 1 propone di rigettare l'appello.
Considerando
in diritto: 1. La richiedente ha promosso in concreto un'“azione di rettifica del registro dello stato civile (ex art. 42 CC)”. Si tratta di un'azione formatrice tendente all'iscrizione, alla correzione o alla radiazione di dati litigiosi negli atti dello stato civile, esperibile ove a tale scopo la legge non preveda un'azione apposita, come per esempio l'azione di paternità o l'azione di contestazione della paternità (Graf-Gaiser/Montini in: Basler Kommentar, 7ª edizione, n. 5 ad art. 42 con richiami; Bohnet, Actions civiles, 2ª edizione, vol. I, § 8 n. 1). L'azione di rettifica del registro dello stato civile non è una controversia patrimoniale. Provvedimento di volontaria giurisdizione, essa è retta dalla procedura sommaria (art. 249 lett. a n. 4 CPC; DTF 131 III 203 consid. 1.2), di modo che la relativa decisione è impugnabile entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata all'Ufficio dello stato civile il 31 maggio 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 7 giugno 2022, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
Nell'atto introduttivo della lite, del 29 marzo 2021, AO 1 non ha indicato una parte convenuta. Giustamente nondimeno il Pretore ha notificato l'istanza all'Ufficio dello stato civile, autorità cantonale di vigilanza (art. 4 del regolamento sullo stato civile. RL 212.150) perché si determinasse al riguardo. Tale autorità infatti va coinvolta d'ufficio, per diritto federale, in tutte le procedure di stato civile. Il giudice deve, in particolare, darle occasione di esprimersi e deve notificarle la decisione (Graf-Gaiser/ Montini, op. cit., n. 8 in fine ad art. 42 CC), decisione che l'autorità medesima può poi impugnare con appello a norma dell'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC (cfr. ZR 105/2006 pag. 262 consid. 4.2). Nel caso specifico l'Ufficio dello stato civile è legittimato così a ricorrere dinanzi a questa Camera contro la sentenza emanata dal Pretore.
Con le osservazioni all'appello AO 1 produce una decisione del 16 agosto 2019 con cui l'Ufficio federale di giustizia le ha riconosciuto un indennizzo di fr. 25 000.– come vittima di misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari prima del 1981, oltre a una lettera del 28 ottobre 2021 in cui l'addetto ai servizi demografici di __________ le comunica che in quel Comune non risulta depositato il suo atto di nascita. Ci si può interrogare sulla proponibilità di tali documenti, esibiti per la prima volta in appello (art. 317 cpv. 1 CPC). Dato che il loro contenuto non appare determinante per il giudizio, non giova tuttavia attardarsi sulla questione e conviene passare senza indugio alla trattazione dell'appello.
Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato, in sintesi, che fino al 1° gennaio 1978, quando è entrato in vigore il nuovo diritto di filiazione, il Codice civile distingueva tra paternità “tributaria” e paternità con effetti di stato civile (art. 309, 319 e 323 vCC). In concreto ‒ egli ha proseguito ‒ S__________ __________ ha sottoscritto una semplice paternità “tributaria”, meramente alimentare (per tacere del fatto che un figlio adulterino non poteva nemmeno essere riconosciuto con effetti di stato civile da un uomo già ammogliato ai tempi del concepimento: art. 323 cpv. 2 vCC). E al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto di filiazione AO 1 aveva già 32 anni, sicché non poteva più valersi dell'art. 13a cpv. 1 tit. fin. CC, il quale garantiva a ogni figlio sino a 10 anni di età la possibilità di intentare azione di paternità entro due anni dall'entrata in vigore del nuovo diritto di filiazione, intervenuta il 1° gennaio 1978.
Ciò nondimeno ‒ ha continuato il Pretore ‒ nella fattispecie la rettificazione dello stato civile si giustifica. “Tenuto conto della pressoché totale impossibilità di procedere con il riconoscimento di paternità da parte del padre, per motivi indipendenti dalla volontà dell'istante, la quale sembrerebbe essere stata per decenni ignara del di lui nominativo, tenuto nascosto dalla madre in ossequio ai sentimenti, facilmente immaginabili all'epoca in un piccolo paesino di montagna, di vergogna per avere concubito con un uomo sposato con prole e oltretutto straniero, come pure per il triste vissuto, stante l'asserita misura coercitiva di internamento amministrativo di cui sarebbero stati soggetti madre e figlia – si giustifica, alla luce, oltre che dell'art. 8 CEDU, invocato dall'istante, anche del sentimento della giustizia e dell'equità che deve caratterizzare un giudizio pretorile (art. 4 CC), di riconoscere il rapporto di filiazione con effetti di stato civile tra AO 1 e il suo defunto padre S__________ __________. Ciò a maggior ragione se si pensa che, vista la relativa esplicita rinuncia indicata dall'istante, nessun interesse ereditario è stato posto a fondamento della richiesta”. Onde, da parte del Pretore, l'accoglimento dell'istanza.
Nell'appello l'Ufficio dello stato civile ribadisce e sottolinea che il rapporto di filiazione tra S__________ __________ e l'istante era limitato al mantenimento e non aveva effetti di stato civile. Non è lecito perciò aggirare tale conseguenza o prevederne altre per il tramite di una rettificazione. Nel caso in esame gli atti dello stato civile sono chiari. Riconoscere una paternità con effetti di stato civile nei confronti dell'istante significherebbe concedere la possibilità a un figlio di convertire una “paternità tributaria” in paternità ordinaria mediante una rettifica dello stato civile giusta l'art. 42 CC, per di più in contrasto con il vecchio art. 304 CC, che non consentiva il riconoscimento di figli adulterini. Ciò offende finanche la volontà del legislatore, il quale con l'art. 13a tit. fin. CC ha istituito una norma transitoria univoca, che non lascia spazio a interpretazioni.
Un'azione di rettificazione dello stato civile è ammissibile ‒ come detto (consid. 1) ‒ ove per conseguire l'iscrizione, la correzione o la radiazione di dati litigiosi in atti dello stato civile la legge non preveda un'azione apposita. L'azione di rettificazione ha quindi indole sussidiaria. Ora, un figlio che intenda far iscrivere in qualità di suo padre nel registro dello stato civile un uomo non sposato con sua madre deve potersi valere di una sentenza di paternità. In caso contrario deve far accertare la paternità dal giudice. A tal fine la legge mette a disposizione ‒ appunto ‒ l'azione di paternità, da promuovere contro il padre o, dopo la di lui morte e nell'ordine, contro i suoi discendenti, genitori o fratelli e sorelle ovvero, se questi mancano, contro l’autorità competente dell'ultimo domicilio paterno (art. 261 cpv. 2 CC). Ottenuto l'accertamento della paternità, il figlio potrà poi chiedere l'iscrizione della medesima ‒ qualora ciò non avvenisse già d'ufficio ‒ nel registro dello stato civile, senza che occorrano altri interventi del giudice. Un accertamento della paternità non può essere conseguito invece per mezzo di un'azione di rettificazione, procedura meramente sommaria destinata a far emendare il registro dello stato civile, le cui iscrizioni hanno portata unicamente dichiarativa (DTF 135 III 395 consid. 3.4).
Nella fattispecie l'istante ha introdotto – come si è visto – un'azione di rettificazione del registro dello stato civile, esplicitamente designata come tale. Sta di fatto che simile azione non è idonea per ottenere l'iscrizione di S__________ __________ come suo genitore nel registro senza un accertamento della paternità. Una “paternità tributaria” o “alimentare” (Zahlvaterschaft) secondo la vecchia legge non creava legami di discendenza. Il nome e l'attinenza del minorenne rimanevano invariati. Il figlio inoltre non diveniva erede del padre se non – eventualmente – per testamento,
sicché nessuna iscrizione seguiva negli atti dello stato civile (Heussler, Jugement de paternité et reconnaissance sans
établissement d'un lien de filiation, in: RSC 75/2007 pag. 15; art. 317 segg. vCC). Ne discende che in concreto solo un'azione di paternità sarebbe potuta entrare in linea di conto per la finalità divisata dall'istante e che il Pretore avrebbe dovuto respingere l'azione di rettificazione dello stato civile già per tale motivo. L'appello presentato dall'Ufficio dello stato civile va accolto di conseguenza.
Altra è la questione correlata all'art. 13a cpv. 1 tit. fin. CC evocato dall'Ufficio dello stato civile, norma che consentiva a minorenni di età inferiore a 10 anni di promuovere un'azione di accertamento della filiazione paterna entro due anni dall'entrata in vigore del nuovo diritto di filiazione, intervenuta il 1° gennaio 1978. Il legislatore ha rinunciato invero alla possibilità di trasformare tutte le “paternità tributarie” in accertamenti della filiazione con effetti di stato civile. Anzi, dal 1° gennaio 1980 esso ha vietato a qualsiasi beneficiario di una “paternità tributaria” (e finanche a tutti i figli nati anteriormente al 1° gennaio 1978: Hegnauer in: Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 115 ad art. 261 CC) di promuovere un accertamento della filiazione con effetti di stato civile contro la volontà del padre (Heussler, op. cit., pag. 16). Un'eccezione è stata prevista unicamente per figli al beneficio di una “paternità tributaria” che non avessero ancora compiuto 10 anni (il Consiglio federale proponeva 20 anni: FF 1974 II 137) e che avessero intentato azione di paternità nei due anni successivi all'entrata in vigore del nuovo diritto. Ma l'iniziativa non era senza rischi: qualora il padre avesse dimostrato in tal caso che la sua paternità era esclusa o meno verosimile di quella altrui, il figlio avrebbe perduto il diritto al mantenimento per il futuro (art. 13a cpv. 2 tit. fin. CC).
La disposizione transitoria dell'art. 13a tit. fin. CC testé descritta (e su cui insiste l'Ufficio dello stato civile nell'appello) non riguarda in realtà AO 1, la quale non ha introdotto un'azione di paternità contro gli eredi di S__________ __________ (dei quali tutto si ignora), bensì un'azione di rettifica del registro dello stato civile nei confronti dell'autorità di vigilanza. Non soccorre dunque domandarsi se la norma transitoria dell'art. 13a tit. fin. CC sia conforme all'attuale giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa agli art. 8 e 14 CEDU, la quale sembra ostare all'applicazione di termini assoluti nel diritto di famiglia, ossia a scadenze che siano applicate senza alcuna ponderazione dei contrapposti interessi (nella fattispecie gli interessi della figlia, gli interessi del padre e della sua famiglia, come pure l'interesse pubblico alla sicurezza del diritto) e senza alcuna possibilità di restituzione (al proposito: Sprenger/Engel, Neue Hoffnung für Kinder ohne rechtlichen Vater? Die Zahlvaterschaft und das Übergangsrecht im Lichte der EMRK, in: FamPra.ch 2022 pag. 348 segg., in particolare pag. 361 in fondo). Del resto, quand'anche sussistesse un contrasto dell'art. 13a tit. fin. CC con gli art. 8 e 14 CEDU, competerebbe per principio al legislatore porre la legge svizzera in consonanza con l'assetto convenzionale. Il giudice dovrebbe limitarsi in un'ipotesi del genere ad accertare una violazione del diritto, non potendo egli interpretare contra legem una norma chiara e univoca (Piotet in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 3 e 4 ad art. 13a tit. fin.), scaturita per di più da un acceso dibattito parlamentare (DTF 112 Ia 102 consid. 6c).
Indipendentemente dell'art. 13a tit. fin. CC, comunque sia, alla luce di quanto precede (consid.
Le spese dell'attuale decisione seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'Ufficio dello stato civile essendo intervenuto nel quadro delle sue attribuzioni ufficiali (art. 66 cpv. 4 LTF per analogia). Le spese processuali di primo grado seguirebbero identico destino, ma le particolarità del caso inducono – eccezionalmente – a rinunciare a tale prelievo.
La sentenza odierna va notificata anche all'Ufficio federale dello stato civile, per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia (art. 90 cpv. 5 OSC). Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 2 lett. d LTF), una decisione che riguarda lo stato civile di una persona è impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2 LTF).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
L'istanza è respinta.
Non si riscuotono spese.
I dispositivi n. 1.1 e 1.2 della sentenza impugnata sono annullati.
II. Le spese di appello, di fr. 500.‒, sono poste a carico di AO 1.
III. Notificazione:
– ; – .
Comunicazione:
– Ufficio federale dello stato civile, per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia;
– Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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