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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.17
Data decisione, Autorità: 03.07.2023, CEF
Ricorso: TF 5A_575/2023
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato
CO 1RE 1
Incarto n. 14.2023.17
Lugano 3 luglio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.13 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 6 gennaio 2023 da
RE 1
contro
CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 23 febbraio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 febbraio 2023 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 dicembre 2022 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 35'630.50 oltre agli interessi del 3% dal 17 luglio 2022, indicando quale causa del credito la “violazione dei doveri derivanti dal contratto di mandato quale medico curante/famiglia, Grave negligenza non comunicare il peggioramento di salute all’uff. AI, onde richiedere un adeguamento della rendita. La dott.ssa CO 1 già nel 2016 fu richiamata 2 volte perché non aveva dato seguito alla richiesta dell’uff. AI”.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 6 gennaio 2023 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 26 gennaio 2023.
C. Statuendo con decisione del 14 febbraio 2023, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 410.– e un’indennità di fr. 1'200.– a favore della convenuta.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 febbraio 2023 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili per fr. 1'200.–. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 15 febbraio 2023, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 25 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 27 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 23 febbraio 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_ 621/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1 Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha rilevato che RE 1 pretende dalla dottoressa CO 1 il versamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento per la violazione del mandato di medico di famiglia, ma agli atti non vi è alcuna decisione giudiziaria esecutiva di condanna in tal senso, e quindi nessun titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, né tanto meno un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione in mancanza di un impegno scritto firmato dall’escussa; onde la reiezione dell’istanza.
1.3.2 Nel reclamo RE 1 sostiene che le parti hanno concluso un contratto tacitamente giusta l’art. 1 CO e che se lui, come paziente, ha il dovere di onorare la prestazione del medico CO 1, quest’ultima aveva il dovere e la responsabilità di svolgere la sua funzione di medico curante e d’interagire tempestivamente con l’Ufficio dell’assicurazione invalidità (AI), trasmettendo i rapporti clinici che attestavano il peggioramento del suo stato di salute, ciò che non ha fatto, causandogli un danno, ossia un ritardo nell’adeguamento della rendita.
1.3.3 Sennonché in tal modo il reclamante non si confronta minimamente con la motivazione della decisione impugnata, poiché non discute affatto la questione dell’esistenza di un titolo di rigetto dell’opposizione giusta gli art. 80 o 82 cpv. 1 LEF né contesta l’accertamento del primo giudice secondo cui agli atti non sussiste né una decisione di condanna, né un riconoscimento di debito in suo favore firmato dalla dottoressa. Il reclamo si avvera quindi irricevibile.
1.3.4 Per abbondanza, anche volendo ipotizzare un rapporto di diritto tacito tra le parti – ciò che non spetta al giudice del rigetto accertare (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1) – per ottenere il rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione l’istante deve produrre una decisione che accerta la pretesa da lui fatta valere (art. 80 cpv. 1 LEF), rispettivamente un documento firmato dalla parte escussa, in cui si riconosce debitrice in suo favore dell’importo posto in esecuzione (art. 82 cpv. 1 LEF), ciò che RE 1 manifestamente non ha fatto. Come già evidenziato nella sentenza impugnata, se non è in possesso né di una decisione giudiziaria esecutiva né di un riconoscimento di debito, l’istante non ha diritto alla via agevolata del rigetto dell’opposizione in procedura sommaria (art. 80 segg. LEF), ma ciò non gli preclude la via della procedura ordinaria (art. 79 LEF; sentenza della CEF 14.2018.139 del 14 gennaio 2019 consid. 4.1), cui il reclamante è pertanto rinviato.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. La richiesta di RE 1 d’assegnazione d’indennità in suo favore di fr. 1'200.– non può essere accolta, poiché egli soccombe nel presente procedimento (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 35'630.50, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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