AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2023.67
Data decisione, Autorità: 07.07.2023, CEF
Titolo: Ricorso contro l’asta di un fondo i cui comproprietari non hanno tutti ricevuto il precetto esecutivo in realizzazione di pegno. Riconsiderazione nel senso dell’annullamento dell’intera esecuzione. Ricorso dell’escutente
Incarto n. 15.2023.67
Lugano 7 luglio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 17 maggio 2023 interposto dall’
RI 1 (rappresentata dal suo Servizio giuridico, Lugano)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro la decisione di riconsiderazione emessa il 10 maggio 2023 in merito al ricorso del 28 aprile (15.2023.52) interposto da
PI 1, (patrocinata dall’avv. PA 1, )
nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione di pegno immobiliare promossa dall’RI 1 nei confronti di
PI 2,
procedura che interessa anche i terzi comproprietari del pegno, i figli di PI 2, ossia PI 1 e i suoi tre fratelli
PI 3, PI 4, PI 5,
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in realizzazione dei pegni gravanti la particella n. __________ RFD di __________ emesso il 25 gennaio 2022 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), l’RI 1 ha escusso PI 2, per l’incasso di fr. 1'020'550.– oltre agli accessori,
che un esemplare del precetto esecutivo è anche stato notificato al figlio dell’escussa, PI 5, in rappresentanza della “comunità di beni” ch’egli costituisce con i fratelli PI 3 e PI 4 e la sorella PI 1, cui la madre escussa ha donato il fondo costituito in pegno il 17 febbraio 2021, riservandosi un diritto di abitazione vita natural durante iscritto sul fondo;
che sia l’escussa sia il figlio PI 5 hanno interposto opposizione al precetto esecutivo, per poi ritirarla il 27 aprile 2022 nel corso della procedura di rigetto delle opposizioni avviata dalla banca;
che dando seguito alla domanda di realizzazione del fondo presentata dall’RI 1 il 25 luglio 2022, l’UE ha pubblicato l’avviso d’incanto il 21 aprile per il 5 ottobre 2023;
che contro tale avviso il 28 aprile 2023 PI 1 ha interposto ricorso a questa Camera e chiesto di annullare l’incanto del 5 ottobre “e la relativa procedura di realizzazione del pegno immobiliare”, facendo valere di non aver ricevuto il precetto esecutivo e di non aver conferito alcuna delega al fratello PI 5;
che con decisione di riconsiderazione del 10 maggio 2023, l’UE ha annullato l’incanto e il precetto esecutivo, preannunciando la notifica di un nuovo precetto esecutivo a tutte le parti;
che con il ricorso ora in esame, del 17 maggio 2023, l’escutente ha contestato la decisione di riconsiderazione, chiedendo di modificarla nel senso che il precetto esecutivo rimane valido, ma l’UE ne notificherà un esemplare ai figli dell’escussa PI 3, PI 4 e PI 1, ad esclusione dell’escussa e del figlio PI 5;
che entro il termine di dieci giorni impartito loro dall’UE il 23 maggio 2023, l’escussa e i comproprietari del fondo, in particolare PI 1, non hanno presentato osservazioni sul ricorso dell’escutente;
che con sentenza del 28 giugno 2023 (15.2023.52), la Camera ha stralciato il ricorso interposto da PI 1 dichiarandolo senza oggetto, ritenendo per un disguido che la decisione di riconsiderazione non fosse stata impugnata;
che la decisione di stralcio ha effetti solo processuali, ma non pregiudica la questione giuridica sollevata in ambedue i ricorsi, ossia quella delle conseguenze della mancata notifica del precetto esecutivo a una parte dei comproprietari del pegno;
che ad ogni modo la Camera rimane perlomeno tenuta a esaminare il secondo ricorso;
che al riguardo va dato ragione all’escutente sul fatto che la notifica del precetto esecutivo all’escussa e al figlio PI 5, come il ritiro da parte loro dell’opposizione al precetto, sono e rimangono giuridicamente validi a prescindere dalla mancata notifica del precetto agli altri comproprietari (in tal senso: Bernheim/Känzig/Geiger in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 30a ad art. 153 LEF), ciò che risulta anche dall’art. 100 RFF, che in caso di mancata notifica del precetto esecutivo al terzo proprietario (o al coniuge se il fondo serve d’abitazione coniugale) non prescrive l’annullamento dell’intera esecuzione, ma rinvia solo la vendita a dopo il passaggio in forza del precetto esecutivo debitamente notificato a chi non l’aveva ancora ricevuto;
che non si giustificava pertanto di riaprire all’escussa e al figlio PI 5 la possibilità di opporsi all’esecuzione notificando loro un nuovo precetto esecutivo;
che la decisione di riconsiderazione va pertanto riformata nel senso della conferma soltanto dell’annullamento della tenuta dell’asta prevista per il 5 ottobre 2023, ma non del precetto esecutivo, il quale va notificato unicamente ai comproprietari che non l’hanno ancora ricevuto, ovvero PI 1, PI 3 e PI 4;
che non è chiaro se nel primo ricorso PI 1 intendeva, per annullamento, oltre all’incanto (o meglio alla sua fissazione), della “relativa procedura di realizzazione del pegno immobiliare”, l’intera esecuzione in via di realizzazione del pegno (incluso quindi il precetto esecutivo) oppure solo la procedura di realizzazione del pegno, ovvero la fase che inizia con la domanda di realizzazione;
che in ogni caso, come visto, l’intera esecuzione non può ritenersi nulla solo perché il precetto esecutivo non è stato notificato a tutti i terzi proprietari;
che sia come sia PI 1 non può vantare alcun interesse personale a che la madre e il fratello PI 5 si vedano notificare un nuovo precetto esecutivo e del resto non si è opposta al secondo ricorso;
che, sebbene per altri motivi, la decisione di stralcio del primo ricorso siccome divenuto senza oggetto risulta di conseguenza corretta nell’esito poiché anche come riformata in questa sede la decisione di riconsiderazione accoglie integralmente le richieste di PI 1;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza la decisione di riconsiderazione del 10 maggio 2023 è parzialmente riformata nel senso che la tenuta dell’asta prevista per il 5 ottobre 2023 è annullata e il precetto esecutivo n. __________ non è annullato, ma è notificato unicamente ai comproprietari che non l’hanno ancora ricevuto, ovvero PI 1, PI 3 e PI 4.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – ; – ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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