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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.2
Data decisione, Autorità: 03.07.2023, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Alimenti a favore del figlio minorenne. Aiuto all’incasso. Cessione degli alimenti allo Stato
__________RE 1
Incarto n. 14.2023.2
Lugano 3 luglio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2022.402 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 17 novembre 2022 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Bellinzona)
contro
RE 1 (rappresentato dal curatore generale RA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 7 gennaio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 dicembre 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 21 settembre 2020 (SO.2020.711), nell’ambito della causa di protezione dell’unione coniugale tra PI 1 e RE 1, il Pretore della Giurisdizione di Mendisio-Sud ha fissato un contributo di mantenimento per la figlia J__________ (nata il 21 maggio 2014) a carico del padre di fr. 200.– mensili.
B. Il 30 giugno 2022 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha informato RE 1 di aver iniziato dal 1° marzo 2022 ad anticipare alla moglie, a sua domanda, i contributi alimentari da lui dovuti alla figlia J__________ in virtù della decisione del 21 settembre 2020.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 settembre 2022 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'400.–, indicando quale causa del credito: “Alimenti arretrati dovuti a favore della figlia J__________ (21.05.2014) in base al Verbale di udienza emesso dalla Pretura di Mendrisio-Sud in data 21.09.2020, per il periodo dal 1.03.2022-30.09.2022”.
D. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 novembre 2022 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna. Il 6 dicembre 2022 RE 1 ha presentato le sue osservazioni, cui lo Stato del Cantone Ticino ha replicato spontaneamente il 19 dicembre 2022.
E. Statuendo con decisione del 27 dicembre 2022, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente a fr. 1'400.–, senza interessi di mora né spese esecutive, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– senz’assegnare indennità.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 gennaio 2023 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il 13 gennaio 2023 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 La legittimazione del reclamante appare dubbia perché il curatore non ha prodotto la prova del consenso dell’Autorità regionale di protezione (ARP) all’inoltro del reclamo (e neppure alla costituzio-ne in giudizio in prima sede) richiesto dall’art. 416 cpv. 1 n. 9 CC e quello del pupillo (comunque non agli atti) non poteva sostituirlo, poiché è stato privato dell’esercizio dei diritti civili (doc. 2 accluso al reclamo e art. 416 cpv. 2 CC). Per economia di procedura, e visto l’esito del giudizio odierno, si entrerà nel merito del reclamo, ma l’operato del curatore verrà segnalato all’ARP (sotto consid. 6).
1.2 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al curatore di RE 1 il 28 dicembre 2022 durante le ferie esecutive natalizie (art. 56 n. 2 LEF; DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il termine d’impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 gennaio 2023, è scaduto giovedì 12 gennaio 2023. Presentato il 7 gennaio 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione contenuta nel verbale d’udienza del 21 settembre 2021 costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per gli alimenti arretrati dovuti dal padre in favore della figlia minorenne, di complessivi fr. 1'400.– per (fr. 200.– mensili da marzo a settembre 2022), onde l’accoglimento dell’istanza, tranne per quanto riguarda gl’interessi di mora, i cui tasso e decorrenza non sono stati indicati dall’istante, e le spese esecutive, la cui ripartizione rientra nella competenza esclusiva dell’ufficio d’esecuzione.
Nel reclamo RE 1 sostiene in buona sostanza che lo Stato del Canton Ticino avrebbe dovuto comprovare che la moglie aveva chiesto prima a lui i contributi di mantenimento; senza tale previa interpellazione a mente sua lo Stato non era legittimato e l’istanza di rigetto andava respinta, la surrogazione non essendo valida.
4.1 Più nel dettaglio, il reclamante rileva anzitutto (ad n. 3) che stante il principio di sussidiarietà stabilito dalla legge (art. 27 cpv. 1 della Legge sull’assistenza sociale [Las, RL 871.100] e 7 del Regolamento sull’assistenza sociale [RL 871.110]) lo Stato è legittimato a procedere all’incasso unicamente se il genitore creditore ha comprovato di aver dapprima richiesto invano gli alimenti al genitore moroso: solo a tale condizione la surrogazione è valida.
4.1.1 Sennonché l’articolo 27 cpv. 1 Las prevede che “lo Stato garantisce, nei limiti delle disposizioni stabilite dal regolamento d’applicazione, l’anticipo e l’incasso degli alimenti per figli minorenni, quando l’obbligato non provveda al pagamento”. Non subordina la surrogazione dello Stato alla prova che il creditore di alimenti abbia proceduto invano contro il debitore all’incasso degli alimenti. L’unica condizione è quella per cui “l’obbligato non provveda al pagamento”. Non risulta nulla di diverso dall’art. 7 del Regolamento.
4.1.2 La condizione del mancato pagamento degli alimenti era ed è pacificamente adempiuta nel caso in esame, dal momento che il reclamante ammette di non aver pagato gli alimenti dovuti. Ad ogni modo, tale condizione riguarda solo i rapporti tra il creditore degli alimenti e lo Stato e non può conferire al debitore il diritto di non pagare il suo debito. Se egli dovesse avervi proceduto – ciò che non è il caso nella fattispecie – potrebbe semplicemente eccepire l’estinzione del debito (art. 81 LEF).
4.2 Il reclamante eccepisce inoltre che nel formulario relativo alla richiesta d’aiuto all’incasso presentata dalla moglie (doc. E allegato alla replica), alla voce “allegati” l’opzione “copia atti intrapresi contro l’obbligato” non è stata contrassegnata (“crociata”).
La circostanza è senza rilevanza per l’esito del reclamo. Gli alle-gati indicati sul formulario citato dal reclamante sono infatti opzionali (“segnare ciò che fa il caso”) e tra i documenti necessari elencati all’art. 9 dell’ordinanza sull’aiuto all’incasso (OAInc, RS 211. 214.32) non figurano gli “atti intrapresi contro l’obbligato”. Ma quel che più conta è che, come già rilevato, la condizione del mancato pagamento degli alimenti concerne i rapporti interni tra creditore e Stato, il cui diritto nei confronti del debitore poggia esclusivamente sulla cessione a suo favore degli alimenti (doc. C). Ancora una volta, se il debitore dovesse avere invece pagato gli alimenti, potrebbe eccepirne l’estinzione fornendone la prova (art. 81 LEF).
4.3 Stante quanto precede, cade pure nel vuoto la censura (n. 7-9) del reclamante secondo cui, analogamente a quanto vale per la legittimazione del cessionario di un credito, qualora sussistano dubbi sulla sua legittimazione ad agire l’istanza va respinta. La legittimazione dello Stato, fondata sulla cessione delle pretese poste in esecuzione (doc. C), che non è subordinata ad alcuna condizione, è infatti pacifica. Poco importa di conseguenza che con la replica spontanea lo Stato del Canton Ticino non abbia fornito la prova del previo tentativo della moglie di riscuotere i crediti poi ceduti allo Stato.
Orbene, è già stato fatto presente al reclamante nell’ordinanza del 13 gennaio 2023 con cui è stata respinta la sua domanda di effetto sospensivo ch’egli avrebbe potuto in ogni caso pagare l’importo posto in esecuzione presso gli sportelli dell’UE di Mendrisio, il cui IBAN è indicato sul precetto esecutivo, oppure direttamente all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento. Non risulta tuttora averlo fatto. Al limite del temerario, il reclamo va respinto.
Anzi, non fosse la prima volta, entrerebbe in considerazione una multa disciplinare giusta l’art. 128 cpv. 3 CPC per temerarietà processuale, che andrebbe invero inflitta al suo curatore, il cui compito sarebbe proprio quello di pagare i debiti incontestabili del suo assistito. L’opposizione al precetto esecutivo, la resistenza in pri-ma sede e il reclamo non sono certamente nell’interesse di RE 1, che si trova ora gravato inutilmente dalle spese processuali di prima e seconda istanza. Per questo motivo, l’operato del curatore va segnalato all’Autorità regionale di protezione.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
–__________; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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