AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.72
Data decisione, Autorità: 26.06.2023, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro reclamo
RE 1CO 1
Incarto n. 14.2023.72
Lugano 26 giugno 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.335 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 17 marzo 2023 da
CO 1 (SO)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 13 giugno 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 giugno 2023 dal Pretore, con cui ha parzialmente accolto l’istanza presentata il 17 marzo 2023 da CO 1 e di conseguenza ha rigettato in via provvisoria l’opposizione all’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante limitatamente a fr. 52'034.– oltre agl’interessi del 5% dal 1° agosto 2022, ponendo a carico delle parti le spese processuali di fr. 550.– metà ciascuno;
preso atto dello scritto del 23 giugno 2023 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo;
considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 8 ad art. 241 CPC);
dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
rilevato che per quanto riguarda le spese processuali, RE 1 ha comunicato entro il termine impartitogli la volontà di ritirare il reclamo sicché, come indicato nell’invito per anticipo del 21 giugno 2023, va esentato da tassa;
appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 52'034.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster