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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.15
Data decisione, Autorità: 21.06.2023, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo interamente fondato su un’allegazione di fatto e un documento nuovi
RE 1
Incarto n. 14.2023.15
Lugano 21 giugno 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.15 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano-Est promossa con istanza 11 dicembre 2022 dalla
CO 1
contro
RE 1 (titolare della ditta individuale __________)
giudicando sul reclamo del 16 febbraio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6 febbraio 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 agosto 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso RE 1, titolare della ditta individuale __________, per l’incasso di fr. 1'782.50 oltre agli interessi del 5% dall’11 giugno 2022, indicando quale causa del credito i “Contributi 2021 – Fattura finale 10.06.2022”, e fr. 39.60 per “Interessi di mora Fattura finale 2021 10.06.2022”;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 dicembre 2022 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est;
che entro il termine assegnatole RE 1 non ha presentato osservazioni;
che statuendo con decisione del 6 febbraio 2023, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 1'782.50 e fr. 39.60 (ad esclusione delle spese esecutive di fr. 73.30), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 febbraio 2023 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che presentato entro dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata, avvenuta l’8 febbraio 2023, il reclamo è tempestivo (art. 251 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC);
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il conteggio dei contributi 2021 del 16 dicembre 2021 sottoscritto dalla convenuta, in base al quale sono state emesse le fatture del 13 giugno 2022, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione secondo l’art. 82 LEF, onde l’accoglimento dell’istanza;
che nel reclamo RE 1 sostiene che la somma posta in esecuzione non è dovuta, poiché la massa salariale accertata dall’istante riguarda lei personalmente, e allega di non essere soggetta ai contributi della CO 1 in qualità di titolare della società __________;
che, non avendo la convenuta presentato osservazioni all’istanza in prima sede, il reclamo è interamente basato su un’allegazione di fatto e un documento (lo scritto 8 febbraio 2023 della CO 1) nuovi, che non possono essere presi in considerazione in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC), ed è pertanto inammissibile;
che la decisione odierna non impedisce però a RE 1 di prendere direttamente contatto con la CO 1 per segnalarle l’apparente contraddizione tra il conteggio dei contributi 2021 invocato quale titolo di rigetto dell’opposizione e lo scritto dell’8 febbraio 2023, da cui risulterebbe che quale titolare della ditta __________ – la quale, non essendo una persona giuridica, non può avere dipendenti – non è soggetta ai contributi prelevati dalla CO 1;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'822.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano-Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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