AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2022.229
Data decisione, Autorità: 22.09.2022, TRAM
Titolo: Commesse pubbliche. Valutazione dei criteri di aggiudicazione
Incarto n. 52.2022.229
Lugano 22 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso dell'8 luglio 2022 della
RI 1
contro
la decisione del 28 giugno 2022 del Municipio di , che in esito a pubblico concorso ha aggiudicato la commessa concernente le opere da serramenti esterni occorrenti alle Scuole elementari di __________ alla CO 1;
ritenuto, in fatto
A. Il 14 marzo 2022 il Municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da serramenti esterni occorrenti alle Scuole elementari di __________ (FU n. __________ pag. __________).
Il bando annunciava che la commessa sarebbe stata assegnata al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di ponderazione:
A. economicità-prezzo 50%
B. referenze per lavori analoghi 25%
C. attendibilità dell'offerta 17%
D. formazione apprendisti 5%
E. perfezionamento professionale 3%
Le modalità di valutazione dei criteri d'aggiudicazione erano ulteriormente precisate dal capitolato d'appalto (pos. 224.100 CPN 102).
B. Entro il termine utile sono giunte al committente sei offerte di importi compresi tra fr. 611'711.76 e fr. 1'029'054.10. Dopo valutazione delle offerte ritenute valide, il committente ha aggiudicato la commessa alla CO 1, la cui offerta di 673'409.35 è giunta prima in graduatoria con 89.0747 punti.
C. Contro la predetta decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1, seconda classificata con 88.8584 punti. Essa chiede l'annullamento della delibera e la conseguente aggiudicazione della commessa in proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Sostiene che l'ente appaltante avrebbe valutato in maniera scorretta l'offerta dell'aggiudicataria in relazione al criterio di aggiudicazione perfezionamento professionale. Premesso che per la valutazione del predetto criterio fa stato la scheda informativa redatta dall'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (UVCP) nella versione del 1° gennaio 2022 (e non già del 1° gennaio 2021 come erroneamente riportato alla pos. 224.620 CPN 102) secondo cui per i concorsi con scadenza entro il 30 settembre 2022 valgono i contratti di lavoro in vigore dal 1. luglio 2017, afferma che l'ente banditore non avrebbe dovuto considerare R__________ G__________ ai fini del calcolo del punteggio, siccome legato all'azienda con un contratto di lavoro dal 1° settembre 2016. Apportate le dovute correzioni (attribuzione della nota 4.75 [3 dipendenti in perfezionamento per 18 dipendenti]), la ricorrente si troverebbe prima in classifica. A tale conclusione si giungerebbe pure nell'eventualità in cui il predetto collaboratore venisse conteggiato una sola volta e all'aggiudicataria venisse quindi assegnata la nota 5.25 (4 dipendenti in perfezionamento per 18 dipendenti).
D. a. All'accoglimento del ricorso si oppone l'ente banditore. Riconosce anzi tutto di essere incorso in una svista redazionale laddove, all'interno della formula relativa all'assegnazione della nota per il criterio del perfezionamento professionale, ha indicato che per il calcolo dei punti avrebbe fatto stato la scheda informativa dell'UVCP del 1° gennaio 2021. Annota di avere tuttavia chiarito, in corso di procedura, che a valere fosse invece la versione della scheda in vigore dal 1° gennaio 2022. Difende in seguito la bontà della nota assegnata alla deliberataria, rilevando che R__________ G__________ è rimasto alle dipendenze della CO 1 fino al 31 gennaio 2019, quindi per un periodo superiore a 24 mesi. L'attribuzione di 2 punti è dunque corretta e lo sarebbe, prosegue l'ente banditore, anche se si volesse considerare soltanto il periodo compreso tra il 1° luglio 2017 e il 1° gennaio 2019.
b. Anche la deliberataria chiede la reiezione del gravame. Contesta che nel caso di specie la valutazione del criterio E debba avvenire secondo la scheda informativa del 1° gennaio 2022. La censura della ricorrente secondo cui questa sarebbe applicabile a discapito di quella dell'anno precedente, indicata espressamente nel bando, sarebbe tardiva. Afferma che l'ente banditore sarebbe incorso in errore nella valutazione dell'attendibilità del prezzo offerto dalla ricorrente. Alla stessa spetterebbe infatti la nota 1. Sostiene infine che l'offerta dell'insorgente avrebbe dovuto essere esclusa. Essa non avrebbe dimostrato di essere in regola con il pagamento dell'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia. Alcune delle attestazioni prodotte per la subappaltatrice V__________ non sarebbero peraltro aggiornate. Nella sua offerta vi sarebbero inoltre delle discrepanze tra il numero degli apprendisti e del personale indicato a pag. 4 del capitolato e quello riportato rispettivamente alla pos. 224.540 e nella dichiarazione della CPC allegata all'offerta, come pure delle indicazioni manoscritte (pag. 97) che ne inficerebbero la validità.
c. L'UVCP è invece rimasto silente.
E. Con la replica la ricorrente contesta che vi siano motivi di esclusione della propria offerta. Rileva che anche la nota assegnata all'aggiudicataria per il criterio dell'attendibilità dell'offerta andrebbe rivista, ciò che condurrebbe l'insorgente a primeggiare la classifica.
F. a. Con la duplica il committente difende il modus operandi applicato per valutare i controversi criteri del perfezionamento professionale e dell'attendibilità dell'offerta.
b. L'aggiudicataria conferma succintamente la propria posizione. Rileva che quand'anche le venisse attribuita una nota inferiore per il perfezionamento professionale (4.75 anziché 5.75), il suo punteggio complessivo risulterebbe comunque superiore a quello conseguito dalla ricorrente, alla quale dovrebbe in ogni caso essere corretta la nota per la formazione degli apprendisti da 4.5 a 3.5.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.
2.2. In concreto, il committente ha preannunciato in modo dettagliato il metodo e/o le formule che avrebbe utilizzato per valutare ogni singolo criterio di aggiudicazione (pos. 224 e segg. del capitolato d'appalto). L'ente banditore ha quindi rispettato appieno l'obbligo sancito dagli art. 32 cpv. 1 LCPubb e 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP. Sotto questo aspetto la decisione impugnata non presta il fianco a critiche, tanto più che nessun concorrente ha impugnato le regole della gara, che sono quindi divenute vincolanti tanto per i partecipanti alla procedura, quanto per l'ente banditore, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1 cpv. 1 lett. a e c LCPubb).
La norma scaturisce direttamente dal principio della buona fede (cfr. art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). È inoltre riconducibile al principio della sicurezza del diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai concorrenti la possibilità di rimettere in discussione le regole della gara ancora nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate successivamente dal committente. La rinuncia ad agire dei concorrenti esplica in linea di massima effetti preclusivi (RDAT I-2002 n. 24). Il principio della buona fede e della sicurezza giuridica impongono ai concorrenti anche l'obbligo di segnalare tempestivamente al committente errori manifesti o comunque facilmente riconoscibili compiuti durante lo svolgimento della competizione, pena l'impossibilità di avvalersene al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3). Eccezioni a questa regola sono ammissibili soltanto nel caso di contestazioni rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in modo particolarmente grave l'ordinamento sulle commesse pubbliche, oppure contro prescrizioni di cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la portata (STA 52.2021.91 del 22 aprile 2021 consid. 3.2 e riferimenti).
3.2. Come accennato in narrativa, la deliberataria avversa la modalità di valutazione del criterio perfezionamento professionale, che a mente sua dovrebbe avvenire con riferimento alla scheda informativa del 1° gennaio 2021, richiamata negli atti di gara. Ora, se da un lato è vero che alla pos. 224.620 CPN 102 il committente ha indicato che per il calcolo dei punti avrebbe fatto stato la scheda informativa in vigore dal 1° gennaio 2021, dall'altro lato è altrettanto vero che le imperfezioni insite nel capitolato, riconosciute dallo stesso committente, erano di meridiana evidenza, tant'è vero che la scheda corretta (versione 1° gennaio 2022) era comunque facilmente deducibile dalla tabella degli anni considerati (dal 2017/2018 al 2021/2022) che occorreva compilare. Tutti i concorrenti sono del resto stati valutati secondo i medesimi parametri.
4.1. Attendibilità dell'offerta
4.1.1. La documentazione di gara prevedeva, alla pos. 224.410, la seguente prescrizione relativa al criterio riferito all'attendibilità dell'offerta:
L'attendibilità dell'offerta si calcola mediante il Prezzo medio (Po) di riferimento. Prezzo medio (Po) = media aritmetica delle offerte valide trascurando, qualora il numero di offerte inoltrate è uguale o superiore a 5, le offerte rispettivamente più bassa e più alta tra quelle valide.
Il Prezzo medio (Po) è la base di calcolo per i punteggi secondo il seguente metodo:
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax) sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà proporzionalmente rispetto al valore Pr dell'offerta di riferimento calcolata.
Formula: Pr = P0
Pr = Prezzo di riferimento Px = Prezzo offerto
P0 = Prezzo medio di tutte le offerte
f1 = fascia della nota 6 (Pinf e Psup)
f2 = fascia della nota a scalare (Pmin e Pmax)
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi f1 = 5% f2 = 15%
Seguivano il grafico e le formule per il calcolo delle note.
4.1.2. Ora, occorre dare atto alla deliberataria che il committente non si è sorprendentemente attenuto ai parametri di calcolo stabiliti negli atti di gara. Emerge infatti dal rapporto di valutazione che ha utilizzato i fattori f1 (10%) e f2 (30%), anziché f1 (5%) e f2 (15%), ciò che ha di conseguenza falsato il risultato. Le sei offerte rientrate vanno di conseguenza rivalutate sulla base dei parametri corretti. Ritenuto che la fattispecie è sufficientemente chiara e che questo Tribunale dispone di tutti gli elementi necessari per la nuova decisione, ci si può esimere dal rinviare gli atti alla stazione appaltante. Si ricorda comunque che l'annullamento di una decisione di aggiudicazione non ha ripercussioni soltanto inter partes, ma ha anche un effetto inscindibile su tutti gli offerenti che hanno preso parte alla procedura di aggiudicazione. Se l'autorità cantonale di ricorso annulla la decisione di aggiudicazione e corregge un'applicazione contraria al diritto dei criteri di aggiudicazione da parte dell'ente appaltante, essa deve prendere in considerazione le offerte di tutti i partecipanti alla procedura di aggiudicazione, anche quelli che non hanno presentato ricorso (DTF 146 II 276 consid. 6; STA 52.2021.128 del 4 giugno 2021 consid. 1.2.2). Pertanto, anche le offerte delle concorrenti A__________, B__________, C__________ e R__________, qui non ricorrenti, vengono prese in considerazione per nuova valutazione.
In conformità con quanto prescritto alla pos. 224.410 del capitolato d'appalto, i dati determinanti per la valutazione dell'attendibilità dell'offerta sono i seguenti:
Pr = fr. 777'443.58
Pinf = Pr
5% = fr. 738'571.40
Pmin = Pr
5% -15% = fr. 621'954.86
Psup = Pr
Pmax = Pr
Le note e i punti che le concorrenti ottengono, calcolate mediante interpolazione lineare, sono:
Nota
Punti
RI 1
1.00
2.83
CO 1
3.21
9.08
A__________
6.00
17.00
B__________
5.83
16.50
C__________
3.74
10.61
R__________
1.00
2.83
4.2. La ricorrente ha avversato la nota conseguita dall'aggiudicataria in relazione al criterio del perfezionamento professionale. A mente sua, R__________ G__________ non potrebbe entrare in considerazione ai fini calcolo del punteggio, siccome legato all'azienda con un contratto valido dal 1° settembre 2016. Non occorre tuttavia soffermarsi su tale censura ritenuto che, anche attribuendo all'aggiudicataria la nota 4.75 (= 2.38 punti in luogo di 2.88) per questo criterio, la classifica finale, nell'ipotesi più favorevole alla ricorrente, non sarebbe cambiata. La stessa si presenterebbe infatti in questo modo:
Economicità-prezzo (50%)
Attendibilità del prezzo (17%)
Referenze
(25%)
Formazione apprendisti (5%)
Perfezionamento professionale (3%)
Totale punti
nota
punti
nota
punti
nota
punti
nota
punti
nota
punti
RI 1
6.00
50.00
1.00
2.83
6.00
25.00
4.50
3.75
2.25
1.13
82.71
CO 1
4.99
41.59
3.21
9.08
6.00
25.00
6.00
5.00
4.75
2.38
83.05
A__________
3.79
31.57
6.00
17.00
6.00
25.00
6.00
5.00
2.25
1.13
79.69
B__________
2.59
21.57
5.83
16.50
6.00
25.00
5.25
4.38
4.25
2.13
69.58
C__________
1.79
14.96
3.74
10.61
6.00
25.00
5.50
4.58
5.50
2.75
57.90
R__________
1.00
8.33
1.00
2.83
6.00
25.00
6.00
5.00
6.00
3.00
44.17
Non occorre pertanto esaminare se vi siano dei motivi di esclusione dell'offerta della ricorrente, né se la valutazione della stessa in punto al criterio formazione apprendisti sia corretta, ritenuto che l'insorgente non poteva in ogni caso ambire ad ottenere la commessa.
In esito alle considerazioni che precedono il ricorso va dunque respinto.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione dell'istanza volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa rifonderà inoltre alla deliberataria, patrocinata da un avvocato, un congruo importo a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al committente che non si è avvalso dell'assistenza di un legale.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 4'000.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico. Essa rifonderà inoltre alla CO 1 SA fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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