AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.2022.244
Data decisione, Autorità: 16.02.2023, TRAM
Titolo: Commessa pubblica. Valutazione dei criteri di aggiudicazione. Offerente estero: autocertificazione del rispetto delle condizioni di lavoro in vigore nel Cantone Ticino in casu ammessa
Incarto n. 52.2022.244
Lugano 16 febbraio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 22 luglio 2022 di
RI 1 RI 2 che compongono il Consorzio RI 3 patrocinate da: PA 1
contro
la decisione del 13 luglio 2022 dell'Ente Ospedaliero Cantonale che, in esito a pubblico concorso, ha deliberato il mandato per la progettazione esecutiva, la fornitura la posa e la messa in esercizio di sale operatorie alla CO 1;
ritenuto, in fatto
A. Dopo una prima procedura di concorso annullata da questo Tribunale (STA 52.2019.489 del 25 maggio 2020), il 18 febbraio 2022 l'Ente Ospedaliero cantonale (EOC) ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la progettazione esecutiva, la fornitura, la posa e la messa in esercizio di sale operatorie prefabbricate occorrenti agli ospedali di __________ e __________ (FU n. 34 del 18 febbraio 2022, pag. 10 seg.).
Il bando di concorso annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione (cfr. capitolato, pos. C-2.1):
ECONOMICITÀ - PREZZO
30%
1.1
Valore economico complessivo
100%
TEMPI
7%
2.1
Tempo progettazione costruttiva (Tx 1) Tempo opere di realizzazione e montaggio sale (Tx 2) Tempo allestimento tecnologico e messa in funzione delle sale operatorie (Tx 3)
100%
TECNICA - PREFABBRICAZIONE
20%
3.1
Sistemi di ancoraggio e sostegno
20%
3.2
Caratteristiche generali dei sistemi di prefabbricazione pareti e soffitti
8%
3.3
Caratteristiche funzionali dei sistemi di prefabbricazione pareti e soffitti
12%
3.4
Porte e automatismi
20%
3.5
Qualità dell'impianto di ricircolazione
30%
3.6
Qualità degli impianti di illuminazione, regolazione e controllo
10%
TECNICA - TECNOLOGIA MEDICA
20%
4.1
Caratteristiche generali degli stativi pensili per anestesia, chirurgia e supporto monitor
15%
4.2
Caratteristiche funzionali degli stativi pensili per anestesia, chirurgia e supporto monitor
20%
4.3
Lampade scialitiche e telecamera chirurgica esterna
25%
4.4
Sistema d'integrazione di sala operatoria (videorouting e monitor di visualizzazione)
40%
FORMAZIONE AGLI UTENTI
6%
5.1
Piano di formazione ed affiancamento
100%
SERVIZIO DOPO VENDITA
7%
6.1
Economicità - prezzo del contratto di servizio
50%
6.2
Organizzazione del servizio do o vendita
50%
CONCORRENTE
10%
7.1
Referenze
100%
TOTALE CRITERI
100%
e precisava che
Tutte le valutazioni sono effettuate attribuendo una nota da 1 a 6, dove 6 è il punteggio migliore.
Nel caso in cui due o più ditte dovessero ottenere il punteggio complessivo identico, la graduatoria sarà stabilita in modo crescente in base al prezzo offerto (minore à maggiore).
B. Entro il termine utile sono giunte al committente tre offerte. Due di CO 1, che ha presentato un'offerta principale e una variante e una del Consorzio RI 3 , composto dalle ditte RI 1 e RI 2. Dopo valutazione delle offerte, il committente ha deliberato la commessa alla CO 1, la cui offerta principale, di fr 6'609'579.45 è giunta prima in graduatoria con 531 punti. La variante presentata da questa ditta, che differiva dall'offerta principale per il materiale delle pareti di rivestimento, ha invece ottenuto 527 punti: la valutazione ha restituito un punteggio inferiore alla principale unicamente nel criterio del prezzo, mantenendosi invece identica in tutti gli altri criteri.
C. Contro la predetta decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo il Consorzio RI 3, la cui offerta, dell'importo di fr. 6'782'644.91, ha ottenuto 517 punti. Chiede l'annullamento della delibera e l'aggiudicazione della commessa in proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Lamenta innanzitutto la violazione del diritto di essere sentito, per non aver avuto accesso agli atti, rispettivamente per carenza di motivazione della decisione impugnata che difetterebbe dei dettagli della valutazione. Contesta poi la scelta del committente, che non si sarebbe attenuto alle regole fissate nel bando di concorso, e che avrebbe a torto attribuito un punteggio maggiore all'offerta dell'aggiudicataria in relazione a diversi criteri.
D. a. All'accoglimento del ricorso si oppone il committente. Contesta innanzitutto che vi sia stata una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, che in occasione di un incontro ha ricevuto tutte le spiegazioni necessarie per comprendere la valutazione delle offerte, tant'è che esso è stato in grado di redigere un ricorso motivato. Conferma infine la correttezza dei punteggi attribuiti alle concorrenti per i diversi criteri.
b. Pure l'aggiudicataria avversa il gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
E. Con la replica, l'insorgente, dopo aver visionato la documentazione, ribadisce le proprie tesi e censura la valutazione in relazione ad altri aspetti, che verranno ripresi in seguito. Sostiene che l'offerta dell'aggiudicataria avrebbe meritato l'esclusione per la mancata conformità della soluzione proposta alle aspettative del bando di concorso e alle norme tecniche applicabili. Eccepisce anche la carenza formale dell'offerta dell'aggiudicataria in relazione alla dimostrazione dei criteri di idoneità di carattere generale. Delle successive prese di posizione delle parti si dirà, ove occorra, nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione di prove (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.
2.1. La natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale: giusta l'art. 46 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per scritto e intimata alle parti con l'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 123 I 31 consid. 2c; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26, n. 1). L'art. 33 cpv. 2 legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) prescrive che la decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo. Ferma restando l'esigenza di soddisfare i requisiti minimi richiesti dalla predetta norma, le decisioni di esclusione e aggiudicazione devono essere in ogni modo convenientemente motivate, conformemente alle esigenze minime che discendono dal diritto di essere sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). Per risultare adeguata, la motivazione deve fornire una spiegazione ragionevole in ordine alle valutazioni operate dalla committenza. La stessa può anche essere succinta, risultare dai diversi considerandi componenti la decisione o fare riferimento ad altri atti, ma i destinatari della decisione devono essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso (cfr. STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi; STA 52.2017.315 dell'11 settembre 2017 consid. 2.1).
2.2. La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito (cfr. DTF 135 I 187 consid. 2.2, 125 I 113 consid. 3e). Eventuali carenze di motivazione possono nondimeno essere sanate davanti all'istanza di ricorso: a tal fine occorre che il committente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti addotti (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; RDAT II-2002 n. 43; STA 52.2017.315 dell'11 settembre 2017 consid. 2.1 e rimandi, 52.2011.288 del 12 settembre 2011 consid. 2.1).
2.3. Nella misura in cui l'insorgente lamenta il mancato accesso agli atti prima dell'introduzione del ricorso, negato dall'insorgente per motivi di confidenzialità, si rileva che in questa sede esso ha visionato l'incartamento trasmesso dal committente e ha avuto ampia possibilità di esprimersi in merito. Ogni eventuale lesione dei suoi diritti di parte va ritenuta sanata. Medesima conclusione s'impone per quanto attiene alla motivazione della decisione impugnata. Intanto, il ricorrente è stato in grado di proporre con il ricorso puntuali censure in relazione alla valutazione della propria offerta, dando atto di conoscere i principali elementi di valutazione, che gli sono stati spiegati in occasione di un incontro con il committente dopo la notifica della decisione. Inoltre, dopo aver preso atto del rapporto dettagliato di valutazione prodotto dinanzi a questo Tribunale dall'ente appaltante e della presa di posizione di quest'ultimo, l'insorgente ha potuto approfondire le proprie tesi e avanzarne di nuove. La censura dell'insorgente va quindi respinta.
3.1. L'impostazione del capitolato prevede una descrizione degli elementi necessari alla realizzazione della fornitura, da intendersi quali requisiti indicativi minimi del livello qualitativo delle soluzioni attese (cfr. pos. E-6 segg.). Queste caratteristiche sono elencate nel dettaglio per le diverse componenti della fornitura (ad esempio struttura autoportante, sistema di pareti tecniche modulari prefabbricate ecc.). Ulteriori caratteristiche integrative e migliorative proposte avrebbero contribuito alla valutazione qualitativa complessiva delle offerte, purché ritenute dal committente realmente utili e funzionali ai fini della prefabbricazione, oltre che un elemento di qualificazione aggiuntivo per la funzionalità operativa e gestionale dell'intera fornitura (cfr. pos. E-6). La valutazione della qualità tecnica dell'offerta era rimessa a due criteri di aggiudicazione (n. 3 e 4), a loro volta suddivisi in sotto criteri. Per ognuno di essi il committente ha stabilito lo stesso il metodo di valutazione, annunciando che avrebbe assegnato un punteggio tra 0 e 2 per ogni voce della corrispondente sezione dell'allegato 5b “questionario tecnico” che gli offerenti erano tenuti a compilare, secondo questa regola (cfr. capitolato, pos. C-2.4 segg.):
2, se per quella sezione il prodotto offerto è superiore agli altri;
1, se per quella sezione il prodotto offerto è in linea con gli altri;
0, se per quella sezione il prodotto offerto è globalmente inferiore agli altri.
La somma dei punteggi permetterà di attribuire la nota per la sezione, secondo questa tabella:
Punteggio più alto
nota
6
Punteggio superiore all'85% dei punti disponibili
nota
5
Punteggio superiore al'70% dei punti disponibili
nota
4
Punteggio uguale o superiore al 55% dei punti disponibili
nota
3
Punteggio inferiore al 55% dei punti disponibili
nota
1
3.2. Prima di entrare nel merito delle censure del Consorzio, si rileva che il committente ha fondato la propria valutazione sulle caratteristiche che i concorrenti erano tenuti a indicare nel questionario tecnico. Nella misura in cui il ricorrente mette in discussione la pertinenza di taluni parametri contemplati nel predetto questionario, le sue censure sono tardive. Esso ha infatti partecipato al concorso senza eccepire alcunché (art. 38 cpv. 3 LCPubb, 40 cpv. 2 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 730.110). Il Tribunale si limiterà pertanto a esaminare le critiche dirette contro la valutazione in quanto tale delle offerte per rapporto ai criteri di aggiudicazione annunciati.
4.2. 4.2.1. In relazione al sotto criterio 3.2 (caratteristiche generali dei sistemi di prefabbricazione pareti e soffitti), nel quale esso ha ottenuto complessivamente 9 punti contro gli 8 dell'aggiudicataria, l'insorgente contesta innanzitutto l'assegnazione della nota 0 alla propria offerta per la voce serranda di taratura. Avendo il Consorzio indicato nel questionario tecnico di non offrire la serranda di taratura, al contrario dell'aggiudicataria, che ha invece risposto affermativamente e si è quindi guadagnata 1 punto, la valutazione va esente da critiche. L'esigenza della serranda era del resto precisamente indicata nel bando di concorso (E-6.2.3). Come premesso, l'insorgente è ora malvenuto a mettere in dubbio l'utilità di questa componente, non avendo contestato il bando. Per la stessa ragione, non si entra neppure nel merito delle generiche critiche dell'insorgente sulla bontà degli elementi di valutazione, secondo cui occorrerebbe considerare piuttosto i materiali, le qualità e le finiture.
4.2.2. Tra gli aspetti valutati nell'ambito del sotto criterio 3.2 vi erano le dimensioni monitor a parete. In relazione a questo parametro l'offerta dell'aggiudicataria ha ottenuto una valutazione migliore (2) rispetto al ricorrente (1). Quest'ultimo sostiene che l'offerta dell'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per aver proposto la fornitura di due monitor anziché uno, scostandosi in modo inammissibile dalle esigenze del capitolato.
Gli atti di gara a questo proposito prevedevano quanto segue.
E-6.2.6. Modulo alloggiamento computer a parete
In ogni sala operatoria deve essere previsto un modulo vetrato ad incasso per l'alloggiamento monitor PC per la gestione delle immagini e applicativi di sala, progettato per il montaggio a filo parete del sistema di prefabbricazione.
La parte anteriore deve essere costituita da vetro non riflettente nero di sicurezza (ESG). Protezione IP65 contro la penetrazione di sporco e liquidi.
Workstation infermieristica per la gestione delle immagini ed applicativi di sala operatoria, da installarsi a parete incassata nel pannello alloggiamento computer di sala, composta da PC con monitor integrato da almeno 24” LCD con LED backlight. La workstation gestionale deve poter richiamare le immagini ed i dati paziente provenienti da sistemi informativi ospedalieri e dal sistema d'integrazione di sala operatoria.
Il modulo deve essere dotato di tastiera basculante con touchpad waterproof in materiale sanificabile.
Sotto la tastiera deve essere previsto un piano di appoggio basculante integrato con la parete e facilmente manovrabile, adatto a sopportare un carico di almeno 80 kg.
L'aggiudicataria ha offerto un monitor da 24” e uno schermo aggiuntivo di 55”, come complemento alla workstation infermieristica, posizionato a fianco del monitor principale della workstation. Il committente ha ritenuto che tale aggiunta vada a integrare e semplificare l'utilizzo dello schermo principale. L'aggiudicataria soggiunge che tale opzione permette di visualizzare i contenuti digitali in uno schermo più ampio e offre la possibilità di duplicare la visualizzazione dei contenuti digitali in due schermi contemporaneamente. La tesi dell'insorgente non può essere seguita. Non si può infatti rimproverare al committente di non aver escluso l'offerta per aver proposto una workstation con due schermi, anziché uno, senza impatto negativo sulla funzionalità della struttura e senza disattendere le dimensioni minime richieste. La stazione appaltante non ha fatto uso scorretto del proprio potere di apprezzamento mantenendo in gara l'offerta dell'aggiudicataria. Né le generiche critiche del ricorrente, che non si confronta pienamente con il giudizio espresso dalla stazione appaltante, permettono di censurare la valutazione concretamente operata in relazione a questo parametro tecnico. Giudizio che non appare d'acchito manifestamente insostenibile, già solo per le dimensioni maggiori (55”) del secondo schermo proposto dall'aggiudicataria, rispetto a quelle del ricorrente (32”).
4.3. Per il sotto criterio 3.3 (caratteristiche funzionali dei sistemi di prefabbricazione pareti e soffitti), il committente ha assegnato la nota 6 all'offerta dell'aggiudicataria e la nota 4 a quella del Consorzio ricorrente, dopo aver valutato ogni voce del questionario tecnico. Un primo punto di vantaggio a favore dell'aggiudicataria è dovuto allo spessore delle guarnizioni di raccordo/tenuta tra i pannelli. L'aggiudicataria ha infatti dichiarato uno spessore di 4 mm, contro i 5 del ricorrente. Pure in relazione alla possibilità di sanificare i canali di ripresa, il Consorzio ha ottenuto la nota 1, mentre l'aggiudicataria la nota 2. Tale differenza è stata giustificata dal committente con il motivo che il pannello del Consorzio è fissato con viti, mentre quello di CO 1 è a incastro, rendendo agevole la rimozione dello stesso per la pulizia. Le predette valutazioni si basano su dati oggettivi relativi alla prestazione tecnica della struttura e appaiono pertanto sostenibili.
4.4. Con riferimento al sotto criterio 3.4 (porte e automatismi), l'insorgente contesta la valutazione in relazione al parametro protezione anti X, per cui gli è stata assegnata la nota 0, contro la nota 1 attribuita all'aggiudicataria. I concorrenti erano tenuti ad indicare questo dato nel questionario tecnico nella sezione corrispondente, formulata come segue.
Specifiche tecniche richieste
Unità di misura
Proposta
protezione anti X
Pb equivalente
Il ricorrente ha indicato un valore dello spessore per la radioprotezione di 0.29mm, mentre l'aggiudicataria quello di 1mm. L'insorgente sostiene che il bando di concorso esigeva uno spessore minimo di 1mm (pos. E-6.6), di conseguenza, il valore indicato di 0.29mm era da intendere quale valore superiore dato dal materiale stesso, sicché lo spessore totale di radioprotezione risulterebbe corrispondere a 1.29mm. Tale tesi appare del tutto fantasiosa e non può trovare accoglimento. Dalla formulazione del questionario tecnico non vi era nessun elemento che potesse indurre i concorrenti a pensare che avrebbero dovuto indicare il valore dello spessore eccedente il millimetro, anziché quello totale. Trattandosi di un'indicazione inequivocabile, nemmeno si può rimproverare al committente di non avere richiesto delucidazioni in merito al Consorzio. La valutazione dell'Ente appaltante, che premia l'offerta con un valore di protezione ai raggi X superiore, è senz'altro sostenibile.
4.5. In relazione al sotto criterio 3.5 (qualità dell'impianto di ricircolazione) le offerte hanno ricevuto lo stesso punteggio complessivo. L'insorgente ritiene, da un lato, di offrire un prodotto migliore. Dall'altro lato sostiene che in relazione a questo aspetto, l'offerta dell'aggiudicataria non sarebbe conforme, siccome il plafone aspirerebbe l'aria direttamente a soffitto e non rispetterebbe pertanto la direttiva SITC SWKI VA 105-01 (08/2015), citata negli atti di gara (cfr. capitolato, pos. D-1. Rispetto delle norme). L'offerta dell'aggiudicataria meriterebbe quindi l'esclusione. Il committente e l'aggiudicataria difendono invece la conformità della soluzione proposta con le normative applicabili. L'insorgente non apporta elementi per dimostrare che l'impianto progettato dall'aggiudicataria non rispetti la citata direttiva. Nemmeno lo studio da questo prodotto sub doc. B è atto a dimostrare alcunché. Non vi è infatti alcun'analisi del sistema concretamente offerto dall'aggiudicataria che attesti il mancato rispetto della normativa. Non sussiste pertanto alcun motivo di dubitare dell'attendibilità delle spiegazioni tecniche fornite dall'aggiudicataria, che ha garantito il funzionamento del sistema in conformità della citata norma. L'esclusione dell'offerta non entra perciò in discussione. Infine, quanto deduce l'insorgente dallo studio versato agli atti, ossia che un sistema (come quello da esso proposto) di aspirazione dell'aria simmetrica in basso sarebbe in ogni caso migliore ad un'aspirazione dell'aria simmetrica in altro [recte alto] non impone una valutazione migliore della sua offerta in relazione al sotto criterio 3.5. Infatti, un simile parametro non è contemplato nel questionario tecnico. Da respingere è pure la censura rivolta contro la nota assegnata per la sezione abbattimento termico. Avendo l'aggiudicataria indicato un valore di 9kW a fronte dei 7kW dell'insorgente, la valutazione migliore è sostenibile.
4.6. L'insorgente critica la valutazione del sotto criterio 4.1 (caratteristiche generali degli stativi pensili per anestesia, chirurgia e supporto monitor), dove l'aggiudicataria ha ottenuto una valutazione migliore. Esso contesta in particolare la nota (2) ottenuta dall'aggiudicataria per la sezione numero di prese elettriche. La censura va d'acchito respinta in quanto la soluzione proposta dall'aggiudicataria prevede un numero maggiore di prese elettriche, che il committente ha ritenuto costituire un vantaggio senza incorrere in un uso scorretto del suo potere di apprezzamento.
4.7. Infine, con riferimento al sotto criterio 4.2 (caratteristiche funzionali degli stativi pensili per anestesia, chirurgia e supporto monitor) il Consorzio contesta la valutazione del committente per la sezione portata utile al braccio. Avendo l'insorgente previsto una portata di 150 kg contro i 240 dell'aggiudicataria, il punteggio maggiore è tutt'altro che insostenibile.
Viene valutata l'offerta dell'offerente in merito al piano di formazione ed affiancamento del personale all'uso corretto e sicuro delle forniture installate, da attuarsi a seguito del collaudo. Il piano di formazione deve includere:
formazione per utenti base (personale utilizzatore della sala);
formazione per utenti esperti (figure operanti nel blocco operatorio specializzate nella predisposizione e utilizzo della sala);
formazione per utenti tecnici (personale tecnico del committente addetto alle operazioni di manutenzione).
Per ciascuna delle suddette tipologie di formazione, la nota viene attribuita secondo le regole riportate nella seguente tabella, in funzione delle informazioni riportate nella relazione descrittiva che gli offerenti come da richiesta dell'Allegato 12 “Indicazioni sulla compilazione della relazione descrittiva del piano di formazione agli utenti” avranno l'obbligo di redigere e presentare in sede di offerta:
Il piano di formazione proposto risulta completo e flessibile e presenta caratteristiche particolarmente vantaggiose per modalità di erogazione, durata, argomenti e disponibilità di figure di affiancamento
nota
6
Il piano di formazione proposto soddisfa le esigenze richieste senza particolari riserve
nota
4
Il piano di formazione proposto presenta riserve o carenze
nota
2
Nessuna indicazione
nota
1
L'allegato 12 precisava i concorrenti avrebbero dovuto accludere all'offerta una relazione descrittiva di 20-30 pagine, con i seguenti contenuti, che sarebbero poi stati oggetti di valutazione:
Nella relazione, per ciascuna delle tre tipologie di formazione il concorrente deve indicare con opportuno livello di dettaglio:
forniture oggetto dell'appalto per le quali viene garantita la formazione (ed es. sistema di videorouting, ecc.);
modalità di erogazione della formazione pratica e teorica;
argomenti trattati;
tempi del piano di formazione con indicazione della durata minima prevista;
specificazione di nome, ditta di appartenenza e qualifica delle figure abilitate e messe a disposizione per la formazione/affiancamento;
altre eventuali informazioni integrative che il concorrente reputa necessario inserire in relazione per meglio descrivere la propria proposta di formazione.
In sede di verifica delle offerte, all'insorgente è stato chiesto di integrare la relazione descrittiva del piano di formazione con i seguenti dettagli: modalità di erogazione della formazione, argomenti trattati, specificazione di nome, ditta di appartenenza e qualifica delle figure abilitate e messe a disposizione per la formazione e l'affiancamento (cfr. scritto del 3 maggio 2022). Informazioni che la ditta ha fornito con scritto del 13 maggio 2022. L'ente appaltante ha assegnato al ricorrente la nota 4 e all'aggiudicataria la nota 6, dopo aver considerato che il piano di formazione di CO 1 era articolato e descritto nel dettaglio, rispettando appieno le indicazioni del bando, mentre quello del Consorzio era di scarsa qualità e descritto in maniera superficiale senza rispettare appieno le indicazioni del capitolato. Dopo aver sottolineato che nel piano allegato all'offerta del ricorrente mancava l'indicazione delle figure abilitate e messe a disposizione per la formazione e l'affiancamento, oltre a quella degli argomenti trattati, il committente ha confrontato i due piani di formazione, con le integrazioni apportate dal Consorzio. Esso ha quindi concluso che quello di CO 1 è di qualità maggiore, indicando nel dettaglio gli argomenti trattati e le modalità di erogazione, distinguendo tra parte teorica e pratica. Il piano di CO 1 fornisce inoltre le possibili operazioni di fìrstlevel support possibili una volta completata la formazione da parte del personale tecnico. CO 1 garantisce un tempo maggiore per la formazione rispetto a quanto offerto da RI 3 (…) per ogni fornitura. CO 1 offre un periodo di affiancamento dopo il «go live» di 7 giorni (garantendo una valutazione riassuntiva), mentre RI 3 garantisce un'assistenza di 1-3 giorni.
La valutazione dell'offerta dell'insorgente con la nota 4 (il piano di formazione proposto soddisfa le esigenze richieste senza particolari riserve) appare perfino generosa. Infatti, le carenze presenti nella versione del piano di formazione originariamente annesso all'offerta avrebbero senz'altro potuto comportare l'attribuzione della nota 2 (il piano di formazione proposto presenta riserve o carenze). Le informazioni integrate successivamente alla scadenza del termine per la consegna delle offerte non avrebbero infatti dovuto essere prese in considerazione, dal momento che la completezza del piano di formazione costituiva essa stessa un elemento di valutazione del criterio di aggiudicazione contestato. Se nell'ambito della sua facoltà di indagine il committente aveva il diritto di chiedere chiarimenti o precisazioni all'offerente, la valutazione doveva avvenire sulla base del piano di formazione presentato con l'offerta, la cui modifica dopo il termine di consegna resta inammissibile. Già per questo motivo, l'insorgente non può sperare in una nota migliore di quella ottenuta. In ogni caso, nemmeno tenendo conto delle informazioni fornite in seguito il giudizio del committente appare lesivo del diritto: occorre dare atto a quest'ultimo che la (vera e propria) relazione presentata dall'aggiudicataria è articolata e descrive nei particolari gli obiettivi e le modalità di erogazione della formazione, mentre il piano del ricorrente è uno schema, rappresentato su una pagina, limitato all'essenziale. Le considerazioni dell'ente appaltante sul livello di dettaglio del piano di formazione presentato dall'aggiudicataria, così come sul tempo dedicato alla formazione, non sono affatto insostenibili.
Le censure dell'insorgente rivolte contro la valutazione del sotto criterio 6.2 (organizzazione del servizio dopo vendita) vanno d'acchito respinte in quanto non sufficientemente motivate. L'offerta del Consorzio ha in ogni caso ottenuto più punti rispetto a quella dell'aggiudicataria.
Anche in relazione al criterio legato alle referenze, per il quale entrambi gli offerenti hanno ricevuto il massimo dei punti, l'insorgente propone una censura alquanto generica. Sostiene di meritare un punteggio maggiore potendo vantare più referenze in Svizzera rispetto all'aggiudicataria. Sennonché, il luogo di esecuzione dell'oggetto di referenza non costituiva un parametro di valutazione annunciato negli atti di gara, che tenevano conto invece del numero delle referenze, della loro complessità e del livello tecnico-quantitativo.
Il ricorrente contesta il punteggio attribuito alle offerte per il criterio di aggiudicazione tempi. Sostiene che l'aggiudicataria avrebbe a torto omesso di inserire, nel suo programma lavori, le tempistiche necessarie al committente per l'esecuzione di opere di sua spettanza, che andavano invece conteggiate. Il numero di giorni da questa indicato in offerta non sarebbe pertanto realistico.
8.1. Il capitolato prevedeva la seguente regola di gara (pos. C-2.3).
C-2. 3. 1. Tempi di esecuzione dell'appalto
L'esecuzione dell'appalto dovrà seguire la tempistica di realizzazione dei siti di installazione descritti al successivo capitolo E., paragrafo E-1 .; l'esecuzione delle opere e forniture sono previste nell'arco temporale di 5 anni a decorrere dalla data di aggiudicazione.
La durata dell'appalto comprenderà tre fasi operative, ognuna delle quali sarà avviata dal responsabile del dossier:
FASE 1 - progettazione costruttiva edile ed impiantistica (Tx1);
FASE 2 - opere di realizzazione e montaggio sale operatorie (Tx2);
FASE 3 - fornitura, allestimento tecnologico e messa in servizio (Tx3).
La durata complessiva delle tre fasi (Tx1 +Tx2 + Tx3) che dovranno essere quantificate singolarmente non dovrà essere superiore a 150 giorni solari, continuativi consecutivi (compresi domeniche e festivi).
L'offerente, in entrambe le situazioni, dovrà identificare in modo chiaro e preciso l'inizio e la fine di ciascuna fase di realizzazione, tenendo conto delle condizioni sotto esplicitate:
alla consegna della documentazione costruttiva edile ed impiantistica, a conclusione della fase di progettazione (FASE 1), il committente procederà alla verifica e all'approvazione del progetto entro il termine di 10 giorni solari consecutivi. Ritardi nella consegna della documentazione o incompletezza della documentazione che possano pregiudicare l'approvazione del progetto entro il termine stabilito, non potranno essere motivo di richiesta di proroga o di ritardi nell'esecuzione;
la FASE 2 e la FASE 3 decorrono dalla data di approvazione del progetto da parte del responsabile del dossier e dovranno tener conto delle opere di finitura edile (posa della pavimentazione della sala) ed impiantistica (allacciamenti agli impianti e regolazione) di competenza del committente, oggetto di altro appalto che si stimano in 15 giorni solari intercorrenti tra il termine dei lavori di prefabbricazione delle sale operatorie (FASE 2) e l'allestimento tecnologico e messa in funzione delle forniture (FASE 3);
stante la complessità dell'appalto, le tre fasi operative dovranno essere programmate ed eseguite tenendo conto altresì:
· della necessità di pianificare l'esecuzione (all'interno della FASE 3) di tutte le verifiche e prove funzionali, previste dall'assuntore per la consegna delle sale operatorie correttamente funzionanti, in maniera tale da non compromettere le scadenze finali della messa in servizio e velocizzare le successive operazioni amministrative e i collaudi interni ed esterni (verifiche di enti terzi) che il committente eseguirà ad opera consegnata (si veda a tal proposito il successivo capitolo E, punto E-8. 3);
· delle potenziali interferenze e necessità di coordinamento tra diversi soggetti coinvolti, in virtù della contestuale presenza di più imprese all'interno della medesima area di lavoro;
· della necessità di limitare il più possibile l'impatto dei lavori sulla regolare attività sanitaria dei due ospedali in tutte le fasi fino a completa conclusione dell'appalto.
L'identificazione di dettaglio dei tempi di esecuzione dell'appalto nelle tre fasi operative dovrà avvenire nel pieno rispetto delle condizioni sopra esplicitate, che non potranno essere dunque causa di ritardi e/o sovrapposizioni nella realizzazione dei lavori. l tempi per la FASE 1, la FASE 2 e la FASE 3 (Tx1, Tx2 e Tx3) vanno indicati nell'apposita sezione dell'allegato 8 “Modulo di offerta”.
Per la valutazione dei tempi di esecuzione dell'appalto si applica la seguente tabella:
Se Tx < (0.8 * Tm)
nota
6
Tx compreso tra (0.95 * Tm) e (0.8 * Tm)
nota
5
Tx compreso tra (1.05 * Tm) e (0.95 * Tm)
nota
3
Tx compreso tra (1.1 * Tm) e (1.05 * Tm)
nota
2
Se Tx > (1.1 * Tm)
nota
1
Tx = Tempo previsto dal concorrente, corrispondente alla somma di Tx1, Tx2 e Tx3
Tè = Tempo effettivamente impiegato dal concorrente
Tm = Tempo medio tra i concorrenti in gara
In caso di ritardo per rapporto ai tempi di realizzazione previsti, il committente si riserva di applicare una penalità calcolata su questa base, CHF/giorno: Penalità = (Importo offerto/ Tx) * (Te-Tx)/Tx.
8.2. Nell'apposito spazio del modulo d'offerta, l'insorgente ha indicato di impiegare complessivamente 114 giorni per l'esecuzione della commessa, l'aggiudicataria 120 per entrambe le sue offerte (principale e variante). Tutte e tre le offerte hanno ottenuto la nota 3, ossia 21 punti. Le regole di gara non sono del tutto inequivocabili sul quesito di sapere se i periodi occorrenti al committente per lo svolgimento di alcune prestazioni (10 giorni per l'approvazione del progetto e 15 giorni per opere di finitura) vadano conteggiate nella tempistica richiesta. Da un lato, dalla descrizione di cui alla pos. C-2.3.1 sembra che le fasi inizino solo quando il committente ha terminato i propri compiti; la precisazione che le fasi 2 e 3 debbano tenere conto delle opere di finitura edile e impiantistica di competenza dell'ente appaltante crea invece ambiguità, dal momento che non è indubbio se i concorrenti debbano considerare queste incombenze solo per la pianificazione del lavoro o se siano tenuti a conteggiare i giorni all'interno delle fasi. D'altro canto invece, dalla rappresentazione grafica inserita dal committente, sembra che i giorni di lavoro riservati allo stesso siano parte integrante della fase 2, rispettivamente della fase 3. I concorrenti hanno interpretato in modo diverso tali regole di gara, come emerge dai rispettivi programmi lavoro allegati alle offerte. Nel programma lavori dettagliato, la deliberataria ha rappresentato anche i periodi occorrenti al committente per le proprie incombenze. Più precisamente, ha riservato 10 giorni per l'approvazione del progetto prima della fase 2, e 15 giorni per la posa di pavimentazione e allacciamenti prima della fase 3. Le tempistiche risultano conformi a quanto indicato dal capitolato, sia per quanto attiene al numero di giorni, sia al momento in cui sono state previste. Essa ha poi conteggiato soltanto i giorni previsti per i lavori di propria spettanza e li ha inseriti nell'apposita tabella, giungendo a un totale di 120 giorni (10 per la fase 1, 88 per la fase 2 e 22 per la fase 3). Il Consorzio ricorrente ha invece indicato di impiegare 17 giorni per la fase
8.3. Poste queste considerazioni, occorre dare atto al ricorrente che le due offerte su questo punto non sono paragonabili. Seguendo la tesi dell'insorgente, occorre aggiungere 25 giorni alle tempistiche indicate dall'aggiudicataria sia in relazione all'offerta principale sia alla variante (10 giorni per la fase 2 e 15 per la fase 3) che passano quindi da 120 a 145 giorni. Allo stesso modo vanno però pure aggiunti 15 giorni ai 114 indicati dall'insorgente, che ha omesso di considerare il tempo utile al committente per le sue incombenze all'inizio della fase 3, nonché i tre giorni per l'esecuzione delle verifiche da effettuare prima della consegna. Il tempo totale di cui all'offerta dell'insorgente ammonta quindi a 132 giorni. Applicando il metodo di valutazione sopra descritto si ottengono i seguenti parametri.
Tempi (Tx)
Media (Tm)
CO 1 (principale)
145
141
CO 1 (variante)
145
RI 3
132
0.80 x 141
= 112.8
< 112.8
Nota 6
0.95 x 141
= 134.0
Tra 112.8 e 134.0
Nota 5
1.05 x 141
= 148.1
Tra 134.0 e 148.1
Nota 3
1.10 x 141
= 155.1
Tra 148.1 e 155.1
Nota 2
155.1
Nota 1
Sulla base di questa scala di valutazione, l'insorgente ottiene la nota 5 (a cui corrispondono 35 punti), mentre la CO 1 la nota 3 (ossia 21 punti). Se per CO 1 il punteggio rimane invariato, per il ricorrente vi è un aumento di 14 punti che lo porta a totalizzarne 531. Le due offerte ottengono quindi identico punteggio. In questo caso, le regole di gara prevedono che la graduatoria è allestita favorendo l'offerta con il prezzo migliore. Di conseguenza, il primo posto in classifica resta all'offerta principale di CO 1.
9.2. Giusta l'art. 5 lett. a LCPubb il committente può aggiudicare la commessa oggetto del concorso unicamente a offerenti che garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte, del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti per categoria di arti e mestieri e/o i contratti nazionali mantello. La norma sancisce un criterio d'idoneità di carattere generale, volto a garantire le conquiste sociali e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto dumping sociale (cfr. messaggio n. 4806 del 28 ottobre 1998 del Consiglio di Stato concernente l'adozione della LCPubb, commento ad art. 5). Accanto a questo scopo di politica sociale, la norma tende inoltre ad assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo loro di trarre indebiti vantaggi dalle inadempienze degli obblighi in questione (cfr. STA 52.2011.2 del 27 gennaio 2011; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/ Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo 2013, n. 514 segg.). I concorrenti che non rispettano i principi sanciti dalla disposizione di cui trattasi vanno esclusi dall'aggiudicazione (vedi art. 25 lett. c LCPubb; cfr. fra le tante: STA 52.2018.281 del 3 settembre 2018 consid. 3.1).
9.3. Riallacciandosi all'art. 5 lett. a LCPubb, l'art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP prescrive di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:
a) AVS/AI/IPG/AD;
b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
c) SUVA o istituto analogo;
d) Cassa pensione (LPP);
e) Imposte alla fonte;
f) Imposte federali, cantonali e comunali;
g) Imposte sul valore aggiunto (IVA);
h) Pensionamento anticipato (PEAN);
i) Contributi professionali.
L'art. 39 cpv. 2 RLCPubb/CIAP soggiunge che il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un contratto normale di lavoro deve essere comprovato con l'attestazione del competente organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell'equivalenza con i contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell'offerente.
9.3. L'art. 7a cpv. 1 RLCPubb/CIAP prevede che alle commesse internazionali si applicano tutte le norme del regolamento, con alcune particolarità. Tra queste, il cpv. 4 della norma prescrive che l'offerente estero deve produrre le dichiarazioni e la documentazione di cui all'art. 39 con gli equivalenti documenti del suo paese di sede o domicilio muniti di attestazione di autenticità da parte di un'autorità estera riconosciuta secondo le norme del diritto internazionale. L'offerente estero, soggiunge il cpv. 5, deve inoltre dimostrare, per la commessa in questione, il rispetto delle medesime condizioni di lavoro (segnatamente contratti collettivi di lavoro, contratti normali e, in loro assenza, condizioni usuali del ramo professionale) in vigore nel Cantone Ticino.
9.4. Per principio, le offerte inoltrate senza le dichiarazioni richieste dall'art. 39 cpv. 1 e 2 RLCPubb/CIAP o munite di documenti privi di validità non sono da considerare incomplete. Queste dichiarazioni, attestanti fatti oggettivi, non riguardano in effetti l'offerta in quanto tale, ma l'idoneità generale del concorrente, che non ha alcun potere di disposizione sul loro contenuto. Nella loro produzione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte non sono pertanto ravvisabili gli estremi di una modifica dell'offerta, atto - quest'ultimo - notoriamente inammissibile.
9.5. L'aggiudicataria ha designato quale subappaltatore, tra gli altri, la ditta __________, con sede in Italia. In effetti, per questa azienda non risulta l'attestazione del pagamento dei contributi professionali. Da uno scambio di corrispondenza elettronica tra l'offerente e il committente sembra tuttavia che i dipendenti della ditta siano sottoposti al contratto nazionale di lavoro del settore metalmeccanico. Il committente avrebbe pertanto dovuto richiedere alla concorrente la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei contributi professionali da parte del subappaltatore. Su questo punto il ricorso va quindi accolto e gli atti rinviati al committente affinché assegni un termine alla CO 1 per produrre il documento mancante, rispettivamente per attestare il mancato obbligo contributivo, ed emani una nuova decisione.
9.6. Secondo l'insorgente, l'offerta dell'aggiudicataria sarebbe pure da ritenere incompleta siccome non vi sarebbe alcuna attestazione che dimostri il rispetto delle medesime condizioni di lavoro in vigore nel Cantone Ticino, come esatto dall'art. 7a cpv. 5 RLCPubb/CIAP. La norma richiede agli offerenti esteri, nell'ambito di commesse internazionali, di provare il rispetto dei contratti collettivi o normali di lavoro vigenti in Ticino, rispettivamente, in assenza di tali contratti, di dimostrare l'uso delle condizioni usuali nel ramo professionale. Innanzitutto, occorre rilevare che la norma non è precisa, nella misura in cui non indica le modalità con cui una ditta con sede all'estero debba dimostrare il rispetto delle predette condizioni di lavoro. Difficilmente ciò può avvenire a cura delle commissioni paritetiche che abitualmente rilasciano attestazioni di conformità con i disposti dei contratti collettivi di lavoro alle ditte locali (cfr. art. 7 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). Si tratterebbe infatti di eseguire una verifica su strutture aziendali fondate su un ordinamento giuridico diverso da quello svizzero. Ancor più difficile, sia per il concorrente da apportare sia per il committente da verificare, sembra essere la dimostrazione del rispetto delle usuali condizioni di lavoro nei rami professionali dove non vige alcun contratto collettivo o normale di lavoro. Occorre quindi concludere che l'esigenza posta dall'art. 7a cpv. 5 RLCPubb/CIAP condurrebbe sostanzialmente a precludere l'accesso alle ditte estere alle commesse internazionali, in violazione di norme di diritto di rango superiore (in particolare il divieto di discriminazione derivante dall'accordo riveduto sugli appalti pubblici concluso il 15 aprile 1994; AAP; RS 0.632.231.422, cfr. art. IV AAP). D'altro canto, la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999 (LDist; RS 823.20) disciplina le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un datore di lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera, nonché il controllo dei datori di lavoro. Sarà quindi compito delle autorità preposte al controllo secondo i disposti della LDist vegliare affinché i lavoratori concretamente distaccati nell'ambito dello svolgimento della commessa ricevano il trattamento corretto. Ciò garantisce in misura sufficiente il rispetto delle condizioni minime di lavoro per il personale impiegato per lo svolgimento della commessa.
Considerato tutto quanto precede, non appare affatto lesiva del diritto l'ammissione, da parte del committente, dell'autocertificazione prodotta dall'aggiudicataria.
Visto quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto e gli atti ritornati al committente per nuova decisione, ai sensi del consid. 9.5.
La tassa di giustizia è posta a carico del committente, dell'aggiudicataria e della ricorrente in ragione di un terzo ciascuno (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Le ripetibili sono compensate (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 13 luglio 2022 con cui l'Ente Ospedaliero Cantonale ha deliberato il mandato per la progettazione esecutiva, la fornitura la posa e la messa in esercizio di sale operatorie alla CO 1 è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico del Consorzio ricorrente, dell'CO 1 e del committente in ragione di fr. 2'000.- ciascuno. Al ricorrente è restituito l'anticipo versato in eccesso. Le ripetibili sono compensate.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
CO 1 1 patrocinata da: PA 2 2. CO 2 2 patrocinato da: PA 3 3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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