AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2022.405
Data decisione, Autorità: 02.03.2023, TRAM
Titolo: Commessa pubblica. Interpretazione di una regola di gara
Incarto n. 52.2022.405
Lugano 2 marzo 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2022 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 18 novembre 2022 del Municipio del Comune di CO 2 che, in esito al pubblico concorso per l'aggiudicazione delle opere di impresario forestale relative al progetto selvicolturale per i boschi di protezione __________ - comparto __________, ha deliberato la commessa all'CO 1;
ritenuto, in fatto
A. Il 28 luglio 2022 il Municipio del Comune di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100), per aggiudicare le opere di impresario forestale relative al progetto “boschi di protezione __________: comparto __________” (FU n. 143 del 28/ luglio 2022 pag. 6).
Il bando di concorso annunciava che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione:
Prezzo 40%
Attendibilità dell'offerta 20%
Organizzazione del cantiere e dei lavori 25%
Referenze ed esperienza per lavori analoghi 7%
Formazione apprendisti 5%
Perfezionamento professionale 3%
In relazione al criterio delle referenze, il capitolato d'appalto prescriveva quanto segue (cfr. pos. 224.200, pag 16):
“Referenze ed esperienza dell'impresa forestale per lavori analoghi”
Con lavori analoghi si intendono interventi selvicolturali di taglio ed esbosco in boschi di protezione di latifoglie con pericolo di caduta di sassi, soprastanti zone abitate, infrastrutture ferroviarie o strade cantonali o federali e con un volume minimo di 500 m3 di legname tagliato.
Nel caso in cui la referenza fosse stata eseguita dalla ditta nell'ambito di un consorzio fa stato la percentuale del lavoro (prestazione) eseguito dalla ditta in seno al consorzio. Nell'eventualità in cui la percentuale di quota della ditta in seno al consorzio non fosse definita sarà applicata la media aritmetica.
Nota 6 Per la realizzazione di 4 o più lavori analoghi eseguiti dall'impresa negli ultimi 5 anni
Nota 5 Per la realizzazione di 3 o più lavori analoghi eseguiti dall'impresa negli ultimi 5 anni
Nota 4 Per la realizzazione di 1 o 2 lavori analoghi eseguiti dall'impresa negli ultimi 5 anni
Nota 3 Nessun lavoro analogo eseguito dall'impresa negli ultimi 5 anni.
Ogni referenza deve essere attestata da un certificato rilasciato dall'Ufficio Forestale competente, con indicato:
Committente e nome del progetto/ubicazione;
Anno dell'esecuzione;
Mc tagliati ed esboscati;
La percentuale d'esecuzione in proprio o in consorzio.
Senza questa dichiarazione scritta e completa nelle informazioni richieste, la referenza non è considerata valida.
I concorrenti erano tenuti a indicare le proprie referenze compilando una tabella, con i seguenti dati (allegato 5 del fascicolo di gara):
Anno/periodo;
Nome dell'impresa;
Nome del progetto (specificare se i lavori sono stati realizzati nell'ambito di un consorzio) e descrizione dei lavori eseguiti;
Volume lavoro totale consuntivato (m3 legname);
Percentuale dell'impresa in caso di consorzio;
Nome e n. tel. della persona di contatto per referenze.
B. Al committente sono giunte sette offerte, di importi compresi tra fr. 279'575.28 e fr. 486'857.83. Esso ha in prima battuta assegnato la commessa alla RI 1, per poi revocare la delibera una volta accortosi di aver commesso un errore aritmetico nell'ambito della valutazione delle offerte. Stilata la nuova graduatoria, il Municipio ha aggiudicato l'appalto alla CO 1, giunta al primo rango con un'offerta di fr. 313'079.89 che ha totalizzato 5.41 punti.
C. Contro la predetta decisione insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo l'RI 1, seconda classificata con un'offerta di fr. 340'004.76 a cui è stato assegnato un punteggio di 5.35. Contesta la valutazione del committente in relazione al criterio di aggiudicazione legato alle referenze: meriterebbe la nota 6 anziché 5, ciò che lo porterebbe a primeggiare la graduatoria. Il committente avrebbe infatti erroneamente tenuto conto solo in misura parziale delle referenze relative a opere eseguite in consorzio.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il committente e l'aggiudicataria, sostenendo che la regola di gara è stata applicata in modo corretto e conformemente a quanto avviene usualmente in concorsi analoghi.
E. Con il successivo scambio di scritti le parti ribadiscono le proprie tesi. L'Ufficio di vigilanza delle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non ha presentato osservazioni.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza assumere prove (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo trasmesso dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti permettono al Tribunale di determinarsi con cognizione di causa.
In materia di commesse pubbliche il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del potere di apprezzamento, e l'accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 38 cpv. 1 e 2 LCPubb). Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o alla proporzionalità. In altre parole, l'autorità giudiziaria esamina liberamente se il committente ha applicato in modo corretto la legislazione determinante. In tale contesto, quando il diritto materiale lascia a quest'ultimo un ampio potere di apprezzamento, ciò che è il caso in particolare nella fase di valutazione e di confronto delle offerte, così come nell'interpretazione dei criteri che ha esso stesso formulato, il giudice deve tuttavia badare a non interferire indebitamente nella libertà di decisione del committente. L'autorità giudiziaria non deve infatti sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'ente appaltante riguardo all'aggiudicazione di una commessa pubblica, perché in tal caso adotterebbe un giudizio di opportunità esaminando l'adeguatezza della decisione, e ciò non le è consentito. Ciò, in pratica, può essere equiparato ad un controllo limitato all'arbitrio (DTF 141 II 353 consid. 3; STA 52.2017.105 del 26 settembre 2017 consid. 3; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61).
La ricorrente contesta l'interpretazione data dal committente alla regola di gara che definisce il metodo di calcolo del criterio di aggiudicazione referenze per lavori analoghi, in particolare il passaggio di seguito riportato (cfr. supra consid. A), e la conseguente valutazione delle proprie referenze concernenti lavori svolti in consorzio.
Con lavori analoghi si intendono interventi selvicolturali di taglio ed esbosco in boschi di protezione di latifoglie con pericolo di caduta di sassi, soprastanti zone abitate, infrastrutture ferroviarie o strade cantonali o federali e con un volume minimo di 500 m3 di legname tagliato.
Nel caso in cui la referenza fosse stata eseguita dalla ditta nell'ambito di un consorzio fa stato la percentuale del lavoro (prestazione) eseguito dalla ditta in seno al consorzio. Nell'eventualità in cui la percentuale di quota della ditta in seno al consorzio non fosse definita sarà applicata la media aritmetica.
3.1. È usuale che i bandi di concorso pubblici prevedano regole che facciano in modo di tenere adeguatamente conto dell'apporto concreto dell'offerente nella prestazione indicata come referenza se questa è stata fornita nell'ambito di un consorzio. Esistono sia clausole che fanno dipendere l'ammissibilità di una referenza dalla dimostrazione del contributo effettivo che questo ha fornito, sia regole di gara che prevedono che le referenze conseguite da un concorrente in quanto membro di un consorzio possono essere ponderate in base al suo grado di partecipazione in quel consorzio (cfr. STA 52.2016.75 del 4 maggio 2016 consid. 2.3). a titolo di esempio, si possono citare due condizioni di gara tratte da casi esaminati dal Tribunale. La prima, in cui il committente aveva fatto dipendere la validità della referenza in base al valore dell'opera attribuibile alla quota parte dell'offerente, è la seguente (STA 52.2020.474 del 25 febbraio 2021 consid. 5.1):
Si richiede la compilazione della tabella referenze contenuta nel fascicolo “dichiarazioni dell'offerente” indicando l'elenco dei lavori simili svolti direttamente dall'offerente negli ultimi 5 anni, il cui importo di ogni singolo oggetto sia superiore a CHF 100'000.- per i lavori di posa di condotte o tracciati e sia superiore a CHF 30'000.- per i lavori relativi alle cabine di trasformazione. Fa stato la data della fattura finale.
Sono ammesse le referenze per lavori fatti in consorzio solamente se la quota percentuale di partecipazione nel consorzio supera il valore soglia fissato. In caso di consorziamento deve essere allegato il giustificativo relativo alla quota di consorziamento. In assenza di tale documento la referenza non sarà ritenuta valida.
La seconda regola di gara, formulata allo scopo di ponderare le referenze in base alla partecipazione del Consorzio, è stata inserita in un bando di concorso per la fornitura di cippato di legna che prevede una condizione molto simile a quella oggetto della presente vertenza, ma il cui senso è esplicitato con un esempio posto tra parentesi (STA 52.2021.305 del 7 ottobre 2021 consid. A):
Nel caso di fornitura all'interno di un Consorzio fa stato la percentuale di partecipazione al Consorzio (esempio: se l'offerente partecipa ad un consorzio nella misura del 50% sarà riconosciuto il valore corrispondente a 0.5 centrali).
3.2. L'Ente appaltante ha preso in considerazione cinque delle sette referenze addotte dalla ricorrente e le ha valutate ponderando le referenze riferite a lavori svolti in consorzio in base al grado di partecipazione dell'offerente in seno al medesimo:
Nome impresa
Volume lavoro totale (m3 legname)
% impresa in caso di consorzio
Punti referenza
2'548.70
50%
0.5
Città di __________
1'185.85
1
Patriziato di __________
2'000.00
50%
0.5
Consorzio manutenzione __________
1'454.00
33%
0.33
Comune di __________
1'291.00
1
La ricorrente contesta questo modo di procedere. A suo avviso, con il bando di concorso il committente si sarebbe limitato a specificare che per ammettere una referenza concernente un lavoro eseguito in consorzio, l'offerente doveva aver lavorato, in proprio, almeno 500 m3 di legname. Il Municipio avrebbe quindi dovuto conteggiare per intero le tre referenze eseguite in consorzio, siccome il legname tagliato dalla ricorrente (per la sua quota parte) è superiore a 500 m3.
3.3. Occorre riconoscere che la regola di gara che qui ci occupa non è formulata in modo inequivocabile. Il senso che suggerisce di attribuirle il ricorrente non è tuttavia l'unico possibile. Il metodo di valutazione delle referenze applicato dal committente non è infatti insostenibile. Come sopra esposto, non è affatto inusuale che le referenze siano ponderate in funzione del contributo effettivamente prestato nello svolgimento del lavoro oggetto di referenza. Il semplice fatto che si possa ipotizzare un altro modo di intendere la citata disposizione non può condurre il Tribunale a sostituirsi nell'ampio potere di apprezzamento riservato all'ente appaltante nell'interpretazione delle regole di gara che esso stesso ha formulato. La censura va quindi disattesa.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
CO 1 2. CO 2 3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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