AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.340
Data decisione, Autorità: 19.10.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00340
Lugano 19 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 settembre 2001 della
patr. da: studio legale __________
contro
la decisione 11 settembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 4254) che delibera alla ditta __________ le opere da scavo generale occorrenti alla Scuola media di __________ (ampliamento e ristrutturazione);
viste le risposte:
28 settembre 2001 della __________;
5 ottobre 2001 del Dipartimento del territorio, UDC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 7 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha indetto un pubblico concorso "per le opere da scavo generale occorrenti alla Scuola media di __________ " (FU n. __________, pag. __________). Il capitolato d'appalto chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta le "dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato, aggiornate al periodo di pubblicazione" (cifra 3.2, pag. 5).
Nel termine fissato dal bando (6 giugno 2001) sono pervenute al committente le offerte di otto ditte, fra cui quella della ricorrente __________ di fr. 94'499.20 e quella della resistente __________ di fr. 103'524.30. All'offerta della ricorrente era annessa la fotocopia della bolletta emessa dall'ufficio contribuzioni del comune di __________ relativa al conguaglio dell'imposta comunale 1997 di fr. 778.35 recante la stampigliatura "pagato 17 nov. 1999". L'offerta della __________ era invece priva delle dichiarazioni attestanti l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali.
Analogamente interpellato, il 15 giugno 2001 il municipio di __________ ha comunicato all'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA) che la ricorrente non aveva ancora pagato il conguaglio d'imposta relativo al 1998 (fr. 911.20), scaduto due giorni prima.
L'Ufficio cantonale di esazione e i servizi contabili comunali di __________ e di __________ hanno invece attestato che la ditta __________ era in regola con il pagamento delle imposte cantonali e comunali.
B. Dando seguito al preavviso dell'ULSA, l'11 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha deliberato la commessa alla resistente, escludendo la __________ dalla gara ai sensi dell'art. 25 lett. c LCPubb, senza ulteriore motivazione.
C. Contro la predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Ipotizzando che la sua esclusione sia a ricondurre al mancato pagamento del conguaglio relativo all'imposta comunale del 1998, versato nel frattempo, l'insorgente nega in sostanza che il ritardo possa giustificare il provvedimento censurato;
D. All'accoglimento del ricorso si oppone l'ULSA, confermando che l'esclusione è effettivamente dovuta al ritardo con cui la ricorrente ha pagato quel debito d'imposta.
Ad identica conclusione perviene l'aggiudicataria, rimettendosi al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo per quanto concerne la rilevanza del pagamento tardivo.
considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Lo scopo di questa disposizione è anzitutto quello di garantire le conquiste sociali e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto dumping sociale (cfr. messaggio del Consiglio di Stato concernente la LCPubb, ad art. 5; V. Malfanti, Principali novità introdotte dalla Legge sulle commesse pubbliche, in RDAT 2001, pag. 439). Accanto a questo scopo di politica sociale, la norma tende inoltre ad assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo loro di trarre indebiti vantaggi dalle inadempienze degli obblighi in questione (Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 225 seg.). I concorrenti che non rispettano i principi sanciti dalla norma succitata vanno esclusi dall'aggiudicazione (art. 25 lett. c LCPubb).
Il principio sancito dall'art. 5 lett. c LCPubb in relazione all'adempimento degli obblighi tributari è rispettato allorché il concorrente dimostra di aver pagato le imposte cantonali e comunali, definite mediante tassazione cresciuta in giudicato (art. 30 RLCPubb; BU __________, __________).
Né la legge, né il regolamento d'applicazione precisano l'ultimo termine che fa stato ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle imposte. Nell'ipotesi più restrittiva per i concorrenti quest'esigenza può essere intesa nel senso che devono provare di aver pagato le imposte cantonali e comunali giunte a scadenza prima del termine per l'inoltro delle offerte. È comunque certo che non si può pretendere che i concorrenti dimostrino di aver pagato anche i debiti d'imposta già definiti con tassazione cresciuta in giudicato, ma pagabili soltanto successivamente. In questo caso il committente sarebbe infatti costretto a verificare sino al momento della delibera se i concorrenti hanno pagato le imposte esigibili soltanto dopo la scadenza del termine per l'inoltro delle offerte.
Orbene, la ricorrente ha dimostrato di aver pagato tutte le imposte cantonali e comunali esigibili prima dell'11 maggio 2001. A quel momento, dichiarato determinante dal capitolato, la ricorrente era perfettemente in regola con il pagamento di queste imposte. A torto, il Consiglio di Stato l'ha pertanto esclusa dalla gara prevalendosi del mancato, tempestivo pagamento del conguaglio dell'imposta comunale 1998, che avrebbe dovuto essere pagato il 13 giugno 2001 e che è poi stato effettivamente pagato il 19 di quello stesso mese.
Dato che l'esito è da attribuire soprattutto al committente, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece suddivise fra lo Stato e la resistente __________, che pur rimettendosi al giudizio di questo tribunale ha comunque chiesto il rigetto dell'impugnativa, rimanendo soccombente.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 25, 26, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 11 settembre 2001 del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova delibera.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Lo Stato e la resistente __________ rifonderanno ciascuno fr. 400.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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