AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2022.406
Data decisione, Autorità: 09.03.2023, TRAM
Titolo: Commessa pubblica. Incarico diretto concorrenziale
Incarto n. 52.2022.406
Lugano 9 marzo 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2022 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 25 novembre 2022 del Municipio del Comune di CO 2 che, in esito a una procedura di incarico diretto con più offerte, ha deliberato le prestazioni specialistiche di pianificazione alla CO 1;
ritenuto, in fatto
A. Con scritto del 7 settembre 2022, l'Azienda acqua potabile di __________ ha chiesto alla RI 1 e alla CO 1 di inoltrare la loro migliore offerta per le prestazioni specialistiche di pianificazione nell'ambito della progettazione del nuovo campo __________ a __________. Il committente ha indicato che si trattava di una procedura a incarico diretto con più offerte ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 lett. h e cpv. 4 LCPubb e dell'art. 13c RLCPubb/CIAP e indicava che la documentazione di gara era costituita dai seguenti documenti:
Fascicolo A "Prescrizioni generali e condizioni di appalto"
Fascicolo B "Descrizione delle prestazioni"
Fascicolo C "Modulo di offerta"
Il fascicolo B descriveva le prestazioni nel modo seguente:
Fase SIA 31 Verifica dei vincoli pianificatori, in relazione allo sviluppo delle opere edili e di impianto. Definizione della procedura della modifica pianificatoria più adeguata, in considerazione della rilevanza dell'intervento. Coordinamento con il Committente, lo specialista di genio civile e il consulente architettonico per definire la migliore soluzione dal punto di vista pianificatorio e impiantistico. Coordinamento con gli enti Comunali e cantonali preposti. Preparazione dell'incarto necessario per l'avvio della procedura della modifica pianificatoria: rapporti, piani settoriali, elaborati grafici, .... Allestimento dei geodati e caricamento sul portale cantonale.
Fase SIA 32 Supporto puntuale al Committente, in particolare per aspetti procedurali (es. osservazioni dei privati, prese di posizione, aggiornamento atti, verifica messaggi... ).
Fase SIA 33 Supporto puntuale al Committente, in particolare per aspetti procedurali (es. osservazioni dei privati, prese di posizione, aggiornamento atti, ... ). L'organizzazione e la presenza ad un'eventuale serata pubblica informativa. L'esame preliminare di eventuali ricorsi contro la variante di PR.
B. Le due ditte hanno insinuato la propria offerta. La RI 1 ha proposto un onorario di fr. 9'500.- IVA esclusa, mentre la CO 1 un onorario di fr. 15'100.- IVA esclusa. Entrambe hanno indicato, per le prestazioni supplementari, una tariffa oraria media di fr. 130.-.
C. Con decisione del 25 novembre 2022, il Municipio di CO 2 ha deliberato la commessa alla CO 1.
D. Contro tale decisione la RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e l'aggiudicazione della commessa in proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Lamenta innanzitutto la carenza di motivazione della decisione impugnata. Sostiene poi che con la propria offerta, economicamente molto più vantaggiosa rispetto a quella dell'aggiudicataria, avrebbe senz'altro meritato di ottenere la delibera. L'unico criterio di aggiudicazione applicabile sarebbe infatti quello economico.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il committente. Osserva innanzitutto che data la natura altamente tecnica e specialistica della prestazione oggetto della commessa, non si sarebbe potuto prescindere dal prevedere criteri di aggiudicazione che vertessero anche sulla qualità delle offerte. Spiega poi che la proposta dell'aggiudicataria è stata esaminata dal proprio consulente, __________, e considerata più plausibile rispetto alle proprie aspettative, siccome prevedeva un impiego maggiore di ore dedicate al progetto. Il dispendio di tempo previsto dalla ricorrente non sarebbe invece sufficiente per svolgere la prestazione con la qualità richiesta. Inoltre, la ripartizione delle ore per singola fase non sarebbe adeguata, apparendo le valutazioni della ricorrente superficiali.
F. Anche l'aggiudicataria si oppone al gravame. Difende la scelta del committente che, dato il tipo di procedura adottato, ritiene in buona sostanza insindacabile. L'offerta della deliberataria non sarebbe in ogni caso fuori mercato.
G. Con la replica, l'insorgente, preso atto delle spiegazioni del committente e visionata la documentazione agli atti, precisa le proprie tesi. Annota che l'aggiudicataria non ha compilato correttamente il modulo d'offerta, omettendo il quantitativo di ore negli appositi spazi e limitandosi all'indicazione dell'onorario. L'offerta, incompleta, avrebbe quindi dovuto essere esclusa. In ogni caso, la valutazione della stessa sarebbe insostenibile. In primo luogo, il consulente del committente avrebbe stimato le ore previste dall'aggiudicataria senza alcun riscontro concreto. Lo stesso avrebbe infatti applicato in modo arbitrario la tariffa media oraria indicata per le prestazioni supplementari, ottenendo così una stima di 115 ore. Risultato che, analizzato nel dettaglio, lascerebbe dubitare della plausibilità dell'offerta della deliberataria. Infatti, seguendo la tesi del committente, per la fase 33 questa avrebbe proposto solo 7.615 ore, ossia meno di una giornata.
H. Con la duplica, il committente conferma la propria posizione con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi. Anche l'aggiudicataria ripropone la propria tesi, affermando che l'offerta sia stata allestita considerando una tariffa oraria di fr. 130.-.
I. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (UVCP) del Dipartimento del territorio inoltra alcune osservazioni generali in relazione alla procedura dell'incarico diretto concorrenziale. Oltre a elencare le condizioni principali a cui dovrebbe sottostare la procedura, l'UVCP osserva che il committente ha la possibilità di trasmettere una descrizione delle prestazioni e dei prodotti richiesti, sia in maniera dettagliata (tramite un elenco prezzi da completare) sia generale (con una descrizione sommaria). Ciò determinerebbe la modalità di scelta dell'offerta complessivamente più vantaggiosa: qualora sia stato sottoposto agli offerenti un elenco prezzi, il committente sarà tenuto, di principio, ad aggiudicare la commessa al concorrente che ha presentato l'offerta più economica al fine di garantire il rispetto del principio dell'impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche. Nel caso in cui, invece, sia stata trasmessa agli offerenti una descrizione sommaria delle prestazioni (tipo bando funzionale), il committente potrà aggiudicare la commessa all'offerente che ha proposto la soluzione più idonea al suo scopo e fabbisogno.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere deciso sulla base delle tavole processuali, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio trasmesso dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti permette al Tribunale di esprimersi con cognizione di causa.
Per stessa ammissione della ricorrente, ogni eventuale violazione del suo diritto di essere sentita è da ritenersi sanata con la risposta del committente e la possibilità di visionare l'intero incarto. Non occorre quindi entrare nel merito della censura avanzata con il ricorso, che cade nel vuoto.
L'art. 7 cpv. 4 LCPubb, prevede che nella procedura ad incarico diretto possono essere richieste in forma scritta fino ad un massimo di tre offerte. A questo proposito, l'art. 13c del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) specifica che il committente può sollecitare le offerte una alla volta o contemporaneamente (cpv. 1), ma non può negoziare le medesime (cpv. 3). Queste norme disciplinano il cosiddetto incarico diretto comparativo o concorrenziale. Il Tribunale cantonale amministrativo ha già avuto modo di precisare che la legittimità di tale procedura è controversa in seno alla dottrina in quanto mira a reintrodurre la concorrenza in un ambito che si caratterizza proprio per l'essenza di questa componente. Da un lato in effetti questa procedura risponde all'esigenza pratica dei committenti di disporre di una procedura semplice, informale e poco costosa in grado di consentire loro nei casi di
scarso valore di raccogliere più offerte e di confrontarle tra di loro in modo tale da poter optare per quella più vantaggiosa. In quest'ottica, secondo una parte della dottrina, la procedura a incarico diretto concorrenziale può essere in particolare ammessa per prestazioni o forniture tutto sommato semplici, dove il criterio del prezzo è il solo determinante o perlomeno ha un ruolo chiaramente preponderante. Secondo altri autori tale procedura può essere impiegata anche per aggiudicare commesse di una certa complessità, a patto che il committente eviti di far sorgere nei concorrenti la convinzione che voglia seguire una procedura a invito, poiché se invece dovesse procedere in via di incarico diretto violerebbe l'affidamento da loro riposto in tale circostanza. La stazione appaltante deve quindi mantenere sin dall'inizio un atteggiamento trasparente e non contraddittorio riguardo alla procedura che intende effettivamente applicare e non può mescolare i vari tipi di procedura a sua disposizione. Se opta per un incarico diretto concorrenziale, deve soprattutto fare in modo, come già esposto sopra, di non confondere i potenziali offerenti dando loro l'impressione di voler indire una procedura ad invito. Una simile convinzione può ad esempio nascere dal fatto che il committente ha informato tutti gli offerenti interpellati che verranno messi in concorrenza tra loro e che le loro offerte saranno valutate sulla base di una serie di criteri di aggiudicazione annunciati in anticipo, come pure se pretende da loro informazioni precise sui termini di esecuzione della commessa, sulle persone chiave che interverranno come pure sull'impegno della ditta nella formazione di apprendisti (cfr. STA 52.2021.491 del 14 febbraio 2022 consid. 3.2, STA 52.2020.218 del 7 settembre 2020 consid. 2.2 in: RtiD I-2021 n. 13 con riferimenti).
L'aggiudicataria ha compilato gli spazi del modulo d'offerta apponendo le indicazioni riportate in corsivo:
Descrizione
Unità
Valore
Importo (CHF)
Fase 31
h
10'198.00
Costi accessori
%
1
102.00
Fase 32
h
3'762.00
Costi accessori
%
1
38.00
Fase 33
h
990.00
Costi accessori
%
1
10.00
Totale (IVA esclusa)
15'100.00
IVA 7.7%
1'162.70
TOTALE (IVA inclusa)
16'262.70
Prestazioni supplementari
Importo CHF/h
Tariffa media applicabile
130.00
Essa ha in effetti lasciato in bianco i campi relativi alle ore impiegate per singola fase, limitandosi a indicare il relativo prezzo. Occorre tuttavia considerare che questo tipo di procedura si caratterizza per l'assenza di particolari esigenze di forma e non bisogna pertanto mostrarsi troppo severi nell'esame delle offerte. L'indicazione mancante non può dirsi inutile ai fini della valutazione delle offerte, anzi: il committente ha proprio fondato la sua scelta sulla plausibilità del montante delle ore previsto per lo svolgimento del mandato. Il dato è tuttavia stato dedotto dal committente, che ha diviso il prezzo per la tariffa media applicabile indicata per le prestazioni supplementari. Tale modo di agire, contrariamente a quanto sostiene il committente, non è lesivo del diritto. È infatti del tutto verosimile che la deliberataria abbia esposto il prezzo per ogni singola fase basandosi sulla tariffa oraria (usuale) di fr. 130.-, come quella prevista per le ore supplementari. D'altro canto, pure la ricorrente ha utilizzato lo stesso valore di fr. 130.- per entrambi i tipi di prestazione.
5.2. Come esposto in narrativa, il committente ha chiesto per scritto a due ditte di inoltrare la loro migliore offerta per le prestazioni specialistiche di pianificazione (fasi 31-33) per il progetto del nuovo campo __________. Il committente non ha preventivamente fissato alcun criterio di aggiudicazione. Il modulo d'offerta lasciava libertà agli offerenti di proporre un montante ore, di modo che il prezzo finale non dipendeva solo dalla tariffa applicata, bensì anche dal dispendio che il singolo offerente stimava di impiegare per la commessa. La procedura adottata è chiaramente quella dell'incarico diretto con più offerte ai sensi dell'art. 7 cpv. 4 LCPubb. Questa può invero apparire problematica nel caso in esame siccome, da un lato, dall'incarico diretto concorrenziale ci si attende che la commessa sia deliberata sulla base del minor prezzo; dall'altro lato, l'assegnazione di opere specialistiche come quelle oggetto dell'appalto in questione mal si conciliano con un'aggiudicazione fondata solo sull'economicità dell'offerta (cfr. STA 52.2020.218 citata consid. 3.2, con riferimenti). Nella concreta fattispecie, tuttavia, si tratta di un mandato puntuale, i cui valori in gioco sono così contenuti che il ricorso all'incarico diretto concorrenziale non appare tutto sommato criticabile. Tanto più che gli offerenti sono stati esplicitamente informati al riguardo e non hanno sollevato obiezioni di sorta. La particolarità delle prestazioni di servizio oggetto della commessa impone tuttavia di riconoscere al committente un certo margine di apprezzamento nella valutazione delle offerte. Laddove il committente ha tenuto in considerazione l'attendibilità delle ore previste per l'esecuzione del mandato, affidando la valutazione a un consulente esterno cognito della materia, la sua decisione non appare lesiva del diritto.
5.3. Occorre quindi esaminare se, in concreto, le conclusioni a cui è giunto il committente siano sostenibili.
Le due offerte possono essere poste a confronto nella tabella sottostante, considerando attendibile per l'aggiudicataria una stima delle ore ottenuta sulla base di una tariffa oraria di fr. 130.-, per le ragioni esposte al consid. 4.
RI 1
CO 1
Descrizione
Valore
CHF
Valore
CHF
Fase 31
30
3'900.00
78.5
10'198.00
Costi accessori
3
150.00
1
102.00
Fase 32
20
2'600.00
29
3'762.00
Costi accessori
5
150.00
1
38.00
Fase 33
20
2'600.00
7.6
990.00
Costi accessori
3
100.00
1
10
Totale (IVA esclusa)
9'500.00
15'100.00
Totale ore
70
115.1
Da questo raffronto emerge che l'aggiudicataria ha previsto un dispendio di tempo decisamente più importante per la fase 31 del progetto rispetto alla ricorrente. Tale fase, come osservato dall'ente appaltante, costituisce la parte preponderante e centrale delle prestazioni, mentre le fasi 32 e 33 concernono sostanzialmente un servizio di supporto al committente, il cui impegno può variare a dipendenza dell'andamento della procedura e da eventualità non del tutto prevedibili (supporto nell'ambito di eventuali ricorsi ecc.). La valutazione operata dal consulente del committente, secondo cui la tempistica indicata dalla ricorrente per la fase 31 è troppo ridotta per rapporto all'importanza delle prestazioni da eseguire, mentre l'offerta dell'aggiudicataria risulta per finire più attendibile rispetto alle proprie aspettative, non è riconducibile a considerazioni prive di pertinenza e non è quindi insostenibile. Per quanto opinabile possa apparire, la valutazione del committente non discende da un uso scorretto dell'ampio potere di apprezzamento che gli va riconosciuto in questa materia e al quale il Tribunale non può sostituirsi (art. 38 cpv. 2 LCPubb).
Visto quanto precede, il ricorso va respinto. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
CO 1 2. CO 2 3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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