AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2021.304
Data decisione, Autorità: 21.12.2022, TRAM
Titolo: Promozione all'ordinariato di una professoressa dell'USI. Il rapporto di impiego del personale accademico è retto dal diritto privato. Ricorso irricevibile in difetto di giurisdizione amministrativa
Incarto n. 52.2021.304
Lugano 21 dicembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 9 luglio 2021 di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 10 giugno 2021 del Senato dell'Università della Svizzera italiana che ha respinto la sua domanda di promozione da professoressa straordinaria a professoressa ordinaria;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è stata assunta dall'Università della Svizzera italiana (USI) nel luglio 2011 quale professoressa assistente presso la facoltà di scienze della comunicazione (oggi: facoltà di comunicazione, cultura e società). Nel 2016 la stessa è stata promossa a professoressa straordinaria di health communication.
B. A fine 2018 RI 1 ha attivato per la prima volta la procedura di promozione quale professoressa ordinaria. Il 23 gennaio 2019 il Consiglio dei Professori ha deciso di non proseguire con la procedura di promozione.
C. a. Dal mese di febbraio 2019 RI 1 è risultata inabile al lavoro in ragione del 100% a seguito di gravi problemi di salute. Il contratto di lavoro, di durata quadriennale, è giunto a scadenza nell'agosto 2020 ed è quindi stato rinnovato di un altro anno. Dalla fine di gennaio 2021 la professoressa ha ridotto il suo grado di incapacità lavorativa e ripreso progressivamente la sua attività secondo un piano di reintegro definito in accordo con la Cassa di compensazione AVS del Canton __________.
b. Il 12 ottobre 2020, la medesima ha avviato una nuova procedura per la promozione a professoressa ordinaria. È quindi stata istituita una Commissione per la valutazione della domanda, la quale ha steso un rapporto esprimendo un giudizio complessivamente positivo alla promozione della candidata. Il Consiglio dei professori (ordinari) ha approvato a maggioranza il predetto preavviso.
c. Con decisione del 10 giugno 2021, comunicata all'interessata il 18 giugno seguente, il Senato ha respinto la domanda di promozione. Esso ha contestualmente rinnovato il contratto da professoressa straordinaria per i successivi quattro anni e si è impegnato a riconsiderare la promozione in qualsiasi momento, a condizione che fosse portato a termine il piano di reinserimento concordato con la Facoltà e che vi fosse un progresso nell'acquisizione di fondi di ricerca competitivi o di direzioni di tesi di dottorato.
D. RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta decisione, chiedendone l'annullamento e la conseguente promozione a professoressa ordinaria. Sostiene che la promozione le sarebbe stata negata sulla base
di criteri estranei alla materia e non previsti dal regolamento sulla promozione e sull'immissione in ruolo del corpo accademico dell'USI del 2 dicembre 2011 (R-Promozioni e immissione in ruolo). Oltre a non essere pertinenti, le considerazioni del Senato sarebbero ingiustificate. Innanzitutto, la procedura di ripresa dell'attività lavorativa era pressoché ultimata al momento della decisione. Inoltre, la ricorrente avrebbe accumulato importanti investimenti nell'arco della sua attività presso l'USI. La decisione, contraria al preavviso della Commissione d'esame e a quello del Consiglio dei professori, sarebbe quindi arbitraria. La mancata promozione non sarebbe altro che la conferma di un prolungato atteggiamento discriminatorio nei suoi confronti. La ricorrente contesta inoltre la competenza del Senato ad adottare tale decisione, che spetterebbe invece al Consiglio dell'Università.
E. All'accoglimento del gravame si oppone l'USI, che osserva innanzitutto che il Senato è l'organo competente, secondo lo statuto dell'USI del 30 marzo 2020 (statuto), ad approvare la promozione da professore straordinario a professore ordinario. Tale competenza implica, soggiunge, una sfera di discrezionalità in capo al Senato che gli permette senz'altro di distanziarsi dal preavviso della commissione d'esame. Parere che, pur essendo favorevole, indicava chiaramente alcune criticità che hanno influito sul giudizio del Senato il quale ha applicato i criteri stabiliti all'art. 6 R-Promozioni e immissione in ruolo.
F. Il 7 ottobre 2021 il giudice delegato del Tribunale ha estromesso l'allegato di replica della ricorrente, siccome tardivo.
G. Su richiesta dell'insorgente, nel frattempo patrocinata da un altro legale, sono stati acquisiti agli atti alcuni documenti. Delle osservazioni della ricorrente in proposito, così come delle successive prese di posizione di entrambe le parti si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
a) contro tutte le decisioni rese dal Consiglio di Stato in applicazione della legge e del regolamento;
b) contro le decisioni relative ai rapporti con gli studenti, gli uditori e gli altri utenti, ivi comprese quelle sull'ammissione agli studi e le immatricolazioni, emanate in ultima istanza secondo gli statuti o i regolamenti interni dagli organi o dalle autorità dell'USI e della SUPSI.
1.2. L'impugnativa ha per oggetto la mancata promozione all'ordinariato, decisa dal Senato, della ricorrente, professoressa (straordinaria) alle dipendenze dell'USI con un contratto di lavoro. La fattispecie non rientra tra quelle enumerate all'art. 18 cpv. 1 LUSI/SUPSI. Difatti, l'art. 10 cpv. 1 LUSI/SUPSI sancisce chiaramente che i rapporti dell'USI con i docenti, i ricercatori e gli altri dipendenti sono retti dal diritto privato e prevede l'applicazione del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220). Con modifica legislativa entrata in vigore il 10 gennaio 2006 è infatti stata abrogata la disposizione che prevedeva che i rapporti dell'Università con dirigenti e docenti erano retti da un apposito regolamento di diritto pubblico (art. 10 cpv. 2 allora in vigore, cfr. BU 2006, 14; messaggio n. 5596 del 17 novembre 2004 sulla modifica della LUSI/SUPSI, pag. 5 ad art. 10 cpv. 2). Pure il regolamento generale sulle condizioni generali di lavoro per il personale accademico dell'USI del 7 giugno 2000 (R-generale) prevede che il rapporto di lavoro tra l'USI e il suo corpo accademico, tra cui sono annoverati i professori di ruolo, è retto da un contratto individuale di lavoro (art. 1 cpv. 2 e art. 10 cpv. 1). L'art. 44 R-generale prevede che in caso di contestazioni relative al rapporto d'impiego la conciliazione va cercata in prima istanza presso l'organo interno designato dal Consiglio. A norma dell'art. 45 R-generale in caso di fallimento della conciliazione è riservata la possibilità, per entrambe le parti, di adire i tribunali civili.
1.3. L'esplicito assoggettamento dei rapporti d'impiego del personale accademico al diritto privato preclude al Tribunale amministrativo la possibilità di dirimere le vertenze relative agli stessi. Nulla muta a questa conclusione il fatto che il R-Promozioni e immissione in ruolo preveda la possibilità di interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro le decisioni finali in materia di promozione e immissione in ruolo dei professori (art. 13 R-Promozione e immissione in ruolo nella versione in vigore al momento dei fatti, art. 17 della versione attualmente in vigore). L'applicazione della legge cantonale, e in particolare dell'art. 10 cpv. 1 LUSI/SUPSI prevale infatti sulle norme regolamentari emanate dal Consiglio dell'USI. Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile in difetto di giurisdizione amministrativa.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico dell'insorgente a cui è restituito l'anticipo versato in eccesso.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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