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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2022.104
Data decisione, Autorità: 28.11.2022, TRAM
Titolo: Dipendenti pubblici. Operatore scolastico specializzato. Statuto lavorativo e pensionamento
Incarto n. 52.2022.104
Lugano 28 novembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 1° aprile 2022 di
RI 1 rappresentato da: RA 1
contro
la decisione del 16 marzo 2022 (n. 1243) del Consiglio di Stato che ha stabilito il suo stipendio di agosto 2020;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, classe 1958, è stato alle dipendenze dello Stato dal 2006 come operatore scolastico specializzato, e meglio operatore pedagogico per l'integrazione, funzione incaricata di assicurare misure particolari di sostegno ad allievi con gravi deficit sensoriali e/o motori. Il 29 marzo 2020 il medesimo, a quel momento occupato a tempo pieno, ha chiesto di essere posto in pensionamento anticipato in misura parziale a partire da settembre 2020.
B. a. L'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT), preso atto del preavviso favorevole del datore di lavoro, ha confermato a RI 1 il pensionamento parziale al 37.50% con effetto al 1° settembre 2020.
b. Per l'anno scolastico 2020/2021 ad RI 1 è stato assegnato un incarico a orario parziale, per un onere lavorativo del 62.50%.
C. a. RI 1 è stato regolarmente retribuito il mese di agosto 2020. Lo stipendio del mese successivo è invece stato decurtato di fr. 1'372.25 corrispondenti alla quota parte di salario dal 16 al 31 agosto 2020, per un onere lavorativo del 37.5%.
b. Interpellata dal dipendente, la Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha confermato al medesimo la correttezza della deduzione apportata allo stipendio di settembre 2020. L'autorità ha spiegato che l'anno di lavoro degli operatori pedagogici per l'integrazione (OPI) inizia il 16 agosto e finisce il 15 dello stesso mese. Di conseguenza, a partire dal 16 agosto 2020 la sua percentuale lavorativa è stata ridotta al 62.5%: lo stipendio va quindi adattato a decorrere da quella data.
D. Al termine dell'anno scolastico 2020/2021 il dipendente è stato posto al beneficio del pensionamento anticipato in misura totale. Lo stipendio di agosto 2021, inizialmente riconosciutogli per l'intero mese, è stato ricalcolato a settembre 2021 con decurtazione della quota parte destinata al periodo dal 16 al 31 agosto 2021.
E. Dopo circostanze che qui non mette conto di rilevare, il 18 febbraio 2022 RI 1 ha inoltrato un'istanza all'autorità di nomina con cui ha chiesto il riconoscimento dell'intero salario per la mensilità di agosto 2020, rispettivamente del 62.5% dello stipendio del mese di agosto 2021, con conseguente rimborso integrale in suo favore delle decurtazioni salariali applicate.
F. Il 16 marzo 2022 il Consiglio di Stato ha evaso con decisione formale la richiesta di RI 1, stabilendo che dal 16 agosto 2020 il suo stipendio andava corrisposto in misura del 62.5% e ha quindi confermato la trattenuta di fr. 1'375.25 dalla mensilità di settembre 2020, corrispondente a quanto versato in eccesso il mese precedente. Il Governo ha ripreso le motivazioni della Sezione amministrativa del DECS, ricordando che l'anno scolastico degli OPI comincia il 16 agosto e che nel caso concreto per le ultime due settimane del mese la retribuzione non poteva che essere proporzionale alla nuova (ridotta) percentuale lavorativa. Avendo erroneamente versato l'intero stipendio di agosto 2020, l'importo corrisposto in eccesso è stato giustamente trattenuto il mese successivo.
G. RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo avverso la predetta risoluzione governativa chiedendone l'annullamento. Domanda il rimborso di fr. 1'372.25 netti trattenuti dal salario di settembre 2020 e fr. 2'075.60 relativi alla mensilità di agosto 2021. Sostiene che non vi è alcuna disposizione di legge che fissi la fine dell'anno scolastico degli OPI al 15 agosto. La fine del rapporto di impiego con due settimane di anticipo rispetto al versamento della rendita costituirebbe un'inammissibile disparità di trattamento tra gli OPI e i docenti, che invece percepiscono lo stipendio fino alla fine del mese di agosto.
H. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, per il tramite della Sezione amministrativa del DECS, ribadendo le conclusioni esposte nella decisione impugnata. Conferma che il dipendente ha ridotto la propria percentuale di impiego a decorrere dal 16 agosto 2020. Lo stesso non può quindi rivendicare lo stipendio intero sino alla fine del mese nemmeno tenendo conto del fatto che l'IPCT lo ponga al beneficio della pensione soltanto dal 1° settembre 2020. D'altro canto si tratta di un problema noto all'autorità di nomina, che ha espressamente chiesto al predetto Istituto di modificare il proprio regolamento in modo che agli operatori scolastici specializzati la pensione possa essere riconosciuta già dal 16 agosto.
Conferma infine la correttezza del conteggio dello stipendio di agosto 2021, effettuato a settembre 2021, quando il dipendente è stato posto in pensionamento anticipato in misura integrale. Rileva comunque che la decisione impugnata non si esprime su questo aspetto.
I. Con la replica e la duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi, con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
J. La Sezione delle risorse umane non ha invece formulato particolari osservazioni, rimettendosi a quelle del DECS.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il Tribunale dispone di sufficienti elementi per determinarsi con cognizione di causa.
Gli OPI sono sottoposti allo statuto lavorativo di cui all'art. 79b LORD (art. 16 cpv. 2 e 3 del regolamento della pedagogia speciale del 14 giugno 2017; RPSp; RL 413.110; cfr. art. 7 della legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011; LPSp; RL 413.100).
3.2. Per l'art. 18 cpv. 1 del regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 17 ottobre 2013 (regolamento IPCT) le pensioni decorrono dal primo giorno del mese che segue la sospensione dello stipendio o il versamento di una precedente pensione, riservato il caso della pensione di invalidità (art. 19 regolamento IPCT). Il cpv. 2 della norma precisa che le pensioni di vecchiaia, anticipata e i relativi supplementi decorrono dal primo giorno del mese successivo allo scioglimento del rapporto d'impiego stabilito dalla LORD; per i docenti il pensionamento coincide con la fine dell'anno scolastico al 31 agosto.
4.2. Come sopra riportato, per ottenere il pensionamento anticipato il dipendente deve rispettare i termini di disdetta (art. 64 cpv. 4 LORD). L'art. 59 cpv. 4 LORD prescrive che il rapporto di impiego dei docenti cessa di regola il 31 agosto, demandando al regolamento di stabilire eventuali eccezioni. Con questa disposizione, nella versione in vigore dal 1° agosto 2012, il legislatore ha inteso da un lato apportare chiarezza rispetto al testo precedente, che faceva riferimento unicamente alla fine dell'anno scolastico, per specificare che questo momento non corrisponde alla chiusura dell'anno scolastico, che avviene invece a giugno. Dall'altro lato, ha previsto la possibilità di stabilire eccezioni in via di regolamento. Tale facoltà è stata introdotta pensando alla presenza nell'ordinamento scolastico di docenti e operatori specializzati, il cui contratto di lavoro non termina necessariamente a fine agosto, bensì nel corso del mese di agosto (cfr. messaggio aggiuntivo n. 6463A del 24 gennaio 2012 sulla revisione parziale della LORD, pag. 2). Nel messaggio, il Consiglio di Stato ha precisato che ove questi collaboratori dovessero dimettersi o rinunciare alla carica, fa stato la scadenza effettiva del rapporto d'impiego, mentre che nel caso di pensionamento prima dei 65 anni d'età il loro contratto può essere prolungato fino al termine del mese di agosto. In tal modo, anche per questi collaboratori non si creano particolari problemi amministrativi, essendo allineati la scadenza del rapporto di lavoro e l'inizio del diritto alla pensione (1° settembre).
4.3. Tuttavia, come detto, il regolamento non prevede ad oggi alcuna eccezione. Ne segue che, di principio, gli operatori scolastici specializzati che si dimettono dovrebbero terminare il loro rapporto di impiego al 31 agosto. Sennonché, a differenza dei docenti, che (ri)prendono servizio il primo giorno di scuola, attorno al 1° settembre, gli operatori scolastici specializzati iniziano la loro attività al 16 agosto di ogni anno. Il Consiglio di Stato afferma infatti che i nuovi operatori assunti prendono servizio a questa data. L'autorità di nomina ha quindi instaurato una prassi che allinea l'inizio e la fine dell'anno di lavoro di queste figure professionali alla fine delle loro vacanze (15 agosto) e non all'inizio della scuola.
Secondo questa prassi, l'operatore scolastico specializzato che disdice il rapporto di impiego lo fa con effetto a tale data, anche nel caso in cui intenda beneficiare del pensionamento anticipato. Tale soluzione non è soddisfacente siccome non pone il dipendente nelle condizioni di disdire il proprio rapporto di impiego nei termini utili per ricevere la pensione dal giorno successivo all'interruzione del versamento dello stipendio. Lo stesso Governo ha segnalato il problema nel citato messaggio, accennando alla possibilità di prolungare il rapporto di impiego sino al termine di agosto. Possibilità che, come detto, non è stata concretamente disciplinata, né è stata attuata nel caso concreto. Emerge infatti che al ricorrente era chiaro che il suo rapporto di lavoro a tempo pieno sarebbe terminato con la fine delle vacanze estive. Lo si deduce dalla sua e-mail del 25 ottobre 2020 all'IPCT, in cui ha dichiarato:
A settembre, giustamente, ho ricevuto una deduzione di stipendio (differenza da mesi precedenti) dovuta al fatto che avevo ricevuto il salario pieno durante il mese di agosto.
L'incarico in qualità di OPI è annuale e scatta dal 16.08; a detta del sig. Beltrami, la cassa pensioni mi riconosce la pensione solo a partire dal 1° settembre perché noi OPI veniamo considerati docenti a tutti gli effetti. Questa situazione provoca una perdita di rendita per la seconda quindicina di agosto.
Il ricorrente non sostiene di aver lavorato dal 16 al 31 agosto 2020 più del 62.5%. Né mette in discussione che il suo rapporto di impiego sia terminato il 15 agosto 2021. Non avendovi prestato servizio, il ricorrente non può pretendere di ottenere il salario per le ultime due settimane di agosto 2020 e 2021. Le sue censure vanno pertanto disattese in relazione sia al 2020 sia al 2021. Invero, su queste ultime pretese, avanzate dal ricorrente con l'istanza del 18 febbraio 2022, la decisione impugnata non si pronuncia. Un rinvio degli atti all'autorità inferiore, che in questa sede si è comunque espressa negativamente al riguardo, si rivelerebbe tuttavia privo di ogni portata pratica.
cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) che esso invoca, lamentando una discriminazione rispetto alla categoria dei docenti, che percepiscono lo stipendio fino alla fine del mese di agosto per poi godere delle prestazioni dell'IPCT dal 1° settembre. La censura appare priva di fondamento siccome la differenza con i docenti deriva dal fatto che questi ultimi fino alla fine di agosto beneficiano del diritto alle vacanze. Se è vero quindi, come sostiene il ricorrente, che un docente nella sua stessa situazione non avrebbe patito alcuna decurtazione salariale, è pur vero che un insegnante che non avesse svolto prestazioni lavorative nelle ultime due settimane di agosto lo avrebbe fatto usufruendo del suo diritto alle vacanze, in costanza del rapporto di impiego. Al contrario, dopo il 15 agosto 2021 il ricorrente era libero da ogni obbligo lavorativo. Anche questa censura va quindi respinta.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100) se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF). Il valore di causa è inferiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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