AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2022.422
Data decisione, Autorità: 31.03.2023, TRAM
Titolo: Commessa pubblica. Sostituzione del subappaltatore
Incarto n. 52.2022.422
Lugano 31 marzo 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2022 di
RI 1 RI 2 che compongono il Consorzio B__________, patrocinate da: PA 1
contro
la decisione del 14 dicembre 2022 (n. 6201) del Consiglio di Stato che, in esito a pubblico concorso, ha deliberato la commessa per le opere di impresario costruttore occorrenti alla ristrutturazione e all'ampliamento del liceo cantonale di __________ alla CO 1;
ritenuto, in fatto
A. Il 17 maggio 2022 il Consiglio di Stato, per il tramite della Sezione della logistica del Dipartimento delle finanze e dell'economia, ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) per aggiudicare le opere di impresario costruttore occorrenti alla ristrutturazione e all'ampliamento del liceo cantonale di __________ (FU n. 95 del 17 maggio 2022, pag. 4 seg.).
Il capitolato d'appalto annunciava che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione (pos. 224 segg.):
Economicità - prezzo 50%
Attendibilità dei prezzi 20%
Durata dei lavori / Tempi di
esecuzione-produzione 10%
Referenze ed esperienze 10%
Prontezza d'intervento 10%
Il bando di concorso annunciava inoltre che il subappalto era ammesso per le seguenti opere (capitolato d'appalto, pag. 10, punto 2.3):
carotaggi e tagli calcestruzzo;
posa acciaio d'armatura;
posa sistema di precompressione;
scavo;
opere di impermeabilizzazione;
vasca bianca;
posa elementi prefabbricati in cemento armato;
casserature scala circolare.
e alle seguenti condizioni:
I subappaltatori o fornitori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti nazionali mantello. (…)
A semplice domanda del COM l'offerente sarà tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla pos. 252.110 e 252.200 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti (dichiarazioni, diplomi, certificati, …) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai subappaltatori, nonché la copia delle loro offerte, entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta (art.
24 LCPubb).
Il COM si riserva il diritto di chiedere all'offerente di cambiare uno o più subappaltatori prima dell'aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed alle disposizioni particolari (CPN 102).
Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un'unica sostituzione è ammessa per genere di prestazioni in subappalto) dovrà essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta.
In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i in sostituzione o nell'eventualità in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), l'offerta del concorrente verrà esclusa dalla gara d'appalto.
Il capitolato d'appalto prevedeva inoltre che (pag. 20, pos. 223.110):
I concorrenti che desiderano eseguire in proprio le opere per le quali è autorizzato il subappalto dovranno dimostrare di possedere il titolo di studio idoneo:
Opere di carotaggi e tagli calcestruzzo: AFC “affine nel ramo dell'edilizia principale”
Posa acciaio d'armatura: AFC “affine nel ramo dell'edilizia principale”
Posa sistema di precompressione: AFC “affine nel ramo dell'edilizia principale”
Opere di scavo: AFC “affine nel ramo dell'edilizia principale”
Opere di impermeabilizzazione: AFC “affine nel ramo dell'edilizia principale”
Opere di vasca bianca: AFC “affine nel ramo dell'edilizia principale”
Posa elementi prefabbricati in c.a: AFC “affine nel ramo dell'edilizia principale”
Opere di casseratura scala circolare: AFC “affine nel ramo dell'edilizia principale”
Tali requisiti sono da adempiere anche da parte dei singoli subappaltatori qualora l'offerente avesse subappalto parte delle prestazioni.
B. Entro il termine utile sono giunte al committente cinque offerte tra cui quella della CO 1, di fr. 5'132'089.35 e quella del Consorzio B__________, formato dalle ditte RI 1 e RI 2, di fr. 5'944'952.45.
C. Nella fase di verifica delle offerte, il committente ha convocato la CO 1. Premesso che il subappaltatore indicato per la posa di acciaio d'armatura, la ditta A__________ SA, risultava essere esclusivamente fornitore di materiale e non posatore, il committente ha chiesto alla concorrente di sostituirlo per inosservanza delle disposizioni particolari del capitolato. L'Ente appaltante ha inoltre rilevato che dall'analisi dell'offerta del subappaltatore T SA, indicato nel modulo d'offerta unicamente per le opere di impermeabilizzazione, risultava che fossero comprese anche le prestazioni di impermeabilizzazione della vasca bianca. Ha quindi chiesto di confermare il prezzo, a valere per tutte le prestazioni legate alle impermeabilizzazioni, comprese quelle necessarie alla realizzazione della vasca bianca. L'offerente ha dichiarato di posare in proprio l'acciaio d'armatura, mantenendo gli stessi prezzi e ha confermato che il prezzo delle opere subappaltate alla T SA comprende tutte le prestazioni di impermeabilizzazione, compresa la vasca bianca.
D. Il 14 dicembre 2022 il Consiglio di Stato ha quindi deliberato la commessa alla CO 1, giunta prima in graduatoria con 87.8 punti.
E. Contro la predetta decisione insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo il Consorzio B__________, secondo classificato con 86.8 punti, chiedendone l'annullamento e l'aggiudicazione in proprio favore, previa esclusione dalla gara della CO 1. In via subordinata, chiede che gli atti siano rinviati al committente per nuova delibera. Domanda inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. Sostiene che l'offerta dell'aggiudicataria sarebbe incompleta. In primo luogo, essa non avrebbe compilato in ogni sua parte il formulario preposto alla designazione dei subappaltatori, lasciando semplicemente vuoti alcuni spazi adibiti a questo scopo. Altre lacune dell'offerta in relazione all'indicazione dei subappaltatori sarebbero a torto state sanate dal committente in sede di discussione dell'offerta. Oltre a ciò, il ricorrente osserva che la deliberataria non ha previsto di delegare a terzi i lavori di precompressione del cemento armato: che essa sia in grado di eseguire in proprio una simile operazione sarebbe inverosimile, trattandosi di un lavoro specialistico regolarmente subappaltato a imprese esperte del settore. Pure improbabile che la ditta sia in grado di eseguire in proprio la posa degli elementi prefabbricati, per cui non disporrebbe di gru adatte né dell'autista munito della necessaria patente.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone la committenza. Precisa innanzitutto che l'elenco dei subappaltatori sottoposto agli offerenti per compilazione non necessita di essere completato laddove essi intendano eseguire in proprio le prestazioni per le quali il subappalto è ammesso. L'offerta della deliberataria non può pertanto essere ritenuta incompleta per questo motivo. Difende poi il suo operato in merito alla richiesta di sostituire la A__________ SA, conformemente alle regole di gara. Nemmeno l'omissione del nominativo della ditta T SA quale subappaltatrice incaricata (anche) dell'impermeabilizzazione della vasca bianca costituirebbe un errore così grave da imporre l'esclusione dell'offerta. Il committente osserva inoltre che l'aggiudicataria adempie ai criteri di idoneità per eseguire tutte le opere per cui il subappalto era ammesso, ma non obbligatorio. Non vi è quindi ragione di credere che la stessa non sia in grado di eseguire anche la posa del sistema di precompressione e degli elementi prefabbricati.
G. Pure l'aggiudicataria avversa il gravame. Difende innanzitutto la completezza della propria offerta. Afferma inoltre di disporre di mezzi e competenza per eseguire in proprio tutte le prestazioni per cui non ha previsto il subappalto.
H. Con la replica e le dupliche le parti ribadiscono le proprie tesi con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza ulteriori accertamenti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.
2.1. Giusta l'art. 26 cpv. 1 della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100), applicabile alla presente fattispecie grazie al rinvio di cui all'art. 4 cpv. 4 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per scritto, in modo completo e tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a diposizione dal committente. L'offerta, sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, allestita in forma scritta, chiara ed univoca, deve essere compilata in ogni sua parte. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse, nell'interesse della parità di trattamento tra concorrenti e della comparabilità delle offerte (cfr. al riguardo: STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018). La conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014 n. 12 consid. 3.1; STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018, 52.2015.314 del 26 ottobre 2015 consid. 2.1, 52.2014.282-283 del 10 ottobre 2014 consid. 2.1, 52.2013.2 del 24 aprile 2013 consid. 2.2, 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6.; Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).
2.2. La documentazione di gara che i concorrenti erano tenuti ad allestire comprendeva, a pagina 12, una scheda dedicata alle informazioni relative ai subappaltatori. In particolare, per ogni subappaltatore (da A a H) vi era lo spazio per inserire nome, indirizzo e valore dei lavori, mentre il genere di opera era già indicato dal committente. A titolo di esempio, si ripropone uno stralcio della scheda.
Subappaltatore A Nome: ………….
Indirizzo: ………….
Opere: Carotaggi e tagli calcestruzzo CHF ……
Il documento riportava, in alto in grassetto, la seguente dicitura:
L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che presenti le stesse informazioni.
La tesi del ricorrente, secondo cui gli offerenti erano tenuti a compilare gli spazi per ogni genere di subappalto, anche laddove non previsto, indicando espressamente che l'esecuzione sarebbe stata svolta in proprio, non può essere seguita. Nulla imponeva infatti ai concorrenti di inserire una simile precisazione, potendo il committente dedurre che, laddove non indicato il nominativo del subappaltatore, il concorrente avrebbe eseguito esso stesso le prestazioni. Salvo diversa ed esplicita disposizione, il concorrente poteva ragionevolmente aspettarsi di dover fornire unicamente i nominativi utili al committente per la verifica dell'idoneità dei subappaltatori, come usualmente avviene nei concorsi di questo genere.
2.3. Per quanto attiene invece al subappaltatore incaricato dell'impermeabilizzazione della vasca bianca (F), si rileva che l'aggiudicataria ha omesso di fornire il nominativo. Il committente, preso atto dell'offerta della ditta T SA, indicata quale subappaltatrice delle opere di impermeabilizzazione (subappaltatore E), ha rilevato che la stessa comprendeva pure l'impermeabilizzazione della vasca bianca, ciò che il concorrente ha confermato. In relazione a queste opere si rileva che, benché suddivise in due parti (impermeabilizzazione e vasca bianca), le stesse sono dello stesso genere e richiedono analoghe competenze. Lo dimostra il fatto che quattro offerenti su cinque hanno subappaltato entrambe le opere a una sola ditta e che pure l'insorgente ha esposto un solo prezzo complessivo per le due situazioni, apponendo la scritta vedi vasca bianca al posto del prezzo relativo alle opere di impermeabilizzazione. È inoltre verosimile che il prezzo esposto dalla deliberataria (fr. 85'000.-) comprenda entrambe le prestazioni, siccome in linea con quanto offerto da altri concorrenti. Risulterebbe invero sproporzionato se riferito alla sola impermeabilizzazione, per cui gli altri offerenti hanno indicato un costo tra fr. 10'000.- e fr. 27'678.90. D'altro canto, l'offerta della T SA prevede espressamente anche le opere riferite alla vasca bianca. Occorre ancora considerare che la lacuna non ha impedito al committente di verificare l'idoneità della T SA e che le prestazioni oggetto del subappalto concernono circa fr. 85'000.- su un totale di fr. 5'132'089.35 (IVA inclusa). Considerati i predetti elementi, il modo di agire del committente che, preso atto della precisazione della deliberataria, ha mantenuto in gara la sua offerta, appare sostenibile e conforme al principio di proporzionalità. La censura va quindi respinta.
3.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LCPubb, applicabile alla presente fattispecie nella misura in cui non si pone in contrasto con il diritto superiore (art. 4 cpv. 4 LCPubb), è considerata subappalto ogni forma di esecuzione di parte della prestazione oggetto di una commessa edile, di servizio o di fornitura, ivi compreso l'impiego di lavoratori indipendenti o autonomi. Il subappalto è di principio vietato (art. 24 cpv. 2 LCPubb). Il divieto di subappalto è essenzialmente volto ad impedire che l'aggiudicatario, che è valutato quantomeno dal profilo della sua idoneità generale a partecipare alla gara, deleghi in tutto o in parte l'esecuzione effettiva della commessa a terzi, da lui scelti in modo autonomo, indipendentemente dal committente. Il divieto di subappalto si giustifica specialmente nell'ambito delle commesse edili e per prestazioni di servizio, nelle quali l'idoneità tecnica, le capacità e le attitudini dell'aggiudicatario assumono particolare rilevanza. Il divieto non è tuttavia assoluto. In applicazione dell'art. 24 cpv. 3 LCPubb, gli atti di gara possono prevedere la possibilità di subappalto a un solo livello ad alcune condizioni. I subappaltatori devono rispettare i requisiti di legge (art. 24 cpv. 3 lett. a LCPubb). In particolare, essi devono ossequiare i criteri di idoneità generale (cfr. art. 5 lett. a e b LCPubb). Questi devono poi rispondere agli eventuali criteri di idoneità particolare che il committente può fissare in relazione ai subappaltatori. L'offerta che presenta un subappaltatore inidoneo va di principio estromessa dalla gara.
3.2. Il Consorzio aggiudicatario ha indicato la A__________ SA nello spazio dedicato al subappalto delle opere di posa dell'acciaio di armatura. Il committente, verificato che la ditta fornisce solo materiale, mentre non si occupa della posa dello stesso, ha invitato l'offerente a proporre un altro subappaltatore, conformemente a quanto si era riservata di fare negli atti di gara (cfr. punto 2.3 del capitolato, consid. A). In effetti, la predetta condizione di gara permetteva la sostituzione del subappaltatore in caso di mancato adempimento dei requisiti di legge e delle disposizioni particolari. Nel caso di specie la ditta A__________ SA non sarebbe stata in grado di dimostrare la propria idoneità ad eseguire le prestazioni oggetto del subappalto, non essendo qualificata per la posa dell'acciaio di armatura, circostanza che nessuno mette in dubbio. La richiesta del committente di sostituire il subappaltatore, anziché escludere direttamente l'offerta per inidoneità dello stesso è nel caso concreto ammissibile siccome questa facoltà era espressamente prevista negli atti di gara. Inoltre, non vi è stata alcuna modifica del prezzo né di altri aspetti determinanti nella valutazione dell'offerta. Infatti, la figura del subappaltatore non era contemplata, nel caso di specie, nella valutazione di alcun criterio di aggiudicazione, di modo che le sue qualifiche non erano atte a incidere sulla valutazione dell'offerta. In concreto, l'aggiudicataria ha dichiarato di eseguire in proprio le prestazioni e la sua idoneità a eseguire le opere per rapporto ai criteri prefissati è stata esaminata dalla committenza, che ha accertato il possesso di un diploma sufficiente (cfr. pos. 223.110 del capitolato, consid. A). Anche questa censura va pertanto disattesa.
Dal canto suo, l'aggiudicataria dichiara di essere in grado di eseguire in proprio queste prestazioni in parte con le gru in dotazione della ditta (per i pezzi più piccoli) e per il resto con un'autogru di portata maggiore, che sarà noleggiata presso imprese con cui vi sono già chiari accordi in merito. Il personale qualificato in grado di manovrare tali macchinari è già attivo presso la deliberataria.
4.2. Negli appositi spazi del modulo d'offerta, l'aggiudicataria ha indicato le caratteristiche delle gru di cantiere, da lasciare a disposizione degli artigiani (pos. R111.091, pag. 65 e seg. del capitolato). Esse hanno una portata di 1'000.- kg.
Il ricorrente ha indicato di mettere a disposizione due gru, una della portata di 2'500 kg, l'altra di 1'500 kg. Esso ha dichiarato di subappaltare la posa degli elementi prefabbricati in cemento armato. Emerge pertanto che le gru di cantiere proposte dall'insorgente non saranno utilizzate per posare gli elementi in cemento armato: tale prestazione avverrà tramite i mezzi della ditta subappaltatrice. Di conseguenza, è verosimile che anche la deliberataria si avvarrà di un'autogru supplementare per eseguire quest'operazione. Non vi è del resto motivo di dubitare delle sue affermazioni, secondo cui essa dispone di accordi per il noleggio di un mezzo adeguato e ha al suo attivo personale qualificato in grado di manovrarlo. Tali circostanze che non appaiono d'acchito insolite. Non occorre pertanto esperire accertamenti al riguardo. L'aggiudicataria non era del resto tenuta a fornire con l'offerta particolari prove in relazione a questi aspetti. Anche questa censura va quindi respinta.
5.1. Come esposto in narrativa, le disposizioni di gara permettevano il subappalto della posa del sistema di precompressione. Come per gli altri generi di subappalto, i concorrenti erano tenuti a indicare il nominativo del subappaltatore e il relativo importo nell'apposita scheda di pag. 12 del capitolato, o su analogo documento separato. Nel modulo d'offerta, i sistemi di precompressione erano trattati a pag. 203 segg.. La pos. 200.110 (pag. 204) lasciava all'offerente alcuni spazi da completare, come di seguito riportato:
200.110 Ditta di precompressione……….. Sistema di precompressione:
Sistema di tensionamento dei trefoli VSL o prodotto
equivalente come proposto dalla ditta:
……………….
Numero di interventi sul cantiere per lavori di infilaggio o di tiraggio, di tesatura, lavori per accoppiamenti e per iniezioni ……………. Categoria di protezione contro la corrosione b.
.200 Ripartizione dei lavori.
.210 I lavori seguenti vengono eseguiti dalla ditta di
Precompressione:
descrizione ………….
Descrizione: ………………
I lavori seguenti vengono eseguiti dall'imprenditore principale:
descrizione: ………………
descrizione:
……………..
5.2. La deliberataria, alla pag. 12 del capitolato, non ha indicato alcun subappaltatore per la posa del sistema di precompressione. Come lei, un'altra offerente. Le altre tre hanno designato la S__________ SA per importi compresi tra fr. 27'000.- e fr. 32'320.-. Nel modulo d'offerta, la deliberataria ha apposto la dicitura come e.p. per quanto attiene alla ditta di precompressione e al prodotto offerto. Negli spazi dedicati alle ulteriori precisazioni (numero di interventi, descrizione) ha invece scritto Secondo prescr. Ing.
L'insorgente sostiene che con l'indicazione come e.p. (ossia come elenco prezzi), l'aggiudicataria avrebbe confermato di delegare i lavori del sistema di precompressione alla ditta V____________________ , citata appunto dal committente negli atti di gara. Ciò attesterebbe l'esistenza di un subappalto, che andava tuttavia annunciato anche nella pagina 12 del fascicolo di gara.
Dal canto loro, aggiudicataria e committente affermano che la ditta specializzata (V__________), fornisce gli elementi precompressi da essa fabbricati. Non occorreva dunque menzionarla nell'elenco dei subappaltatori in quanto l'indicazione del subappalto era richiesta solo per la posa del sistema stesso, ciò che la CO 1 eseguirà in proprio.
5.3. L'impostazione del bando non era chiara. Da un lato, l'elenco delle opere per cui il subappalto era ammesso menzionava solo la posa del sistema di precompressione. D'altro canto, nel modulo d'offerta il committente richiedeva il nominativo della ditta di precompressione, dando per acquisito l'intervento di un'azienda specializzata per questo tipo di operazioni. Dall'impostazione del modulo d'offerta emerge che questa non si sarebbe limitata alla fornitura degli elementi precompressi, ma avrebbe svolto anche alcune prestazioni specialistiche sul cantiere, segnatamente l'iniezione delle guaine, come si evince anche dalle disposizioni dell'ingegnere, che precisa che quest'operazione va realizzata da personale qualificato (cfr. piano di controllo - prescrizioni inerenti ai lavori di scavo e opere da capomastro del 22 aprile 2022, allegato alla documentazione di gara come documento ING05). Non era quindi del tutto inequivocabile se la ditta di precompressione menzionata nel modulo d'offerta dovesse essere pure indicata tra i subappaltatori. Il committente lo nega, sostenendo che il subappalto concerneva soltanto la semplice posa del sistema, operazione che poteva essere svolta anche dall'offerente. Ponderate queste circostanze, non vi è ragione di distanziarsi dall'interpretazione del committente in relazione alle modalità di compilazione del modulo d'offerta. Né in concreto si può imporre una valutazione più severa dell'offerta della deliberataria, da cui non si deduce la volontà di mascherare un subappalto. Infatti, analogamente a quanto testé considerato in relazione alla movimentazione dei blocchi di cemento armato, non si può escludere che essa sia in grado di posare gli elementi precompressi. Per quanto riguarda le ulteriori operazioni specialistiche, essa non ha nascosto l'intervento della ditta V__________ che, come ha osservato il ricorrente, è l'azienda designata dal committente nella documentazione di gara. Certo, si può rimproverare alla deliberataria di non aver specificato con la dovuta precisione la ripartizione dei lavori con la predetta impresa. Tale lacuna non è tuttavia stata rilevata dal committente, che avrebbe quantomeno avuto la facoltà di chiedere delucidazioni in proposito. Occorre quindi chiedersi se l'imprecisione sia così grave da imporre l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione, ritenuto che il committente gode di ampio potere di apprezzamento nella valutazione della validità delle offerte. Per rispondere a questo quesito va innanzitutto rilevato che il dettaglio sulla suddivisione dei lavori tra la ditta di precompressione e l'offerente non aveva impatto sui prezzi. Bisogna anche tenere conto che le opere concernenti il sistema di precompressione rivestono un'importanza contenuta se rapportate all'insieme della commessa. Infatti, il valore dei lavori concernenti il sistema di precompressione della deliberataria ammonta a fr. 35'552.60 (IVA esclusa) su fr. 4'765'171.15 (IVA esclusa) dell'offerta. Ponderati questi elementi, la decisione del committente non può essere ritenuta lesiva del diritto e appare tutto sommato rispettosa del principio della proporzionalità. Anche questa censura va quindi disattesa.
5.4. Resta inteso che l'Ente appaltante, nella fase di esecuzione dei lavori, sarà in ogni caso tenuto a verificare che tutte le opere per cui l'aggiudicataria ha dichiarato di non avvalersi del subappalto siano effettivamente eseguite dalla stessa, senza l'intervento di terzi.
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.
La tassa di giustizia è posta a carico dei membri del Consorzio ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essi rifonderanno congrue ripetibili alla deliberataria, assistita da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 6'500.-, già anticipata dai membri del Consorzio B__________, resta a loro carico. Essi rifonderanno fr. 3'000.- alla CO 1 a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
CO 1 1 patrocinata da: PA 2 2. CO 2 2 rappr. da: RA 1 3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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