AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.318
Data decisione, Autorità: 09.10.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00318
Lugano 9 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 maggio 2001 dell'
contro
la decisione 18 aprile 2001 con cui il Dipartimento del territorio ha deliberato all'Azienda __________ gli interventi selvicolturali di protezione delle strade cantonali __________, __________ e __________;
viste le risposte:
14 maggio 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
14 maggio 2001 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
15 maggio 2001 del Dipartimento del territorio, Sezione forestale cantonale;
12 giugno 2001 dell'Azienda __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 12 gennaio 2001 l'Ufficio forestale del 5° circondario di __________ ha indetto un pubblico concorso per gli interventi selvicolturali necessari a proteggere le strade cantonali nei tratti __________, __________ e __________ (FU n. __________ del __________);
che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di sette ditte, fra cui quella dell'Azienda __________ di fr. 89'565.40 e quella dell'Azienda __________, qui ricorrente, di fr. 75'835.65;
che, valutate le offerte, il 10 aprile 2001, l'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA) ha espresso preavviso favorevole all'offerta dell'__________, scartando invece quella della ricorrente, siccome non iscritta a RC come richiesto dall'art. 14a LApp;
che, facendo proprio il preavviso dell'ULSA, il 18 aprile 2001 la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio ha deliberato i lavori all'__________;
che contro questa decisione l'__________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e sollecitando la delibera in suo favore;
che l'insorgente rileva in sostanza di essere un'azienda che fa riferimento alla __________, ente iscritto a RC;
che all'accoglimento del ricorso si oppone l'ULSA con argomenti che saranno discussi qui appresso, mentre l'__________ ha rinunciato a presentare osservazioni;
che con giudizio 10 luglio 2001 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso, trasmettendolo al Tribunale cantonale amministrativo giusta l'art. 47 LCPubb;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 36 e 47 LCPubb, subentrata alla LApp;
che certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, azienda autonoma della __________ e partecipante al concorso, dal quale è stata estromessa;
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che, trattandosi di un concorso aperto prima dell'entrata in vigore della LCPubb, la materia del contendere è retta dalla LApp (art. 47 LCPubb);
che giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. a LApp sono legittimate a partecipare ai concorsi indetti dallo Stato "le imprese iscritte a RC da almeno due anni al momento della pubblicazione del concorso, ritenuto che l'iscrizione deve riferirsi alla categoria di arti e mestieri nella quale rientra l'opera da eseguire";
che la ricorrente, non iscritta a RC, si limita in sostanza a chiedere di beneficiare dell'iscrizione a RC della __________, ente che l'ha costituita;
che anche se si volesse seguire la tesi dell'insorgente, il ricorso non potrebbe comunque essere accolto, poiché l'iscrizione a RC della __________, contrariamente a quanto esige l'art. 14 cpv.1 lett. a LApp, manifestamente non si riferisce alla categoria di arti e mestieri nella quale rientra l'opera da eseguire;
che lo scopo della __________, stando all'iscrizione a RC, è in effetti quello di "favorire la collaborazione tra i suo membri per il raggiungimento di scopi comuni di interesse regionale e generale; elaborare il programma di sviluppo regionale in conformità della legge federale sull'aiuto gli investimenti nelle regioni montane del 28.06.1974; promuovere tutte le attività idonee a favorire lo sviluppo della regione";
che il fatto che l'art. 2 dello statuto della __________, fra i vari scopi dell'associazione, preveda anche la gestione di servizi di interesse pubblico, quali ad esempio l'azienda forestale regionale, è privo di rilievo: determinante è lo scopo risultante dall'iscrizione a RC;
che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi senz'altro respinto, confermando la decisione impugnata siccome esente da violazioni del diritto;
che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 14 LApp; 36, 47 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster