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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2022.79
Data decisione, Autorità: 23.02.2023, IIICC
Titolo: Fissazione di un termine. Decisione incidentale (reclamo o appello). Disposizione ordinatoria processuale e pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile
Incarto n. 13.2022.79
Lugano 23 febbraio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa inc. OR.2021.14 (procedura ordinaria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 11 giugno 2021 da
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 13 ottobre 2022 di RE 1 contro la decisione 3 ottobre 2022 con cui il Pretore, estromesse dall’incarto risposta e domanda riconvenzionale e duplica e replica riconvenzionale, ha fissato alla convenuta un ultimo termine per presentare la risposta;
ritenuto
in fatto: A. RE 1, proprietario di un’abitazione di vacanza a __________, tra il 2018 e il 2019 ha affidato all’architetto __________ titolare della ditta individuale __________, progettazione, pianificazione, inoltro domanda di costruzione e direzione lavori relativi ad interventi edilizi di rinnovamento e risanamento interni ed esterni all’immobile. Varie problematiche sono insorte nel corso dei lavori.
B. Ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 11 giugno 2021 introdotta alla Pretura di Locarno-Campagna, RE 1 ha chiesto la condanna della società a nome collettivo CO 1 al pagamento di almeno fr. 108'348.40 e interessi di mora del 5% dall’11 novembre 2019 a titolo di risarcimento danni e minor valore dell’opera, oltre al rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ spiccato dall’Ufficio di esecuzione di Locarno.
C. Il 21 settembre 2021 il Pretore ha fissato alla convenuta un termine suppletorio di 10 giorni per l’inoltro della risposta. Con memoriale 29 settembre 2021 __________ di __________ ha postulato la reiezione della petizione e la conferma dell’opposizione al PE. In via riconvenzionale ha inoltre chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 5'422.70.
D. Con replica e risposta riconvenzionale datata 18 gennaio 2022 RE 1 ha confermato il suo punto di vista e chiesto di respingere la domanda riconvenzionale.
Con duplica e replica riconvenzionale del 21 aprile 2022 __________ di __________ ha ribadito le sue domande di giudizio.
Con duplica riconvenzionale del 27 giugno 2022 RE 1 ha contestato l’ammissibilità del memoriale 21 aprile 2022, in quanto la ditta individuale __________ era stata radiata dal Registro di commercio il 25 febbraio 2020 e convenuta in causa era la società a nome collettivo CO 1. Per il resto ha chiesto di respingere la domanda riconvenzionale.
E. Al dibattimento del 26 maggio 2022, notificati i mezzi di prova, le parti hanno chiesto al Pretore di decidere l’ammissibilità della duplica e replica riconvenzionale. RE 1 ha rilevato che pure la risposta e domanda riconvenzionale era stata presentata dalla ditta individuale, contestando così l’ammissibilità di tutti gli allegati non depositati dalla convenuta. Controparte vi si è opposta, poiché la parte in causa era sempre stata individuabile e indubbia e RE 1 non aveva sollevato incongruenze alla ricezione della risposta di causa.
F. Con decisione 3 ottobre 2022 il Pretore ha estromesso dagli atti la risposta e domanda riconvenzionale 29 settembre 2021 e la duplica e replica riconvenzionale 18 gennaio 2022 [correttamente: 21 aprile 2022] (dispositivo n. 1). Ha poi fissato a CO 1 un ultimo termine di 20 giorni per la risposta, con l’avvertenza che, scaduto infruttuoso, avrebbe potuto emanare una decisione finale, sempre che la causa fosse matura per il giudizio (dispositivo n. 2). A carico di CO 1 ha posto le spese di fr. 400.– (dispositivo n. 3).
G. Con reclamo 13 ottobre 2022, previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1 chiede di annullare il dispositivo n. 2 e di riformarlo nel senso che CO 1 sia tenuta a versargli fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.
La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta con decisione presidenziale 28 ottobre 2022.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il dispositivo n. 2 con cui in data 3 ottobre 2022 il Pretore ha fissato alla parte convenuta un ultimo termine per presentare la risposta è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. Per i combinati disposti degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo da proporre nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
Il giudizio di cui al dispositivo impugnato è stato notificato al reclamante il 4 ottobre 2022. Rimesso alla posta il 13 ottobre 2022 il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
2.1 Il Pretore ha rilevato che il legale della convenuta aveva inoltrato la risposta in quanto __________ di __________, ditta individuale radiata il 25 febbraio 2020, e che l’attore al dibattimento aveva contestato la ricevibilità della risposta e di tutti i successivi allegati di causa prodotti in quella veste. Proprio perché tali allegati erano stati presentati personalmente dall’architetto __________, irrilevante essendo l’intervenuta radiazione della ditta individuale, e non da CO 1, di cui peraltro agli atti non figurava procura, il Pretore ha ritenuto giustificato estrometterli dall’incarto in quanto irricevibili e fare dovuta chiarezza fissando a CO 1 un ultimo termine per la risposta.
2.2 Dal canto suo il reclamante rimprovera al primo giudice un’errata applicazione del diritto e meglio dell’art. 223 CPC, oltre ad un accertamento manifestamente errato dei fatti in quanto aveva fissato un termine suppletorio da cui la convenuta avrebbe tratto vantaggio malgrado lo avesse già disposto con precedente ordinanza 21 settembre 2021. Estromessi dall’incarto gli allegati di cui si era comunque dovuto occupare, rivendica fr. 1'000.– di ripetibili a compensare l’inutile lavoro causatogli in particolare rispetto alla domanda riconvenzionale.
Inoltre, questa Camera ha già avuto modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona automaticamente alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato che unica eccezione poteva essere data quando la violazione del diritto di essere sentito conduce alla nullità della decisione impugnata indipendentemente dall’esito del processo (cfr. in materia di prove: III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
4.1 Giusta l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili le decisioni di prima istanza finali, incidentali e in materia di provvedimenti cautelari, in quanto inappellabili. Ora, trattandosi di controversie patrimoniali, questo è il caso quando il valore litigioso è inferiore a fr. 10'000.– (a contrario art. 308 cpv. 2 CPC) oppure ancora quando il rimedio dell’appello è improponibile in applicazione dell’art. 309 CPC. In tal senso pertanto, a fronte di una causa di risarcimento danni e minor valore promossa dal reclamante per un valore di causa di fr. 108'348.40, nel caso che qui ci occupa andava se del caso percorsa la via dell’appello e non quella del reclamo. Non solo.
4.2 L’art. 237 cpv. 1 CPC riconosce quale decisione incidentale quella che in caso di diverso giudizio dell’autorità superiore porterebbe immediatamente all’emanazione di una decisione finale e con ciò ad un importante risparmio di tempo o di spese. Proprio per tener conto di questa sua particolare natura ed incidenza, l’art. 237 cpv. 1 CPC non si applica ogni qual volta il tribunale decide di limitare la procedura a singole questioni o conclusioni (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 2 e 13 ad art. 237).
4.2.1 Il reclamante non pretende - e ancor meno lo spiega - che disponendo l’annullamento del dispositivo n. 2 possa essere emessa in questa stessa sede di giudizio una decisione finale, con importante risparmio di tempo e spese. Certo, il contestato termine fissato dal Pretore reca l’avvertenza che in caso di mancata presentazione della risposta poteva essere emanata una decisione finale laddove la causa fosse stata matura per il giudizio (sopra, consid. F: dispositivo n. 2). Ma in concreto nulla agli atti indica che allo stato attuale la causa possa considerarsi già tale. Giova in effetti rilevare che l’eventuale preclusione della convenuta in applicazione dell’art. 223 CPC non comporta automaticamente il riconoscimento dei motivi posti a sostegno della pretesa oggetto dell’azione promossa dall’attore (Trezzini, op. cit., n. 12 segg. ad art. 223; Killias, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 12 ad art. 223). All’evidenza poi, richiamato il principio del doppio grado di giurisdizione, su questo punto non spetta all’autorità superiore di ricorso trarre per la prima volta una conclusione in tal senso, a maggior ragione se a sostegno del suo agire il Pretore rileva una necessità di fare chiarezza. Del resto il reclamante ha pur sempre eccepito l’irricevibilità della domanda riconvenzionale solo con la duplica riconvenzionale, estendendola poi solo al dibattimento a tutti gli allegati presentati dall’architetto __________, in quanto persona titolare della oramai radiata ditta individuale, il tutto senza una benché minima spiegazione.
4.2.2 Il reclamante nemmeno ipotizza che, dichiarando inammissibile tutto quanto personalmente presentato dall’architetto __________, il Pretore abbia inteso statuire, respingendola, su un’eventuale richiesta di sostituzione nel processo (art. 83 CPC) della parte convenuta CO 1, richiesta a cui egli si sarebbe appunto opposto nella misura in cui contestava la ricevibilità di quegli atti, da cui la natura incidentale della relativa decisione (cfr. Dietschy-Martenet, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 13 ad art. 83). L’interessato neppure pretende che la fissazione del nuovo contestato termine per la risposta debba essere letta in quest’ottica sicché anche il dispositivo n. 2 andava qualificato alla stregua di una decisione incidentale giusta l’art. 237 CPC. E, nella misura in cui la decisione impugnata non dà riscontro esplicito di uno scenario in tal senso, la questione non merita più approfondita disamina.
In questo contesto gioverà rilevare che la questione è tutt’altro che liquida. Il contratto era stato stipulato nel 2018 dall’attore e dall’architetto __________, e più precisamente con la ditta individuale __________ di cui questi era titolare, ditta poi radiata il 25 febbraio 2020. E il precetto esecutivo 3 marzo 2020 (doc. AP) indica quale debitore __________. L’attore ha poi però convenuto in causa lo CO 1, ditta iscritta il 25 febbraio 2020, che non risulta abbia assunto eventuali impegni o responsabilità della ditta individuale, ciò che potrebbe imporre qualche riflessione in merito alla legittimazione passiva. La questione non necessita tuttavia di essere approfondita in questa sede.
5.1 Ora, il reclamante non accenna ad alcuno specifico scenario rientrante nelle fattispecie previste dall’art. 319 lett. b cifra 1 CPC, le cui decisioni sono da impugnare con il citato rimedio di diritto senza riguardo al presupposto di rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. E questo esclude a priori ogni ipotetico esame e supposta considerazione sotto il profilo ad esempio degli art. 75 cpv. 2 CPC e l’art. 82 cpv. 4 CPC, ammesso e non concesso che possano entrare in gioco nelle circostanze del caso concreto visto che in proposito dalla decisione impugnata non emerge alcunché (cfr. per analogia sopra, consid. 4.2.2).
5.2 D’altro canto, con riguardo alla fattispecie prevista dall’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, il reclamante non rende verosimile e neppure sostiene l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere considerato evidente. Un vago accenno al “principio di economia processuale” e “nuovo e lungo scambio di scritti” non potendo essere considerato tale. Motivo per cui, in mancanza di una premessa fondamentale (sopra, consid. 3), il gravame risulta inammissibile.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico del reclamante, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 13 ottobre 2022 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali, stabilite in fr. 400.–, sono poste a carico di RE 1.
Notificazione (unitamente al reclamo 13 ottobre 2022 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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