AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2022.91
Data decisione, Autorità: 07.02.2023, IIICC
Titolo: Tenuta del dibattimento. Disposizione ordinatoria processuale. Reclamo. Restituzione del termine
Incarto n. 13.2022.91
Lugano 7 febbraio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2021.94 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa in data 19 maggio 2021 da
CO 1 patrocinata dallo PA 1
contro
RE 1 patrocinato da RA 1
e ora sul reclamo 17 novembre 2022 di RE 1 contro “le decisioni di svolgimento delle prime arringhe del 13 ottobre 2022”;
ritenuto
in fatto: che con petizione 19 maggio 2021 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 181'738.15 oltre accessori;
che con risposta 30 agosto 2021 il convenuto si è opposto;
che con replica 1° febbraio 2022 l’attrice ha confermato le proprie domande;
che al dibattimento delle prime arringhe 13 ottobre 2022 il convenuto non è comparso;
che il Pretore, considerato lo scritto con cui il convenuto preannunciava la propria assenza non atto a dimostrare la sua impossibilità a comparire all’udienza per ragioni di salute, ha proceduto al dibattimento alla sola presenza della parte attrice;
che successivamente il Pretore ha emanato le necessarie disposizioni ordinatorie processuali, segnatamente le ordinanze 20, 24, 25 e 27 ottobre 2022 e 15 novembre 2022;
che con scritto 17 novembre 2022 alla Pretura, il convenuto dichiara di presentare reclamo “contro le decisioni di svolgimento delle prime arringhe del 13 ottobre 2022” e chiede “la rinnovazione delle prime arringhe in presenza del mio mandante”;
che la Pretura, rilevato come la parte convenuta ha indicato di voler far reclamo, ha trasmesso l’atto al Tribunale d’appello;
che l’atto non è stato notificato alla controparte;
considerato
in diritto: che la decisione con cui il giudice dispone la tenuta del dibattimento in assenza di una sola parte è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 CPC) che, in applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni;
che, in concreto, il dibattimento si è tenuto il 13 ottobre 2022 sicché il reclamo, introdotto il 17 novembre 2022 - peraltro dopo che il primo giudice aveva già dato corso alla fase istruttoria con l’emanazione di più ordinanze - è manifestamente tardivo;
che, nella misura in cui il convenuto fa riferimento a una richiesta di restituzione secondo l’art. 148 CPC, va anzitutto rilevato che le motivazioni da esso addotte per giustificare la sua assenza al dibattimento erano state valutate e ritenute insufficienti dal primo giudice, sicché è da chiedersi se una domanda di restituzione sia ancora ammissibile;
che, comunque sia, per l’art. 148 cpv. 1 CPC, a istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura;
che la domanda di restituzione dev’essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza (cpv. 2) all’autorità avanti alla quale era pendente il procedimento nell’ambito del quale vi è stata l’inosservanza del termine;
che in concreto neppure risulta una tempestiva domanda di restituzione del termine;
che il reclamo appare quindi manifestamente inammissibile ed è quindi evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
che le spese, fissate in fr. 300.– per gli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo) sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC); non si pone la questione delle ripetibili, la controparte non essendo stata interpellata.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 17 novembre 2022 di RE 1 è inammissibile.
Le spese del presente giudizio di fr. 300.- sono poste a carico di RE 1.
Notificazione (unitamente al reclamo 17 novembre 2022 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster