AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.317
Data decisione, Autorità: 08.10.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00317
Lugano 8 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 luglio 2001 della ditta
contro
la decisione 16 luglio 2001 con cui il municipio di Personico ha deliberato alla ditta __________ le opere da idraulico dell'acquedotto comunale in zona __________;
viste le risposte:
17 settembre 2001 del municipio di Personico;
28 settembre 2001 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'11 giugno 2001 il municipio di Personico ha invitato quattro ditte specializzate, fra cui la ricorrente __________ e la resistente __________, ad inoltrare entro il 2 luglio seguente un'offerta per le opere da idraulico relative all'acquedotto comunale in zona __________.
Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta contemplava, fra le altre, la seguente posizione:
manicotti a vite PN tipo HAWLE fig. 421
completo di:
asta di prolunga con tubo di protezione in PE N. 963
chiusino N. 458
8.1. DN 100 mm
Entro il termine assegnato sono pervenute le offerte delle quattro ditte interpellate. Quella della ditta __________ ammontava a fr. 29'758.40 ed era corredata da uno scritto in cui la concorrente rilevava che "alla posizione 8 per la fornitura e la posa del COMBI III/3 tipo HAWLE fig. 447 completo di 3 aste fig. 9630 e un chiusino fig. 455 il prezzo ammonta a fr. 3'200.00" anziché a fr. 900.00 come esposto alla posizione suddetta.
Il verbale d'apertura delle offerte fa stato della seguente graduatoria:
__________ fr. 29'758.40
__________ fr. 31'410.60
__________ fr. 32'966.50
__________ fr. 35'636.00
Il 5 luglio 2001 lo studio d'ingegneria __________, progettista e direttore dei lavori, ha segnalato al municipio di aver erroneamente indicato la figura menzionata alla posizione 8 del capitolato e di avere pertanto corretto le offerte come segue:
__________ fr. 32'233.20
__________ fr. 32'966.50
__________ fr. 33'318.25
__________ fr. 35'636.00
In sostanza, lo studio in questione ha aggiunto all'importo dell'offerta inoltrata dalla resistente la differenza tra il prezzo esposto alla posizione 8 ( fr. 900.00) e quello figurante nello scritto d'accompagnamento (fr. 3'200.00), maggiorato dell'IVA (calcolo: fr. 3'200.00 - 900.00 = 2'300.00 + IVA 7.6% = fr. 2'474.80).
Con decisione 12 luglio 2001 il municipio ha deliberato i lavori alla ditta __________ sulla base dell'offerta corretta (fr. 32'233.20) dal progettista e direttore dei lavori.
B. Contro questa decisione la ditta __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, contestando succintamente l'ammissibilità della correzione apportata dalla ditta __________ all'offerta inoltrata, che il municipio ha fatto propria mediante la delibera.
Con decisione 4 settembre 2001 il Governo ha trasmesso l'impugnativa al Tribunale cantonale amministrativo, dichiarandola irricevibile per difetto di competenza.
C. All'accoglimento si è opposto il municipio di Personico, rilevando, fra l'altro, che l'offerta della ditta __________ non era corredata dalle dichiarazioni attestanti il pagamento dei contributi AVS/AI e SUVA, richieste dal capitolato.
Ad identica conclusione è pervenuta l'aggiudicataria dei lavori, con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
Alla ditta ricorrente, che ha partecipato senza successo al concorso, va riconosciuta la legittimazione attiva. In sede di risposta al ricorso il committente eccepisce invero l'irregolarità dell'offerta inoltrata dall'insorgente, priva delle dichiarazioni comprovanti il pagamento dei contributi AVS/AI e SUVA, richieste dal capitolato d'appalto. Anche se fosse fondata, l'eccezione non sarebbe atta a precludere alla ricorrente la facoltà di contestare l'esito della gara, poiché il municipio non ha deciso di estrometterne l'offerta con decisione impugnabile, resa in applicazione dell'art. 25 lett. c LCPubb.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Di regola, dopo la scadenza del termine fissato per il loro inoltro, le offerte non possono più essere modificate. Lo escludono la natura stessa del pubblico concorso ed il principio della parità di trattamento tra i concorrenti. Se ed eventualmente in che misura siano ammesse correzioni di errori è questione che non deve comunque essere affrontata, poiché nel caso in esame all'offerta prescelta non è stata apportata alcuna correzione.
Nell'evenienza concreta, lo scritto allegato dalla resistente alla sua offerta si limitava, in effetti, a segnalare un'incongruenza della posizione 8 del capitolato. Incongruenza, peraltro, rilevata anche dalla concorrente __________ e riconosciuta successivamente dai progettisti, che hanno adeguato due delle offerte inoltrate dalle concorrenti alla prestazione che avrebbe dovuto correttamente figurare alla posizione 8 del capitolato. Oggetto di correzione, in questo senso, non è quindi stata l'offerta inoltrata dalla resistente, ma il capitolato stesso.
Orbene, siffatto modo di procedere non può essere condiviso, poiché tra il capitolato e l'offerta vincente deve sussistere una corrispondenza biunivoca. Lo stabilisce chiaramente l'art. 29 LCPubb, che ammette offerte deroganti dai moduli e dai progetti oppure varianti nei metodi e nei programmi di esecuzione unicamente nei casi contemplati nell'avviso di gara. Condizione, questa, che, in concreto, non è soddisfatta.
Gli atti vanno rinviati al municipio, affinché renda una nuova decisione, scegliendo tra l'offerta della ditta resistente, così com'è stata presentata, e l'offerta, apparentemente difettosa e quindi passibile di esclusione (art. 25 lett. c LCPubb), inoltrata dalla ricorrente, oppure indica un nuovo concorso (art. 34 LCPubb).
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 25, 29, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 16 luglio 2001, con cui il municipio di Personico ha deliberato alla ditta __________ le opere da idraulico relative all'acquedotto comunale, è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio affinché proceda in conformità del considerando 4.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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