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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2022.98
Data decisione, Autorità: 13.03.2023, IIICC
Titolo: Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio. Probabilità di esito favorevole da rendere verosimile
Incarto n. 13.2022.98 13.2022.99
Lugano 13 marzo 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2022.50 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 11 novembre 2022 da
RE 1
contro
CO 1 CO 2 CO 3 tutti rappr. da RA 1
e ora sul reclamo 14 dicembre 2022 di RE 1 contro la decisione 5 dicembre 2022 con cui il Pretore le ha negato il gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con contratto di locazione 25/29 luglio 2019 la “Comproprietà __________”, composta da CO 1, CO 2 e CO 3 ha concesso in locazione a RE 1 un posteggio in via __________ a __________;
che in data 28 settembre 2022 i locatori hanno disdetto il predetto contratto con effetto al 31 ottobre 2022;
che, ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 11 novembre 2022 RE 1 ha chiesto l’annullamento della disdetta postulando nel contempo di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio;
che la parte convenuta ha postulato la reiezione della petizione;
che con sentenza 5 dicembre 2022 il Pretore ha respinto la petizione, e così l’istanza di gratuito patrocinio e ha posto le spese di fr. 100.- a carico di RE 1;
che con reclamo 14 dicembre 2022 RE 1 chiede di essere ammessa al gratuito patrocinio e di annullare la decisione di prima istanza “con rinvio a nuovo giudizio”;
che non sono state raccolte osservazioni;
che la reclamante chiede genericamente l’annullamento della decisione di prima istanza, ma le critiche sono relative unicamente alla questione del gratuito patrocinio, sicché è da ritenere che l’impugnativa riguardi solo il punto n. 3 del dispositivo;
che, giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG);
che la domanda di gratuito patrocinio essendo trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), il termine d’impugnazione è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che la decisione 5 dicembre 2022 è stata notificata alla reclamante il medesimo giorno sicché il reclamo, rimesso alla posta il 14 dicembre 2022 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;
che il reclamo, trattato in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG);
che conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che per l’art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b);
che in concreto il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio perché la causa appariva sin dall’inizio sprovvista di probabilità di esito favorevole;
che la reclamante rileva di aver chiesto esplicitamente di essere esentata dai costi, rilevando che il Pretore aveva la possibilità di chiedere l’anticipo delle spese e avvertirla dell’esito poco favorevole della causa;
che siffatti argomenti non sono atti a sostanziare l’applicazione errata del diritto né l’accertamento manifestamente errato dei fatti, considerato che la reclamante neppure contesta che la causa difettasse della probabilità di esito favorevole;
che nella misura in cui la reclamante rileva che “le prestazioni assistenziali non sono destinate a pagare tasse giudiziarie e altre spese correlate” va rilevato che, a sua volta, lo scopo del gratuito patrocinio non è di permettere di finanziare cause strampalate e prive di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC) a spese dello Stato;
che il reclamo, chiaramente abusivo, è da respingere;
che l’istanza di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo dev’essere respinta poiché il gravame non presentava sin dall’inizio possibilità di esito favorevole;
che la procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 100.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) sono poste a carico dell’interessata;
che non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste osservazioni;
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 14 dicembre 2022 di RE 1 è respinto.
Le spese processuali per il reclamo, stabilite in fr. 100.– sono poste a carico della reclamante.
L’istanza di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo è respinta.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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