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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2022.94
Data decisione, Autorità: 06.02.2023, IIICC
Titolo: Reclamo in materia di indennità riconosciuta al teste. Quale spesa per l'assunzione delle prove, rientra tra le spese processuali. Ammontare. Tariffa cantonale
Incarto n. 13.2022.94
Lugano 6 febbraio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2018.212 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 14 agosto 2018 da
CO 1 patrocinato dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 1° dicembre 2022 di RE 1 contro la decisione 30 novembre 2022 con cui il Pretore ha fissato l’indennità per il testimone TE 1;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 14 agosto 2018 - cui sono seguite le motivazioni 15 novembre 2018 - CO 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie.
Con risposta 4 gennaio 2019 RE 1 ha aderito alla domanda di divorzio, postulando una diversa regolamentazione delle conseguenze accessorie.
Con gli ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande.
B. All’udienza del 30 novembre 2022 il Pretore ha proceduto all’audizione di TE 1 quale testimone. Al termine dell’interrogatorio gli ha riconosciuto un’indennità di fr. 1'000.-.
C. Con reclamo 1° dicembre 2022 RE 1 ha postulato l’annullamento della decisione sull’indennità per il testimone, chiedendo che il Pretore abbia a adottare una nuova decisione, in base al suo libero apprezzamento, in conformità con la LTG, in via subordinata che al testimone sia riconosciuta un’indennità di fr. 50.-.
Con osservazioni 21 dicembre 2022 CO 1 ha chiesto “l’istanza di RE 1 è respinta”.
Con osservazioni 23 dicembre 2022 TE 1 si è rimesso al giudizio della Camera.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 95 cpv. 2 lett. c CPC l’indennizzo che il giudice riconosce al terzo tenuto a cooperare in applicazione dell’art. 160 segg. CPC è una spesa per l’assunzione delle prove e fa parte delle spese processuali.
1.1 Trattandosi di costi che, per finire, il giudice addosserà poi alle parti in causa (III CCA 14.9.2017, inc. n. 13.2017 41; Hasenböhler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3a ed., 2016, n. 31 ad art. 160; Higi, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 38 ad art. 160), nei loro confronti la decisione di indennizzo costituisce una decisione in materia di spese, impugnabile a titolo indipendente mediante reclamo (art. 110 CPC), a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II ed. 2017, n2 ad art. 110).
1.2 La decisione con cui il giudice fissa l’indennità dovuta al testimone non può essere qualificata quale decisione finale o parte della decisione finale in quanto il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì si limita a indennizzare un terzo tenuto a cooperare all’assunzione delle prove (art. 160 cpv. 1 lett. a CPC), liquidando così una questione che si pone durante il corso dell’istruttoria. Di conseguenza, diversamente da quanto disposto dall’art. 48 lett. a cifra 8a LOG, del reclamo se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.3 La decisione impugnata è stata notificata alla reclamante il 30 novembre 2022. Rimesso alla posta il 1° dicembre 2022 il reclamo è sicuramente tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Giusta l’art. 160 cpv. 1 lett. a CPC il testimone è tenuto a cooperare all’assunzione delle prove e ha diritto a un adeguato indennizzo (art. 160 cpv. 3 CPC). Tale diritto deve essere fatto valere nei confronti del tribunale, non nei confronti di una o di entrambe le parti (Schmid, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 68 ad art. 160; Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160; Higi, op. cit., n. 38 ad art. 160; Jeandin, in: Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n. 26-28 ad art. 160). L’adeguatezza (e dunque l’ammontare) dell’indennità è decisa dal giudice secondo il suo libero apprezzamento (Schmid, op. cit., n. 69 ad art. 160; Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160; Higi, op. cit., n. 39 seg. ad art. 160; Jeandin, op. cit., n. 26-28 ad art. 160). Essa non comprende il rimborso di tutte le spese sopportate dal terzo, bensì è funzionale a un giudizio di equità che tiene conto di tutte le particolarità del caso concreto, e con la premessa che quei costi siano stati sostanziati (Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160; Higi, op. cit., n. 41 ad art. 160; Jeandin, op. cit., n. 26-28 ad art. 160). Richiamato l’art. 96 CPC, che lascia una competenza residua ai Cantoni per stabilire le tariffe per le spese giudiziarie (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 3 ad art. 95, n. 1, 2 e 6 ad art. 96), questi ultimi sono liberi di emanare norme di concretizzazione in merito all’indennità da versare ai testimoni (Schmid, op. cit., n. 72 ad art. 160; Higi, op. cit., n. 42 ad art. 160).
3.1 Il Canton Ticino, all’art. 28 cpv. 1 della Legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 (LTG), ha stabilito che al testimone è versata un’indennità di fr. 50.– per mezza giornata e di fr. 100.– per la giornata intera. Inoltre il testimone ha diritto all’indennità di trasferta se ciò gli cagiona spese rilevanti, applicandosi al riguardo e per analogia le disposizioni per i dipendenti dello Stato (art. 28 cpv. 3 LTG). E, in particolare, il Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato (RL 173.450, già RL 2.5.4.4.1).
4.1 Nel caso concreto, con decisione in calce al verbale d’audizione il Pretore ha riconosciuto ad TE 1, sentito quale teste, un’indennità di fr. 1'000.-, senza spiegare come sia giunto a questo importo. Verosimilmente egli si è basato sulla richiesta del testimone che, richiesto di quantificare l’indennità ha indicato tale l’importo. Al di là delle richieste del terzo tenuto a collaborare, la quantificazione dell’indennità spetta al giudice, che ha da stabilirla in base alla legge. In concreto il Pretore non ha indicato il motivo che lo ha indotto a scostarsi in modo tanto massiccio da quanto previsto dalla LTG. Di scarsa pertinenza per la comprensione della decisione appaiono le domande rivolte dal primo giudice al teste circa il suo stipendio e l’eventuale deduzione da parte del datore di lavoro in ragione della sua assenza dal lavoro. Gioverà qui rilevare in proposito che l’obbligo di cooperare del testimone è stabilito dalla legge. Poiché l’art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare segnatamente per l’adempimento di un obbligo legale il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, neppure vi sarebbe un motivo plausibile per ritenere nel caso concreto che l’assenza dal lavoro per partecipare all’udienza, la cui durata di 30 minuti è rimasta incontestata, possa essere motivo di decurtazione dello stipendio.
Le censure sollevate dalla reclamante appaiono quindi fondate e la decisione impugnata, frutto di un’applicazione manifestamente errata del diritto, va annullata.
Diversamente da quanto richiesto dalla reclamante non è il caso di rinviare l’incarto al primo giudice per nuova decisione, ciò ritenuto che, non risultando dagli atti alcun motivo per scostarsi dall’art. 28 LTG, la causa è ritenuta matura per il giudizio e quindi può essere decisa da questa Camera (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC). Ritenuto che l’audizione è durata meno di mezza giornata (è incontestata la durata di 30 minuti) in applicazione dell’art. 28 LTG l’indennità per il testimone TE 1 è stabilita in fr. 50.-.
Le spese processuali per la presente procedura sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG). Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 200.- e sono poste a carico della parte soccombente. Va al proposito considerato che TE 1 si è rimesso al giudizio della Camera e non può quindi essere considerato soccombente. CO 1, pur dichiarando di rimettersi al giudizio della scrivente Camera ha poi chiesto che “l’istanza di RE 1 è respinta” resistendo quindi al gravame. Egli è quindi da considerare soccombente e di conseguenza le spese processuali vanno poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla reclamante fr. 500.- di ripetibili.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 1° dicembre 2022 di RE 1 è accolto e la decisione 30 novembre 2022 del Pretore è annullata.
1.1 L’indennità per il teste TE 1 è fissata in fr. 50.-.
Le spese del reclamo, fissate in fr. 200.–, sono poste a carico di CO 1, con l’obbligo di rifondere alla reclamante fr. 500.- per ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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