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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2022.81
Data decisione, Autorità: 06.02.2023, IIICC
Titolo: Il giudice può esigere che l'attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili
Incarto n. 13.2022.81
Lugano 6 febbraio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2022.5-CM.2020.5 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 14 ottobre 2022 da
RE 1 patrocinata dall’
contro
CO 1 patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 25 ottobre 2021 (recte 25 ottobre 2022) di RE 1 contro la decisione 17 ottobre 2022 con cui il Pretore le ha assegnato un termine per versare un anticipo delle spese di causa;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 14 ottobre 2022 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 100'000.– quale riduzione del prezzo dell’immobile da essa acquistato.
B. Con ordinanza 17 ottobre 2022 il Pretore ha assegnato all’attrice un termine per versare l’importo di fr. 4'000.- quale anticipo delle spese di causa.
C. Con reclamo datato 25 ottobre 2022 RE 1 insorge contro la precitata decisione chiedendo “… se non ci fosse la possibilità di invalidare tale richiesta di versamento”.
Il reclamo non è stato notificato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).
La decisione impugnata è stata notificata a RE 1 il 20 ottobre 2022 sicché il reclamo, rimesso alla posta il 25 ottobre 2022 è tempestivo e, da questo punto vista, ammissibile.
Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Giusta l’art. 98 CPC il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili e impartisce un termine per la sua prestazione.
Nel caso in oggetto la decisione impugnata, con cui il primo giudice ha assegnato alla procedente il termine per versare l’anticipo delle spese giudiziarie, è quindi fondato su una chiara base legale e, da questo punto di vista, appare conforme al diritto.
3.1 Gli argomenti sollevati dalla reclamante, la quale si dichiara “sconcertata e delusa che per far valere i miei diritti debba nuovamente anticipare delle spese” dopo quattro anni che essa è in causa con il convenuto non sono suscettibili di fare apparire errata la decisione in questione.
3.2 La decisione impugnata non è il frutto di un’errata applicazione del diritto né emana da un manifestamente errato accertamento dei fatti e il reclamo è da respingere.
Le spese processuali, fissate in fr. 200.-, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.- e fr. 10'000.-), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Il reclamo non presenta questioni di principio e viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 25 ottobre 2022 di RE 1 è respinto.
Le spese processuali del reclamo, stabilite in fr. 200.–, sono poste a carico della reclamante.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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